Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 3 maggio 2007
Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15915).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;
Visti, in particolare, gli articoli 114, commi 5 e 9, 114-bis, comma 3, 117-bis, comma 2, 118-bis, 124-bis, 124-ter, 147-ter, comma 1, 148, comma 2, 148-bis, commi 1 e 2, 154-bis, comma 5, 159, comma 7, 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006 e n. 15586 del 12 ottobre 2006;
Ritenuta la necessita' di modificare e integrare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina introdotta dalla richiamata legge n. 262 del 2005 e dal relativo decreto legislativo di coordinamento n. 303 del 2006;
Ritenuta la necessita' di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006 e n. 15586 del 12 ottobre 2006, e' modificato e integrato come segue:
nella Parte I, l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 2428, comma 3, del codice civile, dell'art. 42, comma 3, dell'art. 94, comma 3, dell'art. 95, dell'art. 97, comma 2, dell'art. 98, comma 1, dell'art. 100, dell'art. 101, comma 2, dell'art. 103, commi 4 e 5, dell'art. 106, commi 3 e 5, dell'art. 107, comma 2, dell'art. 112, dell'art. 113, dell'art. 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'art. 114-bis, comma 3, dell'art. 115, dell'art. 116, comma 1, dell'art. 116-bis, dell'art. 117-bis, comma 2, dell'art. 118-bis, dell'art. 120, comma 4, dell'art. 122, comma 2, dell'art. 124-bis, dell'art. 124-ter, dell'art. 127, dell'art. 132, dell'art. 133, dell'art. 144, comma 1, dell'art. 147-ter, comma 1, dell'art. 148, comma 2, dell'art. 148-bis, commi 1 e 2, dell'art. 154-bis, comma 5, dell'art. 155, comma 3, dell'art. 159, comma 7, dell'art. 160, dell'art. 165, comma 2, dell'art. 183, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.»;
nella Parte II, Titolo I, dopo il Capo II e' inserito il seguente Capo:

«Capo II-bis Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Art. 28-ter.
Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:
a) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked": le polizze di ramo III, previste dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;
b) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked": le polizze di ramo III, previste dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
c) "prodotti finanziari di capitalizzazione": i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 28-quater.
Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto informativo

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all'avvio della sollecitazione ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano, secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 1, il prospetto informativo redatto in conformita' all'art. 28-quinquies.

Art. 28-quinquies.
Prospetto informativo

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e' costituito da:
a) scheda sintetica;
b) Parte I Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;
c) Parte II Illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e costi effettivi dell'investimento;
d) Parte III Altre informazioni.
2. La scheda sintetica, le Parti I e II del prospetto informativo aggiornato e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all'investitore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La Parte III deve essere gratuitamente consegnata su richiesta dell'investitore. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta dell'investitore anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.
3. Il prospetto informativo ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli Schemi 9, 10 e 11 di cui all'Allegato 1B.
4. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 5.

Art. 28-sexies.
Aggiornamento del prospetto informativo

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso di sollecitazione comporta il suo tempestivo aggiornamento. A tal fine, le imprese di assicurazione offerenti provvedono a modificare ed integrare la scheda sintetica e la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 28-quater, dandone tempestiva notizia sul proprio sito internet. Nei casi di variazione di informazioni non significative per la valutazione del prodotto, le imprese possono procedere all'aggiornamento pubblicando un supplemento da allegare al prospetto.
2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 1, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto deve essere aggiornato con le informazioni contenute nei supplementi di cui al medesimo comma 1.
3. Il prospetto informativo aggiornato ai sensi dei commi 1 e 2 e' contestualmente pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 1.

Art. 28-septies.
Obblighi informativi e norme di correttezza

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto e sul proprio sito internet:
a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicita' richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;
b) il valore dell'indice o del valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell'indice o del valore di riferimento ed al rating dell'emittente o del garante.
2. L'obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Tale obbligo si intende assolto qualora la pubblicazione sia gia' stata effettuata in conformita' alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli Oicr, ovvero ai sensi degli articoli 24-ter, comma 3, e 25.
3. Le imprese di assicurazione offerenti rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, il prospetto informativo, i rendiconti periodici ed il regolamento del fondo interno o dell'Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, nonche' il regolamento, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata relativa ai prodotti di capitalizzazione rivalutabili.
4. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.
5. Sono tempestivamente comunicate ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, sono altresi' comunicate ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato.
6. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4 e 5, possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.
7. Alle imprese di assicurazione offerenti si applica l'art. 14, commi 1 e 2.

