Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 aprile 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Issa Nahla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante nonne di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Issa Nahla, nata il 15 maggio 1959 a Il Cairo (Egitto), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avvocato» conseguito in Egitto rilasciato dall'«Ordine degli Avvocati» della Repubblica Araba d'Egitto cui la richiedente e' iscritta dal 22 aprile 1982, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che la sig.ra Issa e' in possesso del titolo accademico quadriennale «Licence» in giurisprudenza conseguito presso l'«Universita' di Ain Shams» (Egitto) nella sessione di ottobre 1991 e rilasciato in data 17 gennaio 1982;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;
Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella nota in atti datata 14 dicembre 2006;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Issa Nahla, nata il 15 maggio 1959 a Il Cairo (Egitto), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avvocato» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 aprile 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:
1) diritto civile;
2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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