Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 maggio 2007
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10 febbraio 1992 n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1976 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco della Valdinievole» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 28 maggio 1976;
Vista la domanda presentata dalle associazioni di categoria: Coldiretti, Unione provinciale agricoltori e CIA della provincia di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» limitatamente alla tipologia Vinsanto e relativamente all'art. 7 comma 2;
Visto il parere favorevole della regione Toscana - Settore produzioni agricole, espresso in data 26 ottobre 2006 sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» tipologia Vinsanto, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2007;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» limitatamente alle caratteristiche al consumo della tipologia Vinsanto, in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole», limitatamente alla tipologia Vinsanto, e' cosi' modificato:
«Art. 7.
Caratteristiche al consumo
(Omissis).
2. Il vino a D.o.c. «Bianco della Valdinievole» Vinsanto deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno fulvo;
odore: intenso, etereo, tipico;
sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol. di cui:
per il tipo dolce: almeno 12,0% vol. effettivo e un minimo potenziale di 5,0% vol.;
per il tipo semisecco: almeno 13,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 4,0% vol.;
per il tipo secco: almeno 14,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 3,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile massima 1,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 20,0 g/l.
(Omissis)».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni in esso contenute entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: La Torre
 
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