Art. 28-octies.
Annunci pubblicitari

1. Agli annunci pubblicitari aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applicano l'art. 17, commi 1, 2, 4 e 5, e l'art. 18.
2. Gli annunci pubblicitari di cui al comma 1 possono essere diffusi dal giorno successivo alla pubblicazione del prospetto informativo.
3. La Consob puo' richiedere la trasmissione degli annunci pubblicitari utilizzati dalle imprese di assicurazione offerenti e dagli intermediari incaricati della distribuzione.»;
nell'art. 57, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una societa' con azioni non quotate viene incorporata in una societa' con azioni quotate, quando l'entita' degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilita' liquide e dalle attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entita' dei corrispondenti attivi della societa' incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 contiene:
a) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonche' dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla societa' incorporante quale risultante a seguito della fusione;
b) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite agli strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;
c) ogni altra informazione necessaria affinche' i portatori degli strumenti finanziari emessi dalle societa' partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.
1-ter. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 1-bis, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla let-tera d) del comma 1 e' costituito:
a) dalla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significativita' determinati dalla Consob ai sensi dell'art. 70;
b) dal documento informativo previsto all'art. 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalita' e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significativita' determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.
1-quater. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e le eventuali integrazioni almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione.»;
nell'art. 65, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nella Sezione VI del Capo II del presente Titolo si intende per «codici di comportamento»: i codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.»;
l'art. 69-decies e' sostituito dal seguente:

"Art. 69-decies.

Disposizioni applicabili

I soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito, escluse le agenzie di rating, osservano, nello svolgimento di tale attivita', le prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) e f), 69-quater, 69-quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies.";
nell'art. 78, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, del codice civile, descrivendole in modo tale da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate.";
l'art. 80 e' abrogato;
dopo l'art. 81-bis e' inserito il seguente:

"Art. 81-ter

Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio
consolidato e alla relazione semestrale

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma 5 del testo unico secondo il modello indicato nell'Allegato 3C-ter.";
dopo l'art. 84 e' inserito il seguente:

"Art. 84-bis

Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti
aziendali, dipendenti o collaboratori

1. Gli emittenti strumenti finanziari, almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'art. 114-bis del Testo unico, redigono un documento informativo in conformita' a quanto indicato nell'Allegato 3A, Schema 7. Entro i medesimi termini gli emittenti rendono pubblico il documento informativo:
a) mettendolo a disposizione presso la sede sociale;
b) inviandolo secondo le modalita' indicate nell'art. 66, commi 2 e 3;
c) pubblicandolo nel proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all'art. 114-bis, comma 3 del testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:
a) i soggetti indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettere c)-c.1, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo, e c.2 dell'emittente azioni;
b) i soggetti indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo delle societa' controllate dall'emittente azioni;
c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e i soggetti che svolgono funzione di direzione delle societa' controllanti l'emittente azioni;
d) le persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.
3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalita' previste dal comma 1, lettere b) e c) delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno:
a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;
b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;
c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.
4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 114, comma 2 del Testo unico, informano il pubblico, con le modalita' previste nel comma 1, lettere b) e c), in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle societa' controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, nelle medesime societa' controllate ovvero in altre societa' controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3.
5. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalita' previste nel comma 1, lettere b) e c):
a) delle decisioni dell'organo competente inerenti l'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari gia' approvati dall'assemblea dei medesimi emittenti, riportando le informazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7, per le materie oggetto di decisione e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati;
b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23, riportando i dati rettificati nella tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7.
6. Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalita', le informazioni previste nel comma 5, lettere a) e b), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle societa' controllate, gia' comunicati ai sensi del comma 4.";
dopo l'art. 89 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 89-bis

Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento

1. Le societa' con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a cio' conseguenti. La relazione e' redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:
a) sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;
b) sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;
c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.
2. Le societa' con azioni quotate pubblicano la relazione indicata nel comma 1 in un'apposita sezione del proprio sito internet e ne mettono a disposizione una copia presso la sede sociale non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Le societa' con azioni quotate che adottano il modello dualistico pubblicano la relazione indicata nel comma 1 non oltre i quindici giorni che precedono l'assemblea prevista dall'art. 2364-bis del codice civile.
3. Dell'avvenuta pubblicazione della relazione indicata nel comma 1 e' data contestuale notizia con le modalita' indicate all'art. 66, comma 2.
4. Le societa' con azioni quotate trasmettono la relazione indicata nel comma 1, entro il quinto giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, alla societa' di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce.
5. La relazione indicata nel comma 1 e' riportata integralmente nella relazione sulla gestione o in un apposito allegato della relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della societa'.
6. Le societa' con azioni quotate che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella relazione sulla gestione.

Art. 89-ter.
Pubblicita' dei codici di comportamento

1. Le associazioni di categoria degli operatori trasmettono alla Consob e alle societa' di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni emesse dalle societa' che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:
a) informazioni sul grado di rappresentativita' dell'associazione rispetto alla categoria di operatori di riferimento;
b) una descrizione sintetica del contenuto del codice;
c) il testo integrale del codice.
2. Le societa' di gestione trasmettono alla Consob e alle altre societa' di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle societa' che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:
a) una descrizione sintetica del contenuto del codice;
b) il testo integrale del codice.
3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 89-bis, comma 4, le associazioni di categoria degli operatori e le societa' di gestione forniscono tempestivamente indicazione delle societa' con azioni quotate che aderiscono ai codici di comportamento alle societa' di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni.
4. Le societa' di gestione e le associazioni di categoria degli operatori pubblicano tempestivamente, in un'apposita sezione del proprio sito internet, le informazioni trasmesse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e le relazioni ricevute ai sensi dell'art. 89-bis, comma 4.
5. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, le societa' di gestione e le associazioni di categoria degli operatori che promuovono codici di comportamento comunicano, secondo le modalita' indicate nei commi 1 e 2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente.
6. Le societa' di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione, pubblicano in un'apposita sezione del proprio sito internet le informazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 5, anche mediante collegamento ipertestuale alle sezioni dei siti internet indicate nel comma 4, nonche' l'elenco aggiornato delle societa' che aderiscono ai codici di comportamento.»;
nella Parte III, Titolo II, Capo II, dopo la Sezione VI, e' inserita la seguente sezione:

«Sezione VI-bis
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

Art. 89-quater.
Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti quotati

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti quotati su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR.
2. L'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, e' determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonche' la necessita' di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.
3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l'altro conto:
a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle societa' interessate;
b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
c) dell'attivita' sui titoli;
d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.
4. Al fine di tener conto della necessita' di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti di cui al comma 2 e' determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.»;
nell'art. 104, al comma 2-bis, le parole «Alle societa' di rating» sono abrogate;
nell'art. 107, al comma 1, dopo la parola «Titolo» sono inserite le parole «e dall'art. 84-bis.»;
nell'art. 107, al comma 2, dopo la dizione «84,» e' inserita la parola «84-bis.»;
nell'art. 111, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'art. 84-bis. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all'art. 114-bis, comma 3 del testo unico si intendono quelli a favore di:
a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell'emittente azioni diffuse e nelle societa' controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;
b) persone fisiche controllanti l'emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.»;
nell'art. 113, al comma 2-bis, le parole «Alle societa' di rating» sono abrogate;
dopo l'art. 144-bis e' inserito il Titolo seguente:

«Titolo V-bis
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 144-ter.
Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:
a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;
c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;
d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo unico;
e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
f) "gruppo": il controllante, le societa' controllate e le societa' sottoposte a comune controllo;
g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.
2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci e' da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

Sezione II

Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione

Art. 144-quater.
Quote di partecipazione

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico:
a) e' pari allo 0,5% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro venti miliardi;
b) e' pari all'1% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro venti miliardi;
c) e' pari all'1,5% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi;
d) e' pari al 2% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni;
e) e' pari al 2,5% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' maggiore di euro cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo.
2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione e' pari al 4,5% del capitale sociale per le societa' la cui capitalizzazione di mercato e' inferiore o uguale a euro cinquecento milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
il flottante sia superiore al 25%;
non vi sia un socio o piu' soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.
Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione e' pari al 2,5% del capitale sociale.
3. Per le societa' cooperative la quota di partecipazione e' pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle societa' cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Sezione III
Elezione dell'organo di controllo

