Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 5 aprile 2007
Riconoscimento, alla prof.ssa Lydia Spiteri Nicosia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla prof.ssa Lydia Spiteri Nicosia, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonche', l'esperienza professionale posseduta;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 2, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attesta non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Education» (laurea in scienze dell'educazione) rilasciato dall'Universita' degli studi di Malta il 14 luglio 1989;
abilitazione: «Warrant ta' Ghalliem» - autorizzazione all'insegnamento del Ministero della pubblica istruzione maltese con decorrenza dalla data del rilascio della laurea (14 luglio 1989), posseduto dalla cittadina maltese Spiteri Nicosia Lydia, nata a Paola (Malta) il 31 marzo 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: Dutto
 
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