Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 aprile 2007
Assegnazioni definitive per gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 1, commi 1156 e 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298;
Visto il decreto 29 dicembre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze dove nell'allegata tabella 4, per l'esercizio finanziario 2007 e' previsto, sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 denominato Fondo per l'occupazione, uno stanziamento di Euro 1.377.513.249,00;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1159, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti in via definitiva gli importi da destinare agli interventi di cui al comma 1156 del medesimo art. 1;
Considerato che sul Fondo per l'occupazione sono state accantonate complessivamente risorse finanziarie pari a Euro 745.616.713,55 ai sensi dell'art. 1, commi 507 e 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Considerato pertanto che la disponibilita' 2007 del Fondo per l'occupazione e' risultata pari a Euro 631.896.535,45 e che per alcuni interventi sono gia' in corso le anticipazioni da parte dell'I.N.P.S. quali cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilita', attivita' socialmente utili, trattamenti concessi ai lavoratori portuali nonche' trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
Considerato che relativamente alla lettera c) dell'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti e' stata registrata nel 2006 una spesa complessiva di circa 45 milioni di euro;
Considerato che relativamente alla lettera f) la spesa presunta per estendere l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alle assunzioni fino a un numero massimo pari a 2.450 soggetti collocati in attivita' socialmente utili nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ammonta a 22,775 milioni di euro;
Ritenuto per quanto precede e per la rilevanza sociale degli interventi previsti all'art. 1, comma 1156, lettere c) e f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di dover procedere all'assegnazione definitiva, come individuata nelle medesime lettere c) e f), nel rispetto dell'art. 1, comma 1159, della medesima legge;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in via prioritaria all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 1156, lettere c) e f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono assegnate in via definitiva agli interventi di cui alla lettera c) e alla lettera f) del comma 1156 del medesimo art. 1, a carico del Fondo per l'occupazione, le seguenti risorse:
Euro 45 milioni per l'anno 2007 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' per i lavoratori dipendenti delle imprese commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti (lettera c);
Euro 23 milioni a decorrere dall'anno 2007, per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti che assumono i soggetti collocati in attivita' socialmente utili (lettera f).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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