Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2006
Piano assicurativo agricolo 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo annuale, sentite le proposte della commissione tecnica;
Visto il proprio decreto 30 luglio 2004, di designazione della commissione tecnica;
Vista la nomina dei rappresentanti delle regioni nella commissione tecnica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 gennaio 2005 e successive integrazioni;
Viste le proposte della commissione tecnica che tengono conto delle esigenze espresse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di provvedere all'adozione del piano assicurativo sulla base delle proposte della commissione tecnica;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 14 dicembre 2006;
Decreta:

Art. 1.

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli con il contributo dello Stato sulla spesa premi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si stabilisce quanto segue:
1.1 Colture assicurabili:
erbacee: aglio, piante aromatiche, asparago, arachidi, avena, barbabietola da zucchero, bietola da costa, canapa, carciofi, cardo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, ceci, cetrioli, cicerchia, cipolle, cipolline, cocomeri, colza, erba medica, fagioli, fagiolini, farro, fave, favino, finocchi, fiori in pieno campo, fragole, frumento, girasole, insalate, lenticchie, mais da granella, mais da insilaggio, mais dolce, melanzane, meloni, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, orzo, patate, piante officinali, peperoni, piselli, pomodoro da industria, pomodoro da tavola, porro, radicchio, ravanello, riso, sedano, segale, soia, sorgo, spinaci, tabacco, triticale, zucca, zucchine, colture erbacee da biomassa;
arboree da frutto, arbustive e vivai: actinidia, albicocche, arance, bergamotto, cachi, castagne, cedro, ciliegie, fichi, fichi d'india, fronde ornamentali in pieno campo, gelso, kumquat, pompelmo, lamponi, limoni, mandarance, mandarini, mandorle, mele, mirtillo, mirto, more, nettarine, nocciole, noci, olive da olio, olive da tavola, pere, pesche, pistacchio, pompelmo, ribes, rosa canina, satsuma, susine, uva da tavola, uva da vino, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, vivai di piante ornamentali, vivai di pioppi, vivai di viti, nesti di viti;
arboree da legno: pioppo, noce, colture arboree da biomassa;
erbacee da seme: barbabietole da zucchero, bietola rossa, cipolle, cavoli, cavolfiori, cetrioli, cicorie, indivie, lattughe, rape, ravanelli, spinaci, zucche, porro, erba medica, finocchio, trifoglio, prezzemolo, colza, carota, pisello, girasole, zucchine, bietola rossa, cavolfiore, mais, frumento, orzo.
1.2 Strutture aziendali:
serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato;
serre con struttura in metallo e coperture in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, pvc bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas);
serre o tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio o singolo);
reti antigrandine.
1.3 Avversita':
a carico delle colture: grandine, vento, gelo e brina, siccita', eccesso di pioggia, alluvioni;
a carico delle strutture: grandine, neve,vento, trombe d'aria, uragani e fulmini.
1.4 Garanzie produzioni vegetali:
a) monorischio:
grandine;
b) pluririschio:
grandine, vento;
grandine, siccita';
grandine, gelo-brina:
grandine, vento, gelo-brina;
grandine, vento, siccita';
grandine, vento, eccesso di pioggia;
grandine, gelo-brina, siccita';
grandine, siccita', eccesso di pioggia;
grandine, vento, gelo-brina, siccita';
grandine, vento, gelo-brina, eccesso di pioggia;
grandine, vento, gelo-brina, siccita', eccesso di pioggia;
grandine, gelo-brina, eccesso di pioggia;
c) multirischio sulle rese:
eventi climatici avversi che incidono sulle rese produttive.
1.5 Garanzia strutture aziendali:
grandine, trombe d'aria, neve, vento, uragani e fulmini.
1.6 Epizoozie:
a.1) malattie bovini e bufalini:
afta epizootica;
brucellosi;
pleuropolmonite;
tubercolosi;
leucosi enzootica;
a.2) malattie suini:
peste suina classica;
peste suina africana;
vescicolare suina;
afta epizootica;
a.3) malattie ovicaprini:
blue tongue;
brucellosi;
afta epizootica;
a.4) malattie avicoli:
influenza aviaria;
b) garanzie:
abbattimento forzoso;
costi smaltimento carcasse;
mancato reddito;
c) valori assicurabili:
il valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico, calcolato applicando i prezzi rilevabili dai bollettini ISMEA;
il mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dall'art. 4 del decreto 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, i cui valori della produzione lorda vendibile devono intendersi aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT;
i costi di smaltimento delle carcasse, non indennizzabili da altre leggi vigenti, entro il limite dell'importo previsto dalle convenzioni stipulate dall'Associazione italiana allevatori.
 