Art. 144-quinquies. Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o piu' soci di riferimento e uno o piu' soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una societa' e coloro che la controllano congiuntamente;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilita' strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'art. 122 del testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art. 144-sexies.
Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'art. 148, comma 2 del Testo unico e' contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.
2. Ciascun socio puo' presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto puo' richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del Testo unico.
3. Le liste recano i nominativi:
a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o piu' candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o piu' candidati.
I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:
a) delle informazioni relative all'identita' dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione;
b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies con questi ultimi;
c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonche' di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla meta'.
6. Un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie. Un candidato puo' essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilita'.
7. E' eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del Testo unico. E' eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.
8. Possono altresi' essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.
9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parita' tra le liste.
10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di piu' di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.
11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.
12. L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'art. 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Sezione IV

Pubblicita' delle liste

Art. 144-septies.
Pubblicita' della quota di partecipazione

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.
2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo e' indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Art. 144-octies.
Pubblicita' delle proposte di nomina

1. Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la societa' di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:
a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'art. 144-sexies, comma 4;
b) per i candidati alla carica di amministratore:
b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
b.3) dell'indicazione dell'identita' dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. Con le modalita' indicate nell'art. 66, e' data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'art. 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies.
Composizione degli organi di amministrazione e controllo

1. Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalita' previste dall'art. 66, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:
a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e' stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 144-decies.
Informazione periodica

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'art. 89-bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Sezione V

Disposizioni finali

Art. 144-undecies.
Disposizioni in materia di societa' privatizzate

1. In deroga a quanto previsto dal presente Capo, per le societa' privatizzate indicate dall'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, restano ferme le disposizioni dell'art. 4 del medesimo decreto-legge.

Capo II Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di
controllo

Art.144-duodecies.

Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:
a) «componente dell'organo di controllo»: il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
b) «sindaco incaricato del controllo contabile»: il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile;
c) «amministratore con deleghe gestionali»: l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'art. 2381 del codice civile;
d) «emittenti»: le societa' italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea e le societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico;
e) «societa' di interesse pubblico»: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le societa' di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;
f) «societa' grande»: la societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle societa' di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;
g) «societa' media»: la societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle societa' di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
h) «societa' piccola»: la societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle societa' di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile, e la societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
i) «societa' controllata»: societa' inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;
j) «incarichi esenti»: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorita' giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti societa' di interesse pubblico.
2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 144-terdecies.
Limiti al cumulo degli incarichi

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente puo' assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le societa' piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

Art. 144-quaterdecies.
Obblighi di informativa alla Consob

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
2. Il componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'art. 144-terdecies, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o piu' degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.
3. Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.
4. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

Art. 144-quinquiesdecies.
Obblighi di informativa al pubblico

I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attivita' di vigilanza, redatta ai sensi dell'art. 153, comma 1 del Testo unico, l'elenco degli incarichi rivestiti presso le societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco e' redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 4.
Nella Parte III, Titolo VI, il Capo I e' sostituito dai seguenti:

«Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 145.
Contenuto del libro della revisione contabile

1. La societa' incaricata dell'attivita' di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'art. 155, comma 3 del Testo unico:
a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'art. 155, comma 1 del Testo unico. Il risultato delle attivita' indicate nella lettera a) del predetto articolo e' riportato non appena eseguite le verifiche;
b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;
c) le informazioni piu' significative acquisite dagli organi sociali nonche' quelle scambiate con l'organo di controllo;
d) i fatti censurabili non appena riscontrati;
e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorita' di controllo;
f) le attivita' svolte nei confronti della societa' conferente non rientranti nell'incarico.

