Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 4 aprile 2007
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le consultazioni amministrative della primavera 2007.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le " Tribune ", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, sia nella parte in cui disciplina i periodi relativi alle campagne elettorali, sia nella parte in cui individua al riguardo specifiche potesta' della Commissione;
c) visti, quanto alla garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, dell'obiettivita', completezza, lealta' ed imparzialita' dell'informazione, dell'imparzialita', della apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti d'indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997 e l'11 marzo 2003; nonche', quanto alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'atto di indirizzo della Commissione del 30 luglio 1997;
d) visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, gli articoli 1, commi 1 e 5, e 20,comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
e) tenuto conto che sono state indette, o sono in procinto di esserlo, consultazioni elettorali che interessano una quota rilevante dell'elettorato nazionale, per il rinnovo di consigli provinciali e comunali;
f) vista la normativa che disciplina tali consultazioni elettorali, ed in particolare la legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, il Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche, le leggi della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, 26 agosto 1992, n. 7, 15 settembre 1997, n. 35, la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche, la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni, la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, e la normativa alla quale essa fa rinvio; il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ", e successive modificazioni;
g) consultata, nella seduta del 29 marzo 2007, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni elettorali amministrative programmate per il rinnovo di consigli provinciali e comunali, sia nelle Regioni a statuto ordinario sia nelle Regioni e Province autonome, nei mesi di maggio e giugno 2007. Esse si applicano, salva diversa disposizione di legge, dalla data della convocazione dei relativi comizi elettorali.
2. Le disposizioni del presente provvedimento:
a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione o Provincia autonoma;
b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione che debba aver luogo sul territorio nazionale;
c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale.
 
Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonche' quella locale relativa alle Regioni nelle quali sono programmate consultazioni elettorali, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune regionali disposte ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali e regionali autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;
b) i messaggi politici autogestiti regionali, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 5;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, tenendo conto delle specifiche realta' territoriali, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi della legge sulla stampa. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'articolo 6;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.
 
Art. 3. (Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla
RAI).
1. Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.
2. Nelle trasmissioni programmate in rete nazionale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un Gruppo in almeno in un ramo del Parlamento nazionale, nonche' di quelle, diverse dalle prime, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella delegazione italiana al Parlamento europeo. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.
3. Nelle trasmissioni programmate in rete regionale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica, sono garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, da rinnovare, nonche' nei confronti di quelle, diverse dalle prime, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale. I relativi spazi sono ripartiti per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici, che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale, rispettivamente per le trasmissioni programmate in rete nazionale e per quelle programmate in rete regionale, degli elettori chiamati alla consultazione:
a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abitanti;
b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio della parita' di condizioni e di trattamento degli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. t altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi della legge sulla stampa.
 
Art. 4.
(Tribune elettorali regionali)
1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali di cui al presente provvedimento, la RAI organizza e trasmette, sulle reti delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.
3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.
4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia.
5. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi spazi ha luogo secondo i criteri stabiliti all'articolo 3, commi 3 e 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base paritaria tra i candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra quelli concorrenti alla medesima carica. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
6. Le Tribune sono trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.
7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
12. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.
 
Art. 5.
(Messaggi autogestiti).
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, e' obbligatoria nei programmi della RAI per le Regioni interessate da consultazioni elettorali.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) e' presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 6.
(Informazione).
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonche' i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la piu' ampia informazione sui soggetti sui temi e sulle modalita' di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la parita' di trattamento e la presenza equilibrata dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
 
Art. 7.
(Programmi dell'Accesso).
1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale e' sospesa nel periodo compreso tra il decimo giorno successivo all'approvazione della presenta delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia.
2. La programmazione dell'Accesso nazionale si conforma ai criteri di cui all'articolo 4, comma 5, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67, ed alle successive modificazioni.
 
Art. 8. (Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste).
1. A far luogo almeno dal decimo giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, sia nella programmazione nazionale, sia in quella delle Regioni o Province autonome ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 9.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).
1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che puo' disporre la loro modifica.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 10. (Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione e del Direttore
generale).
1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
Roma, 4 aprile 2007
Il presidente: LANDOLFI
 
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