Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Protocollo d'intesa per la correzione di errore materiale all'articolo 48, comma 3 e allegato 3 del CCNL 3 novembre 2005 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

In data 11 aprile 2007 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone di:
per l'ARAN: nella persona dell'Avv. Massimo Massella Ducci Teri - Presidente - firmato;
per i rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

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OO.SS. di categoria | Confederazioni sindacali =====================================================================
CGIL FP (Firmato) | CGIL (Firmato)
CISL FPS - COSIADI (Firmato) | CISL (Firmato)
UIL FPL (Firmato) | UIL (Firmato)
CIDA SIDIRSS (Firmato) | CIDA (Firmato)
SINAFO (Firmato) |
AUPI (Firmato) | CONFEDIR (Firmato)
CONFEDIR SANITA' (Firmato) |
SNABI SDS (Firmato) |

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato protocollo:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE, ART. 48, COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 novembre 2005 DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA.

Premesso che l'art. 48, comma 3, II capoverso del CCNL 3 novembre 2005 prevede che «Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale»;
Considerato che la «Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti» di cui all'allegato 3 del CCNL 3 novembre 2005, in corrispondenza della voce «indennita' di mancato preavviso» (prima colonna, penultima riga) prevede la corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale (colonna contrassegnata con il n. 5);
Verificato che tra la disposizione contenuta nel citato art. 48, comma 3, II capoverso e la suddetta Tabella di cui all'allegato 3 si determina una situazione di incompatibilita' dovuta alla contraddizione esistente tra la clausola e la sua trasposizione in tabella poiche' in essa, per mero errore materiale e' stato anche previsto il computo della retribuzione di posizione variabile aziendale nella determinazione dell'indennita' di mancato preavviso;
Che la predetta Tabella, per essere coerente con la disposizione contenuta nel citato art. 48, comma 3, il capoverso, deve contenere la dicitura «NO» nella colonna contrassegnata con il n. 5, in corrispondenza della voce «indennita' di mancato preavviso» (prima colonna, penultima riga);
Tenuto presente che l'art. 56, comma 2 del CCNL 3 novembre 2005 stabilisce che «la correzione di errori materiali avverra' a cura dell'Aran previo protocollo d'intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto»;
Tutto quanto sopra premesso le parti concordano la correzione dell'errore materiale nel testo che segue:
Art. 1.
1. Sostituire nella «Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti» di cui all'allegato 3 del CCNL 3 novembre 2005, in corrispondenza della voce «indennita' di mancato preavviso» (prima colonna, penultima riga), l'attuale dicitura «SI» con la corretta dicitura «NO» nella colonna 5.
 
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