Art. 145-bis. Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per
l'incarico di revisione contabile

1. Il corrispettivo per l'incarico di revisione contabile e' determinato in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' dei lavori, nonche' l'indipendenza del revisore.
2. In conformita' agli obiettivi previsti dal comma 1, la societa' di revisione determina le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita' delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle societa' del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a) del Testo unico.
3. Ai fini previsti dal comma 2, lettera a), la societa' di revisione acquisisce un'adeguata conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la societa' che conferisce l'incarico ed il relativo gruppo, con particolare riguardo ai rischi connessi all'attivita' svolta e ai presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno. La societa' di revisione consulta il precedente revisore per ricevere conferma degli elementi informativi acquisiti e per ottenere ogni ulteriore utile informazione in merito alla societa' che conferisce l'incarico, nonche' al fine di conoscere il numero delle ore e la composizione delle risorse impiegate per lo svolgimento delle verifiche sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.
4. La corresponsione e la misura del compenso non possono essere in alcun modo stabilite in funzione dei risultati della revisione ne' essere legate ad eventuali servizi che la societa' di revisione o un'entita' appartenente alla sua rete fornisce o si aspetta di fornire alla societa' che conferisce l'incarico di revisione, alle societa' da questa controllate, alle societa' che la controllano o a quelle sottoposte con essa a comune controllo.

Art. 146.
Documentazione da inviare alla Consob

1. Le societa' con azioni quotate, nonche' gli altri soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi degli articoli 9, comma 1, 12, comma 4, 61, comma 9, e 80, comma 10, del Testo unico, trasmettono alla Consob i seguenti documenti:
a) la proposta motivata dell'organo di controllo, formulata ai sensi dell'art. 159, comma 1 del Testo unico, contenente l'indicazione della societa' di revisione prescelta, l'oggetto e la durata dell'incarico, l'ammontare dei corrispettivi previsti, il nominativo del socio o amministratore della societa' di revisione designato quale responsabile dell'incarico, nonche' i criteri seguiti nella scelta della societa' di revisione;
b) la deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale e' stato conferito l'incarico di revisione contabile e approvato il relativo corrispettivo, ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Testo unico.
2. Le societa' non quotate sottoposte agli obblighi di revisione ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, trasmettono alla Consob la documentazione indicata alla lettera b) del comma 1.
3. La documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione e' trasmessa alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, ovvero secondo diversa modalita' stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.
4. La documentazione di cui al comma 1, relativamente agli incarichi di revisione contabile conferiti ai fini dell'ammissione a quotazione, e' trasmessa alla Consob entro trenta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.
5. Qualora sia stata deliberata la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile, di cui all'art. 159, comma 2 del Testo unico, i soggetti previsti dai commi 1 e 2 inviano alla Consob la deliberazione di revoca, le osservazioni della societa' di revisione e la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, avuto anche riguardo alle predette osservazioni.
6. La documentazione relativa alla revoca dell'incarico di revisione e' trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell'incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5.

Art. 147.
Documentazione relativa alle societa' controllate

1. Per le societa' controllate dalle societa' con azioni quotate l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico in relazione al conferimento dell'incarico e' adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob da parte della societa' controllante, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 1.
2. Per le societa', non comprese nel prospetto indicato al comma 1, il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dei rispettivi esercizi, l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico in relazione al conferimento dell'incarico e' adempiuto dalla societa' controllante entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalita' previste dal comma 1.
3. Il prospetto previsto dal comma 1, relativamente agli incarichi di revisione delle societa' controllate conferiti in conseguenza dell'ammissione a quotazione della societa' controllante, e' trasmesso da quest'ultima entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.
4. Alle societa' italiane controllate da societa' con azioni quotate si applica l'art. 146, commi 5 e 6.

Art. 147-bis

Documentazione relativa alle societa' controllanti e alle societa'
sottoposte a comune controllo

1. Per le societa' indicate all'art. 165-bis del testo unico che risultino controllate dalla societa' italiana posta al livello piu' elevato nella catena di controllo di una societa' con azioni quotate, l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del medesimo testo unico in relazione al conferimento dell'incarico e' adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte della predetta societa' italiana, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 2. La trasmissione puo' essere delegata dalla societa' italiana posta al livello piu' elevato nella catena di controllo ad una societa' italiana da essa controllata.
2. Per le societa' sottoposte a comune controllo con una societa' con azioni quotate, non controllate dalla societa' italiana indicata al comma 1, l'obbligo ivi previsto e' adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte delle societa' italiane poste al livello piu' elevato nelle rispettive catene di controllo, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di queste ultime, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 3. La trasmissione puo' essere delegata alla societa' italiana che adempie ai sensi del comma 1.
3. Per le societa', non comprese nei prospetti previsti dai commi 1 e 2, il cui controllo sia stato acquisito dalle societa' italiane ivi indicate nel corso del primo semestre dell'esercizio delle societa' acquisite, l'obbligo previsto dall'art. 159, comma 5 del testo unico in relazione al conferimento dell'incarico e' adempiuto dalle predette societa' italiane entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2.
4. I prospetti previsti ai commi 1 e 2, relativamente agli incarichi di revisione conferiti in conseguenza dell'ammissione a quotazione, sono trasmessi dalle societa' italiane indicate ai medesimi commi entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.
5. Alle societa' italiane che controllano societa' con azioni quotate e alle societa' italiane sottoposte con queste ultime a comune controllo si applica l'art. 146, commi 5 e 6.

Art. 148.
Conferimento dell'incarico da parte della Consob

1. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la societa' obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo o dalla scadenza di un precedente incarico.
2. Per le societa' italiane indicate agli articoli 165, comma 1, e 165-bis del testo unico il provvedimento previsto dal comma 1 e' assunto qualora la Consob abbia accertato la sussistenza dell'obbligo e le societa' non abbiano provveduto entro il termine assegnato.
3. La Consob delibera nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle societa' interessate a mezzo di lettera raccomandata.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 159, comma 6 del Testo unico.

Art. 148-bis. Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca
dell'incarico di revisione

1. Il provvedimento adottato dalla Consob ai sensi dell'art. 159, comma 5 del testo unico e' comunicato immediatamente alla societa' di revisione e alla societa' che ha revocato l'incarico, anche a mezzo telefax.

Art. 149

Deposito nel registro delle imprese

1. Le deliberazioni previste dall'art. 159, comma 1 del testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che ha conferito l'incarico di revisione.
2. Le deliberazioni previste dall'art. 159, comma 2 del testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 159, comma 5 del Testo unico.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 6 del testo unico sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla societa'.

Capo I-bis
Incompatibilita'

Art. 149-bis.
Definizioni

1. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilita' previste nel presente Capo, si applicano le seguenti definizioni.
2. La «rete», costituita dalla struttura piu' ampia - nazionale ed internazionale - cui appartiene la societa' di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le societa' che controllano la societa' di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo, e' composta da entita' individuate secondo i seguenti criteri: presenza di un fine comune di cooperazione, nonche':
i) condivisione di utili o costi, o
ii) riconducibilita' ad una proprieta' o ad una direzione comuni, o
iii) condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o
iv) condivisione di una strategia aziendale comune, o
v) utilizzo del medesimo marchio, o
vi) condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative.
3. Il «gruppo di revisione» relativo a ciascun incarico e' costituito da:
a) coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:
i) il responsabile dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 156 del Testo unico;
ii) gli altri soci ed amministratori della societa' di revisione assegnati all'incarico;
iii) altro personale di revisione assegnato all'incarico e legato alla societa' di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
iv) professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell'incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla societa' di revisione o alla rete;
b) coloro che, nell'ambito della societa' di revisione o della rete, svolgono il controllo di qualita' in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell'emissione della relazione di revisione che successivamente.
4. La «catena di comando», da individuare nella societa' di revisione in relazione a ciascun incarico, e' costituita da coloro che hanno una responsabilita' diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilita' di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della societa' di revisione che sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico.
5. L'«ufficio» indica una sede della societa' di revisione o di un'entita' della rete nella quale il responsabile dell'incarico di revisione esercita la sua attivita'. L'ufficio comprende altresi' sedi diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di societa' di revisione o di entita' della rete di dimensioni limitate l'ufficio si estende all'intera societa'.
6. Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali rilevano le incompatibilita' previste nel presente Capo si definiscono «familiari» il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico e si definiscono «stretti familiari» il coniuge non separato legalmente, il convivente e le persone fiscalmente a carico.
7. L'«interesse finanziario» e' un interesse, detenuto anche per interposta persona, che consente il controllo sugli strumenti finanziari rientranti in una delle seguenti categorie:
a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
b) strumenti finanziari previsti dagli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile;
c) obbligazioni e altri titoli di debito;
d) qualsiasi altro Titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere;
e) strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere.
8. Le «relazioni d'affari» sono relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.
9. La «direzione aziendale» comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall'art. 154-bis del testo unico e tutti coloro che all'interno della societa' conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio.

