Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 aprile 2007
Modalita' di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che, al comma 1, sottopone ad accisa anche il gasolio usato come carburante;
Visto l'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificato dall'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attribuzione, in favore delle regioni a statuto ordinario, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione nella misura di 0,00266, 0,00288, e 0,00307 euro al litro rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 prevedendo che per l'anno 2010 la suddetta quota sia rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica;
Visto il predetto art. 3, comma 12-bis, della legge n. 549 del 1995 che rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione della norma medesima;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale tenuto conto della operativita' della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento dell'accisa di competenza regionale

1. A decorrere dal 1° maggio 2007 il pagamento della quota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione immesso in consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi e nelle misure stabilite dal comma 12-bis dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserito dall'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato mensilmente dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa e con le stesse modalita' previste per i medesimi pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio per autotrazione - quota regioni a statuto ordinario - Legge n. 296/2006». Per il gasolio usato come carburante per autotrazione importato la quota spettante alle regioni e' versata dal ricevitore doganale ovvero dal responsabile dell'area gestione tributi dell'ufficio delle dogane, ove istituito, nel predetto conto corrente nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e per quanto non disciplinato dall'art. 3, comma 12-bis, della legge n. 549 del 1995, le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali.
 
Art. 2.

Ripartizione delle somme versate alle regioni a statuto ordinario

1. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme versate ai sensi dell'art. 1, e' effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio, usato come carburante per autotrazione, erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante come risultanti dai registri di carico e scarico di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Agenzia delle dogane comunica, entro il mese di marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, d'ora in avanti indicato come IGEPA, i dati inerenti i quantitativi di gasolio usato come carburante per autotrazione, erogati, nell'anno precedente in ciascuna regione a statuto ordinario unitamente all'indicazione delle percentuali, espresse con tre cifre decimali, rappresentative dei predetti quantitativi rispetto a quello complessivamente erogato, nel medesimo anno precedente, nell'intero territorio nazionale al netto dell'erogato nelle regioni a statuto speciale.
3. L'IGEPA ripartisce, con cadenza mensile, tra le regioni a statuto ordinario, le somme affluite, nel mese precedente, nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone contestuale notizia alle medesime regioni.
4. La ripartizione di cui al comma 3 e' effettuata:
a) per le somme affluite nei mesi da marzo a dicembre, entro la fine del rispettivo mese successivo sulla base delle percentuali di cui al comma 2;
b) per le somme affluite nel mese di gennaio, entro la fine del successivo mese di febbraio sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate nell'anno precedente;
c) per le somme affluite nel mese di febbraio, entro la fine del successivo mese di marzo inizialmente sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate nell'anno precedente ed effettuando, entro la fine del mese di aprile, gli eventuali conguagli sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate per l'anno corrente.
5. Le somme ripartite ai sensi del comma 3 affluiscono, in analogia a quelle attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a titolo di accisa sulle benzine, sui conti correnti bancari accesi da ciascuna regione a statuto ordinario presso il proprio tesoriere.
6. Eventuali variazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicati cumulativamente, dall'Agenzia delle dogane, entro il mese di novembre di ciascun anno, all'IGEPA che provvede ad effettuare gli eventuali conguagli nell'ambito della ripartizione di cui al comma 1 nel mese di dicembre.
 
Art. 3.

Disposizioni particolari per l'anno 2007

1. Per l'anno 2007 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono effettuate dall'Agenzia delle dogane entro il mese di maggio 2007. La ripartizione di cui all'art. 2, comma 3, e' effettuata a partire dal mese di giugno 2007 relativamente alle somme affluite nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, nel precedente mese di maggio.
2. La ripartizione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge n. 549 del 1995, per il gasolio usato come carburante per autotrazione, immesso in consumo nell'intero territorio nazionale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2007 e' effettuata cumulativamente dall'IGEPA entro il mese successivo a quello di afflusso delle medesime somme sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1 dell'art. 1, sulla base delle percentuali comunicate dall'Agenzia delle dogane ai sensi del comma 1.
3. Al fine della determinazione dell'entita' complessiva delle somme da ripartire ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle dogane comunica alla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituita presso l'Agenzia delle entrate, entro il mese di maggio dell'anno 2007, sulla base dei quantitativi di gasolio usato come carburante per autotrazione immessi in consumo nell'intero territorio nazionale nei precedenti mesi di gennaio, febbraio e marzo, le somme complessivamente spettanti per il predetto periodo alle regioni a statuto ordinario. Sulla base di tali elementi la suddetta struttura di gestione, richiede all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le rettifiche in diminuzione delle quietanze emesse a favore del bilancio dello Stato per far affluire tali somme sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone comunicazione all'IGEPA.
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° maggio dell'anno 2007.
Roma, 17 aprile 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 134
 
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