Art. 2.

1. Nell'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto sono individuate le aree, le colture, le strutture, le avversita', le epizoozie e le garanzie, di cui al precedente art. 1, ammesse alla copertura assicurativa agevolata.
2. Le garanzie pluririschio e multirischio sulle rese, a carico delle produzioni vegetali, di cui all'art. 1, punto 1.4, quando non diversamente indicato nell'allegato A), si intendono estese alle aree e alle colture individuate per la garanzia monorischio grandine.
3. La garanzia per la copertura dei rischi a carico delle strutture aziendali, di cui all'art. 1, punto 1.5, quando non diversamente indicato nell'allegato A), si intende estesa alle aree agricole dell'intero territorio nazionale.
 
Art. 3.

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di garanzie innovative per la copertura di rischi singoli e combinati, e favorire l'acquisizione di dati di polizza significativi per la determinazione dei parametri contributivi, non si applica l'art. l, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle garanzie multirischio sulle rese, alle garanzie monorischio siccita' e alluvioni, e alle eventuali nuove garanzie proposte e contrattate nel corso dell'anno.
2. Le nuove garanzie, di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla regione territorialmente competente e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le valutazioni di competenza e per la determinazione dei parametri contributivi.
3. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire interamente la domanda assicurativa delle produzioni vegetali con garanzie pluririschio, elencate all'art. 1, punto 1.4, lettera b), accertate dalla regione territorialmente competente, su richiesta della regione stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono modificate le previsioni contenute nell'allegato A), per consentire alle imprese agricole non assicurate per i motivi predetti, di accedere agli interventi compensativi ex post, previsti dall'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 
Art. 4.

1. I valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato devono essere contenuti nei limiti derivanti dall'applicazione dei prezzi di mercato stabiliti con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quelli delle strutture nei limiti stabiliti con il medesimo decreto. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare, o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, salva diversa indicazione stabilita in sede contrattuale.
2. Nel contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata, per ogni garanzia, la tariffa applicata, la soglia di danno non coperto e la franchigia.
3. Gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati planimetricamente, riportando in corrispondenza di ciascuno di essi i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle.
4. Le colture soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
5. Negli allevamenti zootecnici, nel contratto di polizza deve essere indicato, tra l'altro, il numero individuale di registrazione dei capi bovini e bufalini nel registro aziendale.
 
Art. 5.

1. Prima della convalida definitiva delle polizze collettive, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, contributivi e fiscali, i consorzi di difesa e le cooperative devono verificare il rispetto delle condizioni stabilite nei precedenti articoli, anche attraverso l'acquisizione, ove necessario, di idonea documentazione. Per le polizze singole, ai medesimi adempimenti provvede questo Ministero, d'intesa con le regioni, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ISMEA.
 
Art. 6.

1. Per la determinazione della spesa premi ammissibile a contributo statale si applicano i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato B) che fa parte integrante del presente decreto.
2. La misura del contributo e' determinata a consuntivo, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, tenendo conto delle disponibilita' di bilancio.
 
Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle coperture assicurative agevolate, disposte con polizze sottoscritte tra le parti contraenti nel corso dell'anno 2007.
2. Al fine di garantire la continuita' della copertura dei rischi, qualora entro il limite stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non e' approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni del presente decreto si intendono prorogate all'anno successivo.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2006
Il Ministro: De Castro
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 99 <----

----> Vedere Allegato da pag. 100 a pag. 191 <----

----> Vedere Allegato da pag. 192 a pag. 248 <----

----> Vedere Allegato da pag. 249 a pag. 296 <----
 
Allegato B

----> Vedere Allegato da pag. 297 a pag. 301 <----
 
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