Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 aprile 2007
Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Laboratorio enologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2006 con il quale al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Laboratorio enologico», ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 marzo 2007;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato diavere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Laboratorio enologico», ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' fino al 31 marzo 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato

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Denominazione della prova | Norma / metodo ===================================================================== Acidita' totale in acido tartarico|Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 --------------------------------------------------------------------- Acidita' volatile |Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 --------------------------------------------------------------------- Estratto secco totale |Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Massa volumica e densita' relativa|Reg. CE 355/2005 2 allegato 4C a 20°C |(densimetria elettronica) --------------------------------------------------------------------- pH |Reg. CEE 2676/1990 allegato 24 ---------------------------------------------------------------------
|Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 +
|Reg. CE 355/2005 allegato 4C Titolo alcolometrico volumico |(densimetria elettronica) --------------------------------------------------------------------- Zuccheri riduttori |Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 --------------------------------------------------------------------- Zuccheri riduttori |5.04mi10 rev. 4 2007
 
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