Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 marzo 2007
Determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi, in relazione agli interventi previsti dal documento programmatico per il settore apistico, di cui al decreto 10 gennaio 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina in materia di apicoltura;
Visto l'art. 11 della citata legge n. 313/2004, con il quale si definisce la copertura finanziaria, necessaria per lo svolgimento delle azioni programmate, di Euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
Visto il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale e' stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA) di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 313/2004, nonche' e' stata approvata la ripartizione, tra le materie indicate allo stesso art. 5, delle risorse finanziarie statali di Euro 2.000.000, stanziate per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 e finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo documento programmatico;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di aiuti di Stato previsti dal predetto documento programmatico;
Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita' di concessione del contributo in relazione agli interventi di cui al predetto decreto ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
Contributi
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA), di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, approvato e reso operativo con decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle iniziative indicate nell'allegato al presente decreto e riferite a:
a) assistenza tecnica ivi compresa l'attivazione di piccoli progetti pilota;
b) promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualita';
c) ricerca e sviluppo;
d) sostegno al settore zootecnico;
e) investimenti nelle aziende agricole.
2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del:
a) 99% dei costi per le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione dell'azione di valorizzazione del miele per la quale la misura massima del contributo e' limitata all'80%;
b) 100% dei costi inerenti la tenuta dei libri genealogici (Albo nazionale allevatori api regine) e 70% su i test di determinazione del valore genetico delle api regine per le iniziative di cui al comma 1, lettera d);
c) 40% (50% in zone svantaggiate) dei costi per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di investimenti effettuati da giovani apicoltori le percentuali sono elevate al 45% (55% in zone svantaggiate) delle spese sostenute.
3. Le azioni di cui al comma 1, lettera e), sono effettuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano le quali stabiliscono i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in conto capitale da parte dei produttori apistici singoli e associati.
 
Art. 2.
Beneficiari interventi statali
1. Sono destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute, le organizzazioni nazionali degli apicoltori, le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, che dimostrino di possedere l'esperienza, l'efficienza e la qualita' richieste per la realizzazione delle azioni, che fungono da beneficiari diretti e soggetti attuatori degli interventi. I soggetti interessati devono risultare operativi nel settore apistico in piu' di cinque regioni almeno dall'anno precedente a quello per il quale la legge del 24 dicembre 2004, n. 313, ha autorizzato la spesa per l'attuazione degli interventi.
2. I soggetti interessati devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA V, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, uno specifico programma di attivita' illustrante la/le azione/i, individuate nel «Documento programmatico per il settore apistico», notificate alla Commissione europea, per la/e quale/i si richiede il relativo contributo. Il programma deve indicare per ciascuna azione le modalita' e le articolazioni di spesa ritenute necessarie per l'attuazione delle singole iniziative. Il programma e' inoltre accompagnato dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti indicati al comma 1 (atto costitutivo, consistenza associativa, ultimo bilancio consuntivo approvato, organizzazione operativa, relazione sulle attivita' svolte, ecc.).
3. La valutazione dei programmi, delle relative rendicontazioni e dei rapporti finali sara' effettuata da parte di apposita commissione ministeriale.
4. Il decreto d'approvazione del programma e di concessione del contributo indica oltre all'articolazione del programma per voci di spesa ammessa, il tasso di contributo, il termine entro cui dovranno essere realizzate le iniziative, le modalita' di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese.
 
Art. 3.
Condizioni generali per la concessione dei contributi
1. I risultati derivanti dall'applicazione delle azioni previste nel «Documento programmatico per il settore apistico» devono, da parte dei beneficiari, essere:
messi a disposizione su base non discriminatoria;
divulgabili in pubblicazioni adeguate o pubblicati su sito internet;
accessibili a tutti gli interessati indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni dei beneficiari stessi.
2. Tutti i servizi (e/o le attivita), per i quali i beneficiari diretti, che fungono da soggetti attuatori delle azioni individuate nel DPA, ricevono i contributi, sono prestati a tutti gli apicoltori e/o consumatori secondo modalita' non discriminatorie.
3. Per la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali (apicoltori e/o consumatori) e' esclusa l'adesione obbligatoria alle organizzazioni (beneficiari diretti) che fungono da soggetti attuatori; la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali e' effettuata in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
4. Non sono concessi contributi il cui importo totale triennale superi la soglia stabilita dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato (cioe' saranno presi in considerazione, per ciascuna azione, tutti i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento) ne' a livello di enti destinatari del finanziamento, ne' a livello dei singoli apicoltori, cioe' di coloro che costituiscono gli effettivi beneficiari finali degli aiuti.
5. Gli aiuti non possono eccedere, per ciascuna delle azioni previste nel DPA, i tassi e/o gli importi massimi consentiti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
6. I servizi forniti si riferiscono esclusivamente alle azioni previste nel DPA e notificate alla Commissione europea.
7. I contributi concessi per lo svolgimento delle azioni individuate nel DPA non possono essere utilizzati per finanziare i normali costi di personale e le spese generali dei beneficiari diretti (prestatori di servizi), qualora i servizi siano forniti dal personale dipendente degli stessi. I contributi sono limitati ai soli costi della prestazione del servizio.
8. Sono esclusi i costi dei controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualita' dei prodotti e del processo produttivo.
9. Sono esclusi i servizi di consulenza, a carattere continuativo o periodico, connessi con le spese di funzionamento del beneficiario.
 
Art. 4.
Spese ammissibili
1. Le spese ammesse per ciascuna delle azioni oggetto di finanziamento, le corrispondenti spese ammissibili, le relative percentuali di contribuzione pubblica, nonche' i soggetti beneficiari, sono indicati nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it
Roma, 19 marzo 2007
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 264
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 6 a pag. 9 della G.U. <----
 
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