Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 marzo 2007
Determinazione delle modalita' per la corresponsione, ai centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, dei compensi previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attivita' svolta nell'anno 2006 e successivi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento d'organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «CAF»;
Visto il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999 concernente il regolamento recante norme per l'assistenza resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalita' di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e di altri tributi;
Visto l'art. 3-bis, comma 10, e l'art. 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la riconosciuta competenza tecnica allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevista dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997 da parte degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4 e, della disposizione di coordinamento, di cui all'art. 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e nell'Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di seguito denominati «professionisti abilitati»;
Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come integrato dall'art. 1, comma 333, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base al quale, per la predetta attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai CAF e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione annuale dei redditi modello 730 elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello «730» dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale;
Considerato che, a seguito delle citate disposizioni normative, e' necessario ridefinire le modalita' di corresponsione del compenso spettante per l'attivita' di assistenza fiscale relativa all'anno 2006 e successivi;
Considerato che in mancanza del Capo del dipartimento per le politiche fiscali l'esercizio delle attribuzioni per il caso di vacanza di posto spettano al dirigente preposto all'Ufficio dirigenziale di livello generale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107, in ragione della materia sottesa al provvedimento da adottare, che nel caso di specie compete al direttore dell'Ufficio agenzie ed enti della fiscalita';
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. I compensi disciplinati dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dall'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e dall'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione annuale dei redditi modello 730, elaborata e trasmessa in via telematica in conformita' alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sono corrisposti per l'anno 2006 e successivi secondo le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto.
2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione di documentata fattura, e comunque non anteriormente alla corretta ricezione, per via telematica, da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.
 
Art. 2.
1. I CAF ed i professionisti abilitati presentano, successivamente alla scadenza del termine che annualmente e' stabilito per l'invio telematico delle dichiarazioni degli assistiti, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.
2. L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, dopo il controllo delle dichiarazioni dei redditi modello 730 dei contribuenti assistiti, invia al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse un'attestazione, per ogni singolo CAF e professionista abilitato, relativa al numero delle dichiarazioni elaborate e trasmesse dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare per le quali e' riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Copia dell'attestazione e' trasmessa, tramite il servizio entratel, al singolo soggetto che ha effettuato l'assistenza fiscale.
3. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unita' previsionale di base 6.1.2.5 «Spese per i compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale nonche' per i commercialisti, per gli esperti contabili e consulenti del lavoro che prestino assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa» - cap. 3845 - di pertinenza del Centro di responsabilita' Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2007 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai CAF e professionisti abilitati al predetto Ufficio amministrazione delle risorse.
4. L'Agenzia delle entrate effettua, per ciascun anno d'imposta, l'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 trasmesse in via telematica da parte dei CAF e professionisti abilitati con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte ovvero ulteriori controlli attinenti le dichiarazioni che si dovessero rendere necessari, e comunica al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse le eventuali dichiarazioni per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1. Il CAF ed il professionista abilitato che hanno percepito il relativo compenso sono tenuti, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2007

p. Il Capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Russo

Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 170
 
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