Art. 149-ter.
Procedure della societa' di revisione

1. Le societa' di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 160 del testo unico e di cui al presente Capo, nonche' le altre situazioni che possono comprometterne l'indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.
2. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualita'.

Art. 149-quater.
Interessi finanziari

1. Costituisce causa di incompatibilita' la detenzione di un interesse finanziario nella societa' che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:
a) la societa' di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
b) i soci e gli amministratori della societa' di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entita' della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale e' assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della societa' di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
2. Costituisce altresi' causa di incompatibilita' la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilita' sono individuate dalla societa' di revisione e dalla societa' che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.
3. Ove siano sottoposti a revisione una societa' di gestione del risparmio ed i fondi da essa gestiti, si applica il comma 2 alla detenzione di quote dei fondi medesimi.

Art. 149-quinquies.
Relazioni d'affari

1. Costituisce causa di incompatibilita' la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la societa' che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:
a) la societa' di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
b) i soci e gli amministratori della societa' di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entita' della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale e' assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della societa' di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
2. Costituisce altresi' causa di incompatibilita' la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilita' sono individuate dalla societa' di revisione e dalla societa' che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.
3. Non costituiscono situazioni di incompatibilita' le relazioni d'affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui al comma 1, a condizione che tali rapporti siano instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei.

Art. 149-sexies.
Influenza sul processo decisionale della societa' di revisione

1. Costituisce causa di incompatibilita' la sussistenza di una delle seguenti situazioni:
a) la partecipazione al capitale della societa' di revisione da parte della societa' sottoposta a revisione;
b) la partecipazione al capitale della societa' di revisione da parte di una societa' controllata o di un soggetto che controlla la societa' sottoposta a revisione;
c) la titolarita', da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della societa' che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della societa' di revisione con riguardo all'attivita' di revisione contabile.

Art. 149-septies.
Rapporti di lavoro autonomo o subordinato

1. Costituisce causa di incompatibilita' la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della societa' che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:
a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
b) i soci e gli amministratori della societa' di revisione incaricata;
c) i soci e gli amministratori di un'entita' della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale e' assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.
2. Costituisce altresi' causa di incompatibilita' la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilita' sono individuate dalla societa' di revisione e dalla societa' che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-octies.
Cariche sociali

1. Costituisce causa di incompatibilita' la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della societa' che ha conferito l'incarico, delle societa' in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, piu' del 20% dei diritti di voto, delle societa' che detengono, direttamente o indirettamente, piu' del 20% dei diritti di voto nella societa' che ha conferito l'incarico, delle societa' controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:
a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
b) i soci e gli amministratori della societa' di revisione incaricata;
c) i soci e gli amministratori di un'entita' della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale e' assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.
2. Costituisce altresi' causa di incompatibilita' la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilita' sono individuate dalla societa' di revisione e dalla societa' che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-novies. Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la societa'
conferente

1. Costituisce causa di incompatibilita' la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della societa' che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:
a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;
b) i familiari dei soci e degli amministratori della societa' di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
2. Costituisce altresi' causa di incompatibilita' la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilita' sono individuate dalla societa' di revisione e dalla societa' che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-decies.
Servizi di consulenza legale

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'art. 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonche' i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie.

Art. 149-undecies.
Comunicazione delle situazioni di incompatibilita'

1. In presenza di una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 160 del testo unico e dagli articoli 149-quater, 149-quinquies, 149-sexies, 149-septies, 149-octies, 149-novies e 149-decies, la societa' di revisione, non appena riscontrata, ne da' comunicazione agli organi di amministrazione e controllo della societa' che ha conferito l'incarico e alla Consob, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonche' le cautele da adottare nell'immediato in via provvisoria. La societa' che ha conferito l'incarico, se ritenuto necessario, invia alla Consob le proprie osservazioni. La Consob valuta l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 160 e 163 del Testo unico.
2. Qualora la societa' che ha conferito l'incarico venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilita' indicate al comma 1, non appena riscontrata, ne da' comunicazione alla Consob e alla societa' di revisione, la quale si attiva ai sensi del medesimo comma.

