Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 aprile 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Barquero Unzueta Myriam Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Barquero Unzueta Myriam Alicia, nata a Lima (Peru) il 21 giugno 1960, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come successivamente modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Peru', come attestato dal «Colegio de Psicologos del Peru» di Lima (Peru) cui risulta iscritta dal 15 novembre 2002 al n. 9387, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e 1'esercizio in Italia della professione di «psicologo»
Rilevato che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Peru) in data 21 giugno 1989 e rilasciato il 9 marzo 1990 e di «Licenciado en Psicologia» conseguito presso 1'«Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Peru) in data 29 ottobre 1992 e rilasciato in data 29 dicembre 1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 23 gennaio 2007;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 14 aprile 2003 dalla questura di Milano a tempo indeterminato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Barquero Unzueta Myriam Alicia, nata a Lima (Peru) il 21 giugno 1960, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) psicologia clinica;
2) teoria e tecnica dei tests;
3) deontologia professionale.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 24 aprile 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione dei presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone