Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2007
Conferimento al Consorzio del vino Chianti dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Vin Santo del Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006, che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 28 agosto 1997, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della DOC «Vin Santo del Chianti»;
Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio di tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita' di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC «Vin Santo del Chianti», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, ai sensi del quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande gia' presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio di tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Vin Santo del Chianti», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2.
1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Chianti, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Vin Santo del Chianti» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Vin Santo del Chianti» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Vin santo del Chianti», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacita' non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Vin santo del Chianti», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.
1. Il Consorzio autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 5.
1. La presente autorizzazione ha la validita' di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:
l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 2, comma 2 del citato certo 29 marzo 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi che saranno approvati con il predetto decreto dirigenziale;
l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.
2. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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