Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
12° aggiornamento del 21 marzo 2007 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Con deliberazione del 19 luglio 2005, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ha definito una nuova disciplina della raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), come modificato in seguito al coordinamento dei testi unici bancario e della finanza con la riforma del diritto societario (decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37). La delibera e' stata integrata dallo stesso Comitato il 22 febbraio 2006, in relazione alle innovazioni apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, al codice civile in materia di limiti all'emissione di obbligazioni.
Gli interventi del CICR confermano, in linea con le previsioni del TUB, le riserve di attivita' riconosciute in favore delle banche (attivita' bancaria e raccolta del risparmio tra il pubblico), tenendo conto delle piu' ampie possibilita' di raccolta mediante obbligazioni e altri strumenti finanziari consentite alle societa' di capitali dalla riforma civilistica.
La disciplina di attuazione delle disposizioni del CICR, affidata dallo stesso Comitato alla Banca d'Italia, sottoposta a consultazione pubblica nello scorso mese di aprile, viene ora emanata mediante l'aggiornamento del Capitolo 2, Titolo IX, delle Istruzioni di vigilanza per le banche.
La nuova disciplina precisa la nozione di raccolta del risparmio contenuta nel TUB incentrandola sulla sussistenza di un obbligo di rimborso dei fondi acquisiti; tale obbligo ricorre anche ove i tempi e l'entita' del rimborso stesso siano condizionati da clausole di postergazione o dipendano da parametri oggettivi, nonche' nei casi in cui esso sia comunque desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione.
Gli strumenti finanziari di raccolta sono definiti come le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari, comunque denominati, contenenti un obbligo di rimborso. Al fine di evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica degli strumenti utilizzati, il limite alle emissioni viene fissato applicando al complesso degli strumenti finanziari di raccolta quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni, i titoli di debito e gli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni.
Per gli strumenti di raccolta non quotati diversi dalle obbligazioni e' stabilito un taglio minimo unitario di 50.000 euro. Non viene stabilita la durata minima di tali strumenti, fermo restando il divieto di raccolta a vista sancito dal TUB.
Per quanto concerne la raccolta effettuata dalle societa' presso i propri soci e dipendenti con modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari, viene sostanzialmente confermata la normativa gia' in vigore, che richiede l'espressa previsione statutaria nonche' specifici limiti e condizioni, dipendenti sia dalla natura giuridica della societa' interessata (cooperativa o non cooperativa) sia dal numero di soci della stessa.
Per la raccolta dei soggetti non bancari che esercitano attivita' di concessione di finanziamenti tra il pubblico, e' previsto un regime differenziato in funzione dell'intensita' dei controlli: per gli intermediari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'UIC (art. 106 del TUB), la raccolta e' consentita entro l'ammontare del patrimonio; per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, si applica un limite pari al doppio del patrimonio ovvero - ove i predetti intermediari abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari siano anch'essi destinati alla quotazione nei medesimi mercati - pari al quintuplo del patrimonio. Alle societa' costituite in forma di cooperativa che esercitano attivita' di concessione di finanziamenti tra il pubblico resta preclusa la raccolta del risparmio presso soci con modalita' diverse dall'emissione di strumenti finanziari.
Cio' posto, il Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di vigilanza, concernente la «raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche», e' integralmente sostituito dalle allegate disposizioni.
Il Governatore: Draghi
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 108 a pag. 121 <----
 
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