Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Oltrepo' Pavese» metodo classico.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
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Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Oltrepo' Pavese» metodo classico;
Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 5 dicembre 2006 sulla base delle norme fissate dal Comitato nazionale sopra citato;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Casteggio (Pavia) il 22 febbraio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 19 aprile 2007, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «OLTREPO' PAVESE» METODO CLASSICO

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» e' riservata al vino spumante ottenuto con metodo classico gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Oltrepo' Pavese» metodo classico, «Oltrepo' Pavese» metodo classico rose', «Oltrepo' Pavese» metodo classico Pinot nero e «Oltrepo' Pavese» metodo classico Pinot nero rose'.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Oltrepo' Pavese» metodo classico e «Oltrepo' Pavese» metodo classico rose':
Pinot nero: minimo 70%;
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.
«Oltrepo' Pavese» metodo classico Pinot nero e «Oltrepo' Pavese» metodo classico Pinot nero rose':
Pinot nero: minimo 85%;
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Fanno parte dell'albo vigneti del vini a D.O.C.G. «Oltrepo' Pavese» metodo classico i vigneti iscritti all'albo dei vigneti D.O.C. «Oltrepo' Pavese» per le corrispondenti tipologie, purche' le basi ampelografiche siano compatibili.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino «Oltrepo' Pavese» metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepo' Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona e cosi' delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura.

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Oltrepo' Pavese» metodo classico devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'.
Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.
4.2. Densita' di impianto.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000.
4.3. Sesti d'impianto e forme di allevamento.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base.
4.4. Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcool. volumico
Tipologie |Prod. max t./ha| naturale minimo ===================================================================== {Oltrepo' Pavese} metodo | | classico.... | 10 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- {Oltrepo' Pavese} metodo | | classico Rose'.... | 10 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- {Oltrepo' Pavese} metodo | | classico Pinot nero | 10 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- {Oltrepo' Pavese} metodo | | classico Pinot nero | | rose'.... | 10 | 9,5% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico per tutta la partita.
La regione Lombardia sentito il Consorzio di tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare una produzione massima per ettaro inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.
Norme di vinificazione e di elaborazione

5.1. Zona di vinificazione ed elaborazione.
Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico, nonche' le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioe' non atte al consumo diretto, purche' tappate con tappo a corona recante il nome della denominazione possono essere cedute nell'interno della sola zona definita al presente comma.
5.2. Resa uva/vino.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

=====================================================================
Tipologie |Resa uva/vino ===================================================================== {Oltrepo' Pavese} metodo classico.... | 60% {Oltrepo' Pavese} metodo classico rose'.... | 65% {Oltrepo' Pavese} metodo classico Pinot nero.... | 60% {Oltrepo' Pavese} metodo classico Pinot nero rose'.... | 65%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.
5.3. Scelta vendemmiale.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico possono essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, anche per i vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» tipologia Pinot nero, nonche' e' consentito con la scelta di cantina passare dal vino base della D.O.C.G. «Oltrepo' Pavese» metodo classico alla D.O.C. «Oltrepo' Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco e rosato), purche' siano rispettate tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
5.4. Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
5.5. Modalita' di elaborazione.
Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli spumanti «Oltrepo' Pavese» metodo classico le loro rispettive caratteristiche in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia.
5.6. Permanenza sulle fecce.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici mesi; per il millesimato il periodo minimo e' di ventiquattro mesi.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Oltrepo' Pavese» metodo classico:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino piu' o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Oltrepo' Pavese» metodo classico Pinot nero:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino con riflessi piu' o meno aranciati;
- profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente;
- sapore: sapido, buona struttura, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Oltrepo' Pavese» metodo classico rose':
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile;
- sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l. «Oltrepo' Pavese» metodo classico Pinot nero rose':
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, di buona struttura e fresco;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Il vino a D.O.C.G. «Oltrepo' Pavese» metodo classico rose' puo' essere immesso al consumo anche con la tipologia «Cremant», qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. Qualificazione.
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' al decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.2. Menzioni facoltative.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico vinificato in rosato, anche nella tipologia Cremant, e' ammessa esclusivamente la designazione rose'.
7.3. Residuo zuccherino.
L'indicazione del contenuto zuccherino per i vini a D.O.C.G. «Oltrepo' Pavese» metodo classico, nei limiti stabiliti della normativa comunitaria e nazionale, e' obbligatoria fino alla caratteristica di sapore demisec. E' vietato l'utilizzo della tipologia dolce.
7.4. Caratteri e posizioni in etichetta.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
La specificazione tradizionale «Denominazione di origine controllata e garantita» deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Oltrepo' Pavese», senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.
Per identificare il vino a D.O.C.G. «Oltrepo' Pavese» metodo classico e' vietato utilizzare il termine «Vino Spumante». In sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la sigla comunitaria V.S.Q.P.R.D.
7.5. Annata.
Nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione e' facoltativa per i vini D.O.C.G. «Oltrepo' Pavese » metodo classico. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si puo' utilizzare la dicitura «Millesimato».

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Recipienti e tappatura.
Per la tappatura e' obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con la dicitura «Oltrepo' Pavese» metodo classico.
Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 e' consentita la chiusura con tappo a vite.
 
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