Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 26 aprile 2007
Termini e modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al relativo versamento con le modalita' del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
Art. 1.
A partire dal 1° maggio 2007 il contribuente ha la facolta' di versare l'imposta comunale sugli immobili (di seguito denominata I.C.I.), anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione, con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef previste dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
 
Art. 2.
Qualora dalla liquidazione delle imposte sui redditi emerga un credito, nel modello di dichiarazione 730 il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il versamento dell'I.C.I.
 
Art. 3.
Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se aderenti alla convenzione sulle modalita' di svolgimento del servizio di pagamento con modalita' telematiche in nome e per conto dei clienti, su richiesta di qualsiasi contribuente e previa idonea autorizzazione ad operare, possono provvedere anche al versamento, in nome e per conto del contribuente stesso, dell'I.C.I. dovuta a titolo di acconto e saldo, ovvero in un'unica soluzione, con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari abilitati possono effettuare un versamento cumulativo per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, tramite un unico addebito, e trasmettono all'Agenzia delle entrate un flusso informativo di dettaglio dei singoli modelli F24, secondo le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
 
Art. 4.
Il contribuente per esercitare la facolta' prevista dall'art. 1, nel caso in cui si avvalga dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, provvedera' al versamento delle somme dovute a titolo di I.C.I direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
 
Art. 5.
Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive integrazioni, per avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, i versamenti dell'I.C.I. devono essere effettuati esclusivamente con modalita' telematiche.
 
Art. 6.
La struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede giornalmente ad accreditare alle tesorerie comunali, concessionari o agenti della riscossione le somme riscosse a titolo di I.C.I con i modelli F24, secondo i tempi e le modalita' ordinarie previste dagli articoli 21 e 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo. Tali somme vengono ripartite al lordo delle compensazioni esercitate.
 
Art. 7.
L'Agenzia delle entrate trasmette ai comuni, tramite il sistema SIATEL, un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alla riscossione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, secondo le specifiche tecniche rese disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), con il rispetto della seguente tempistica:
entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione in tutti i casi in cui sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica;
con cadenza mensile, relativamente alle riscossioni elaborate il mese precedente, in tutti i casi in cui non sia possibile la trasmissione in via telematica.
Le modalita' di accesso al sistema SIATEL sono quelle indicate nella sezione «servizi telematici» del sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
 
Art. 8.
I comuni forniscono all'Agenzia delle entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare le somme riscosse.
Eventuali variazioni delle coordinate devono essere comunicate almeno 30 giorni prima dell'operativita' dei cambiamenti richiesti.
Le comunicazioni iniziali e le variazioni delle coordinate avvengono tramite una specifica sezione del sistema SIATEL, secondo le indicazioni contenute nel sistema SIATEL stesso.
Motivazioni.
Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il legislatore, nel semplificare gli adempimenti ai fini I.C.I., ha previsto la possibilita' per i contribuenti di liquidare, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, l'imposta comunale sugli immobili e di effettuare i versamenti con le modalita' del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Pertanto il pagamento del debito d'imposta potra' essere adempiuto anche attraverso i crediti relativi a tipologie impositive ammesse in compensazione.
Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza fiscale di un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, puo' autorizzare lo stesso soggetto, qualora intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e aderente alla convenzione a provvedere al versamento, in nome e per conto del contribuente stesso, dell'imposta dovuta in acconto e a saldo, anche utilizzando eventuali crediti in compensazione, con le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Nei casi di dichiarazione dei redditi modello 730 presentata tramite il sostituto d'imposta, ovvero di dichiarazione dei redditi modello Unico, il contribuente provvede autonomamente al versamento delle somme dovute a titolo di ICI, anche tramite un intermediario abilitato convenzionato con l'Agenzia delle entrate, con le modalita' di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
Riferimenti normativi. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17-30): «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 commi 49 e 55), convertito - con modificazioni - dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006;
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164: Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dei Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 dell'11 giugno 1999.
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
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