Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 marzo 2007
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti dei Consorzi agrari. (Decreto n. 40473).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi consorzi - in servizio alla data del 1° gennaio 1997, e successivamente collocati in mobilita' - presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che, in data 8 giugno 2006, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, e' intervenuto uno specifico accordo, con il quale - allo scopo di assicurare la realizzazione dei piani di gestione della crisi occupazionale e di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei Consorzi agrari, e' stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore di un massimo di duecentotredici unita'. Nel corso della riunione e' emerso che proseguono le iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, anche attraverso l'intervento di Enti locali e che sono gia' state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;
Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la nota dell'I.N.P.S. - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, datata 18 dicembre 2006, contenente l'elenco definitivo dei lavoratori interessati;
Ritenuto, per quanto precede, anche alla luce delle precisazioni contenute nella predetta nota dell'INPS, di poter concedere il trattamento di mobilita' e la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Decreta:
Art. 1.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un lavoratore, ex dipendente del Consorzio agrario di Salerno, erroneamente inserito nell'elenco relativo alle nuove concessioni, ma in realta' gia' fruitore delle proroghe del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, che non era stato incluso tra gli aventi diritto nell'anno 2005;
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 14.155,92.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un lavoratore, ex dipendente del Consorzio agrario di Brescia, erroneamente escluso dagli elenchi relativi all'anno 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.565,76.
c) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di centotrentadue ex dipendenti dei Consorzi agrari, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, punto a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37236 del 3 novembre 2005, ivi compreso il lavoratore indicato al precedente punto a);
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.829.399,24.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
d) ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di ventisette ex dipendenti dei Consorzi agrari, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, punto c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37236 del 3 novembre 2005
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 397.467,88.
La misura dei predetto trattamento e' ridotta del 30%.
e) ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di tredici ex dipendenti dei Consorzi agrari, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto d) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37236 del 3 novembre 2005, ivi compreso il lavoratore indicato al precedente punto b).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 213.783,96.
La misura dei predetto trattamento e' ridotta del 10%.
f) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di trenta ex dipendenti dei Consorzi agrari per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2006.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 403.393,03.
 
Art. 2.
La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con l'art. 1 punto f) decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilita' sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.S. con la nota del 18 dicembre 2006, contenente l'elenco nominativo dei lavoratoi interessati.
 
Art. 3.
La proroga e la concessione del trattamento di mobilita', disposte con il precedente art. 1 sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.874.765,79, gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 370
 
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