Art. 149-duodecies.
Pubblicita' dei corrispettivi

1. In allegato al bilancio d'esercizio della societa' che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla societa' dai seguenti soggetti:
a) dalla societa' di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;
b) dalla societa' di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;
c) dalle entita' appartenenti alla rete della societa' di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.
2. Per le societa' tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 e' elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla societa' di revisione della capogruppo e dalle entita' appartenenti alla sua rete alle societa' controllate.».
Nell'Allegato 1B, sono inseriti gli schemi 9, 10 e 11 (Allegati nn. 1, 2 e 3);
Nell'Allegato 3A, e' inserito lo Schema 7 (Allegato n. 4);
Nell'Allegato 3, e' inserito l'Allegato 3C-ter (Allegato n. 5);
Dopo l'Allegato 5 sono inseriti gli Allegati 5-bis e 5-ter (Allegati nn. 6 e 7);
Nell'Allegato 6, il testo della nota n. 6 e' sostituito dal seguente:
«6 Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano;
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero;
Fmerc = transazione fuori mercato o ai blocchi;
Conv = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni;
ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di stock option, nella medesima riga ove e' indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna «note» il relativo prezzo di esercizio;
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap);
ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)».
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nei punti seguenti:
le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-bis si applicano alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi inizio in data successiva al 30 giugno 2007;
le disposizioni previste dall'art. 81-ter si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007;
le disposizioni dell'art. 84-bis si applicano a partire dal 1° settembre 2007;
le disposizioni previste dall'art. 89-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 2008;
le disposizioni previste nella Parte III, Titolo V-bis, Capo I, si applicano alle assemblee convocate dopo il 1° luglio 2007;
le disposizioni dell'art. 144-quater, comma 4, si applicano a partire dal 1° gennaio 2008;
in sede di prima applicazione si attua la seguente disciplina transitoria:
per le sollecitazioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-bis in corso al 1° novembre 2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'art. 28-quinquies;
attribuzione di strumenti finanziari:
per i piani approvati antecedentemente al 1° settembre 2007, gli emittenti, in occasione della decisione dell'organo competente per la loro attuazione, assunta a partire da tale data, pubblicano senza indugio e con le modalita' previste dall'art. 84-bis, comma 1:
a) le informazioni indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafi 1, 3 e 4 e una sintetica descrizione delle informazioni contenute nel paragrafo 2 del medesimo Schema, se tali informazioni sono oggetto di decisione in tale occasione ovvero sono comunque disponibili e non sono state gia' pubblicate in precedenza;
b) le informazioni contenute nella tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A.
per i piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1° settembre 2007, gli emittenti pubblicano, entro 15 giorni da tale data, le informazioni previste nel precedente alinea, lettera a), ove disponibili e non gia' pubblicate, e le informazioni contenute nella sezione 1 dei quadri 1 e 2, della tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A, con riferimento ai seguenti strumenti oggetto dei piani:
a) opzioni assegnate non scadute che non siano state ancora esercitate dai destinatari;
b) strumenti finanziari, diversi dalle opzioni, assegnati per i quali sussiste ancora il vincolo, stabilito dall'emittente, di vendita a terzi da parte dei destinatari;
limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo:
i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-terdecies e 144-quaterdecies, entro il 30 giugno 2008;
per la prima informativa alla Consob, i componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30 giugno 2008, entro i trenta giorni successivi a tale data comunicano, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui all'art. 144-quaterdecies, comma 1;
per la prima informativa al pubblico, l'elenco di cui all'art. 144-quinquiesdecies e' allegato alle relazioni sull'attivita' di vigilanza, redatte ai sensi dell'art. 153, comma 1 del Testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30 giugno 2008;
revisione contabile:
le societa' di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'art. 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
le societa' che hanno conferito l'incarico di revisione provvedono alla pubblicita' dei corrispettivi ai sensi dell'art. 149-duodecies in occasione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio in data successiva al 30 giugno 2006;
le societa' controllanti e le societa' sottoposte a comune controllo, di cui all'art. 165-bis del Testo unico, si adeguano entro sei mesi alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 147-bis, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2007.
III. Le disposizioni dell'art. 89-quater si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude a partire dal 31 dicembre 2007.
Roma, 3 maggio 2007
Il presidente: Cardia
 
----> Vedere Allegati da pag. 24 a pag. 117 <----
 
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