Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 marzo 2007
Riconoscimento, al sig. Montotti Luigi, di titolo di estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Montotti Luigi, nato a Roma il 5 aprile 1978, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale belga di «Ir.» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea triennale in Ingegneria elettronica, conseguito presso l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 16 gennaio 2003 e del «Diploma Supplement Master of Science in Electrical Engineering» conseguito presso la «TU Delft» come attestato in data 16 agosto 2005;
Visto il certificato rilasciato dall'autorita' competente olandese che chiarisce che il titolo di «Ir» di cui l'istante e' in possesso, permette l'esercizio della professione di Ingegnere in Olanda;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 23 maggio 2006, del 9 marzo 2007;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A, settore dell'informazione - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:
1) sistemi di elaborazione;
2) fondamenti di automatica (scritti e orali);
3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di dodici mesi;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Montotti Luigi, nato a Roma il 5 aprile 1978, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sezione A, settore dell'informazione - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Ricoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sezione A settore dell' informazione, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale;
1) sistemi di elaborazione;
2) fondamenti di automatica (scritti e orali);
3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di dodici mesi o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di dodici mesi le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore dell'informazione;
e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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