Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 marzo 2007
Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2002/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, ed in particolare l'art. 70;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune».
Considerato che la regolamentazione comunitaria consente allo Stato membro la possibilita' di non concedere alcun aiuto in caso di domande d'aiuto per importi inferiori a cento euro;
Considerato che la regolamentazione comunitaria in materia demanda allo Stato membro la possibilita' di disciplinare le limitazioni o le riduzioni nei trasferimenti dei titoli all'aiuto;
Considerato che con il succitato regolamento (CE) n. 2002/2006 e' stata prevista la possibilita', da parte degli Stati membri, di autorizzare, in caso di calamita' naturale, l'utilizzazione per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione;
Ritenuta l'opportunita' di introdurre gradualmente una soglia minima al pagamento degli aiuti corrisposti come sostegno diretto agli agricoltori, onde evitare costi amministrativi eccessivi rispetto all'entita' degli aiuti medesimi;
Ritenuta l'opportunita' di semplificare la gestione dei trasferimenti dei titoli all'aiuto e di non disporre alcun limite ai trasferimenti degli stessi, al fine di agevolare la circolazione e consentire il pieno utilizzo dei medesimi;
Ritenuta l'opportunita' di introdurre misure di semplificazione per l'autorizzazione dell'utilizzo per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
Pagamenti minimi
In applicazione dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande di aiuto di importo inferiore a cento euro.
Tale limite e' fissato a cinquanta euro per il solo anno 2007.
 
Art. 2.
Il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e' modificato come segue:
1) i commi 1 e 4 dell'art. 10 sono abrogati;
2) dopo il comma 1 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. In presenza di calamita' naturali di cui all'art. 40, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, con circolare ministeriale e' consentito l'utilizzo, per l'alimentazione del bestiame, delle superfici ritirate dalla produzione, conformemente a quanto stabilito all'art. 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004.».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2007
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 298
 
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