Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CIRCOLARE 5 aprile 2007
Modalita' di verifica dei parametri di affidabilita' economico-finanziaria per bilanci societari redatti secondo i principi IAS (International Accounting Standards), ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593.

Premessa. Il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001 e recante le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dispone che, ai fini dell'ammissibilita' ai previsti interventi agevolativi, il proponente deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai seguenti due parametri:

1) Parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, cosi' definito: CN > (CP-I)/2.

Ai fini del calcolo di tale parametro, per CN si intende il capitale netto del soggetto proponente, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. In particolare, lo schema di dichiarazione, pubblicato unitamente al predetto decreto, precisa che per tale voce deve farsi riferimento al totale del «patrimonio netto», come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei «crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili».
Inoltre, per CP si intende la somma dei costi complessivi del progetto indicati in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000.
Per I, infine, si intende la somma degli interventi ministeriali gia' deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

2) Parametro di onerosita' della posizione finanziaria, cosi' definito: OF/F&60; 8%.

Ai fini del calcolo di tale parametro, per OF si intendono gli oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato. In particolare, il citato schema di dichiarazione precisa che per tale voce deve farsi riferimento al saldo tra «interessi attivi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C16 e C17 dello schema di conto economico del codice civile.
Per F si intende il fatturato annuo del richiedente (al netto di sconti, abbuoni e resi), quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. In particolare, il citato schema di dichiarazione precisa che per tale voce deve farsi riferimento ai «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Nuova metodologia di predisposizione del bilancio.

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 ha introdotto nel quadro normativo dell'Unione europea l'utilizzo dei principi contabili internazionali, conosciuti anche come principi IAS (International Accounting Standards).
Lo stesso Regolamento, di immediata applicazione negli Stati membri, dal 1° gennaio 2005 obbliga le societa' quotate alla redazione dei bilanci consolidati utilizzando i predetti principi contabili internazionali.
Inoltre, gli Stati membri hanno la facolta' di prescrivere o autorizzare l'adozione dei medesimi principi nella redazione dei bilanci di esercizio, relativamente alle societa' quotate, e dei bilanci di esercizio e consolidati, relativamente alle restanti societa'. In Italia, tale facolta' ha trovato attuazione con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Le societa' obbligate, o autorizzate, a redigere il bilancio (di esercizio o consolidato) utilizzando i principi contabili internazionali, a partire dal primo esercizio di adozione di tali principi, devono abbandonare la normativa contabile interna in quanto sono vincolate per legge ad osservare i soli principi contabili internazionali omologati con il Regolamento (CE) n. 1725/2003 e successive modificazioni.
I principi contabili internazionali, il cui scopo e' consentire la redazione di un bilancio che rappresenti attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria nonche' il risultato economico e i flussi finanziari di una societa', introducono - tra l'altro - il concetto di fair value (valore equo) di operazioni, fatti e condizioni che deve essere indicato nei bilanci in particolare quando la rappresentazione puramente contabile di operazioni, fatti e condizioni non rifletta completamente la sostanza dell'evento.
I principi IAS, inoltre, non identificano uno schema strutturato per la presentazione del bilancio (come invece fanno la IV e la VII Direttiva CEE, recepite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile per i bilanci di esercizio e dal decreto legislativo n. 127/1991 per i bilanci consolidati), ma, coerentemente con la finalita' di rappresentare fedelmente gli effetti di operazioni, fatti e condizioni, prescrivono soltanto un insieme minimo di voci di stato patrimoniale e di conto economico che devono essere obbligatoriamente presenti nei prospetti di bilancio, lasciando agli amministratori di ogni societa' la responsabilita' di inserire voci addizionali, intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione sia rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della loro societa'.
Cio' premesso, occorre tuttavia tener conto che il sopra descritto sistema di valutazione dell'affidabilita' economico-finanziaria delle societa' che richiedono agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, prevede che la determinazione dei parametri di affidabilita' sia condotta in maniera assolutamente oggettiva.
Si rende quindi necessario fornire precise indicazioni per individuare i valori contabili da prendere in considerazione per il calcolo dei parametri di affidabilita', qualora si debbano considerare bilanci (di esercizio o consolidati) redatti in base ai principi IAS.

Nuove modalita' di verifica dei parametri di affidabilita'.

In coerenza con lo spirito dei principi contabili internazionali, che in sostanza lasciano agli amministratori di ogni societa' la responsabilita' di definire quali voci debbano essere presenti nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, e con l'assunzione che l'applicazione dei principi IAS (certificata dagli stessi amministratori) abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile della situazione patrimoniale e finanziaria di una societa', sembra opportuno, con la presente circolare, stabilire che, nel caso di bilanci di esercizio o consolidati redatti secondo i principi IAS, i parametri di affidabilita' economico-finanziaria, ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale n. 593, debbano essere calcolati prendendo in considerazione esclusivamente i valori delle voci obbligatoriamente presenti nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.
In particolare, per il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, per CN dovra' farsi riferimento alla voce «patrimonio netto» del prospetto dello stato patrimoniale (comprensivo, nel caso di bilancio consolidato, delle quote di pertinenza di terzi).
Per il parametro di onerosita' della posizione finanziaria, per OF dovra' farsi riferimento alla voce «oneri finanziari» del prospetto del conto economico (al netto dell'eventuale voce «proventi finanziari» se presente). Per F dovra' farsi riferimento alla voce «ricavi» del prospetto del conto economico.
Restano invariate tutte le altre prescrizioni riportate nel citato decreto ministeriale n. 593 relativamente al calcolo dei parametri di affidabilita' economico-finanziaria.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Criscuoli
 
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