Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 marzo 2007
Campagna vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2006-2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di Polizia veterinaria;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, per quanto riguarda i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione;
Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001, concernente misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005, circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;
Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2006/875/CE del 30 novembre 2006;
Ritenuto opportuno aggiornare il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;
Rilevato che allo stato attuale sono comparsi in Europa sierotipi mai riscontrati prima (BTV8 nei territori del Nord Europa e BTV1 in alcuni territori della regione Sardegna);
Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilita' di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;
Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili per soddisfare i bisogni nazionali per i sierotipi 1 e 9 sono quelli vivi attenuati e che la disponibilita' di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti per i sierotipi 2 e 4, e' limitata;
Ritenuto necessario adottare nuove disposizioni in ordine alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2007;
Ordina:

Art. 1.
1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2007, devono essere sottoposti a vaccinazione entro e non oltre il 30 aprile 2007, nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato:
a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I alla presente ordinanza, dando priorita' agli animali destinati alla rimonta, secondo le modalita' stabilite nel «protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (bluetongue) rev. 1° marzo 2007» allegato alla presente ordinanza;
b) gli animali delle specie, bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a).
2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari liberi professionisti appositamente formati e autorizzati.
3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2007. Le regioni potranno concordare modalita' e definire protocolli sanitari per le movimentazioni interregionali per aree omogenee relativamente ai sierotipi circolanti, informandone contestualmente il Ministero della salute e le altre regioni e province autonome.
4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita' degli stessi;
5. L'allegato I della presente ordinanza, conforme alla decisione 2005/393/CE, e successive modifiche ed integrazioni, puo' essere modificato in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche, con provvedimento del Ministero della salute.
6. Le spese inerenti l'esecuzione della vaccinazione nella campagna vaccinale 2007 sono a carico delle regioni e province autonome e dovranno essere rendicontate al Ministero della salute il quale provvedera' a richiederne il rimborso alla Commissione europea nell'ambito dei piani cofinanziati. Le spese del vaccino sono a carico del Ministero della salute. Tali rimborsi in conformita' al comma 5 dell'art. 3, della decisione 90/424/CEE riguardano il 100% delle spese per l'acquisto del vaccino e il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa.
7. Per le successive campagne di vaccinazione quanto previsto al precedente comma 6, viene ridefinito e concordato tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del vaccino.
8. Le regioni, entro il 30 giugno 2007 comunicano al Ministero della salute la quantita' di vaccino che prevedono di impiegare nella campagna di vaccinazione 2008 ai fini di una corretta programmazione degli ordinativi del presidio immunizzante.
 
Art. 2.
1. La movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di sorveglianza, puo' avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:
a) si tratta di animali vaccinati con vaccino vivo attenuato da piu' di 30 giorni e da non di piu' di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
b) si tratta di ovicaprini vaccinati con vaccino inattivato da piu' di 14 giorni dopo il secondo intervento e da non piu' di un anno prima della data dell'invio nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
c) si tratta di ovicaprini vaccinati con vaccino inattivato da piu' di 14 giorni e che siano gia' stati immunizzati nella campagna precedente da non piu' di un anno prima della data dell'invio nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
d) si tratta di bovini vaccinati con vaccino inattivato da piu' di 15 giorni dopo il secondo intervento e da non piu' di 60 giorni dal secondo intervento prima della data dell'invio nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine; tali animali non possono essere rivaccinati nella stessa campagna di vaccinazione;
e) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi e' attivita' di Culicoides imicola adulti.
2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:
a) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;
b) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.
 
Art. 3.
1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, o dall'azienda di origine, o da una struttura autorizzata ai sensi dell'ordinanza ministeriale 2 novembre 2005, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovi-caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della AUSL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verra' verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo;
d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando cio' non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con insettorepellenti in conformita' con la direttiva del Consiglio 96/23/CE; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare sul modello 4 la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato, per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.
2. Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.
 
Art. 4.
1. E' consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:
a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
c) gli animali devono essere spostati nelle ore diurne e devono essere macellati nello stesso giorno di arrivo;
d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga al punto c), i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con insettorepellenti in conformita' con la direttiva del Consiglio 96/23/CE;
e) gli animali devono essere inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario;
f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della AUSL di destinazione e l'avvenuta macellazione degli animali della specie ovi-caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della AUSL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verra' verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo.
2. E' consentita la movimentazione degli agnelli e capretti da latte, non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati nella stessa regione e destinati alla immediata macellazione alle seguenti condizioni:
a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
b) gli animali devono essere spostati nelle ore diurne e devono essere macellati nello stesso giorno di arrivo.
 
Art. 5.
1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di 48 ore via fax al Servizio veterinario della AUSL di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;
b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura «animali di eta' inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza "....."» ed essere integrato riportando:
1) i codici identificativi degli animali;
2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;
c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con insettorepellenti, in conformita' con la direttiva del Consiglio 96/23/CE, prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.
2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:
a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15 soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;
b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.
3. Le prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.
 
Art. 6.
1. Nel caso in cui venga segnalata la presenza sul territorio di un sierotipo diverso da quelli riportati nell'allegato I alla presente ordinanza per quel territorio, quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza, non e' applicabile almeno fino al termine di una accurata valutazione della situazione epidemiologica da parte del Ministero della salute.
2. Nel caso in cui sia confermata la circolazione del virus e in caso di focolaio clinico, nelle zone sottoposte a restrizione sanitaria di cui al comma 1, quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza, non e' applicabile fino alla revoca delle misure sanitarie disposte dalle autorita' sanitarie.
 
Art. 7.
1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalita' rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
 
Art. 8.
1. Il Ministero della salute in accordo con le regioni e le province autonome puo' effettuare verifiche sul territorio in relazione alla esecuzione dei programmi di vaccinazione e di sorveglianza previsti dalle norme specifiche.
 
Art. 9.
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2007.
Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 134
 
Allegato I

Sierotipi 2 e 4 e, in misura minore 16:
Regione Sardegna: provincia di Sassari.
Sierotipi 2 e 4 e, in misura minore 16 e 1:
Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro e Oristano.
Sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16:
Regione Abruzzo: provincia di Chieti;
Regione Basilicata: province di Matera e Potenza;
Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
Regione Lazio: province di Frosinone e Latina;
Regione Molise: province di Campobasso e Isernia;
Regione Puglia: province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
Regione Sicilia: province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Sierotipo 2:
Regione Abruzzo: provincia di L'Aquila;
Regione Lazio: province di Rieti, Roma e Viterbo;
Regione Toscana: provincia di Grosseto;
Regione Umbria: province di Perugia e Terni.

----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 38 <----
 
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