Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 6 aprile 2007
Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2007-2009.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»;
Visto l'art. 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2003-2005;
Considerato che, ai sensi dell'art. 45 del Testo unico della Radiotelevisione, occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS «Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 540/06/CONS «Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;
Tenuto conto della consultazione pubblica avviata dal Ministero delle comunicazioni in data 3 luglio 2006 e della pubblicazione sul sito internet del Ministero delle comunicazioni della predetta consultazione (dal 3 luglio 2006 al 1° agosto 2006);
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 14 febbraio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato l'annesso Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2007
Il Ministro: Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2007 Uffcio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 353
 
ALLEGATO

CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

VISTO l'articolo 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;

VISTO l'articolo 45 del medesimo Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla societa' concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria;

ACCERTATO che la scadenza del precedente contratto di servizio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, e' fissata al 31 dicembre 2005 e che, sino all'entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del precedente contratto;

RITENUTA, pertanto, la necessita' di stipulare un contratto nazionale di servizio (di seguito denominato "Contratto") tra il Ministero delle comunicazioni (di seguito denominato "Ministero"), in persona del Segretario generale, Dott. Marcello Fiori, e la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a., di seguito denominata "Rai", con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Claudio Petruccioli, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.
CAPO I- PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993 e la successiva Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione e' disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformita' ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2007-2009 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito denominato "Testo Unico") e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida emanate d'intesa con il Ministero dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 540/06/CONS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006.

2. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualita', di tipologie di programmi la cui realizzazione e' affidata all'autonoma capacita' editoriale della societa' concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al comma 1.

3. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale a valorizzare le specificita' territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni in conformita' con le norme in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni. A tal fine predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del Testo Unico.
Articolo 2
Oggetto del contratto nazionale di servizio

1. Il Contratto ha per oggetto l'attivita' che la societa' concessionaria, anche tramite i soggetti di cui al comma 2, svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall'articolo 1 e, in particolare, all'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, alla realizzazione dei contenuti editoriali, alla erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, alla predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La societa' concessionaria puo' avvalersi per lo svolgimento delle suddette attivita' di societa' da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purche', in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla societa' concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse necessari per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

3. L'offerta, realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti anche del Codice Etico e di una programmazione di qualita' rispettosa dell'identita' valoriale e ideale del nostro Paese, della sensibilita' dei telespettatori e della tutela dei minori, va caratterizzata da una gamma di contenuti e da una efficienza produttiva in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al livello dei programmi, alla specificita' della missione che e' chiamato a svolgere rispetto alla radio-televisione commerciale e al costo sostenuto per il canone d'abbonamento. A tal fine, sono riconosciuti quali compiti prioritari: la liberta', la completezza, l'obiettivita' e il pluralismo dell'informazione; la formazione continua e permanente dei dipendenti; la formazione dei giovani giornalisti; la salvaguardia dell'identita' nazionale, di quelle locali e delle minoranze linguistiche; l'evoluzione politica ed economica del Paese, i problemi del suo ammodernamento; l'evoluzione dei rapporti politici ed economici con i partner europei e la diffusione degli elementi principali della loro cultura; l'informazione sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale; la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e del patrimonio artistico nazionale; il rispetto dei beni ambientali; la rappresentazione delle realta' della vita quotidiana del Paese; la promozione del lavoro e delle sue condizioni; i temi dei diritti civili, della solidarieta', della condizione femminile e delle pari opportunita', dell'integrazione; la sicurezza dei cittadini, la denuncia dei fenomeni di violenza, di criminalita', di disgregazione e di emarginazione sociale; l'attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli e anziane della popolazione.

4. Per raggiungere tali obiettivi la Rai e' tenuta comunque al rispetto dei compiti del servizio pubblico indicati dall'articolo 45 del Testo Unico con riferimento alla copertura del territorio, all'accesso e alle caratteristiche della programmazione, assicurando: un'offerta editoriale equilibrata, in grado di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni; la promozione e la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la loro estensione alla collettivita'; il sostegno alla produzione audiovisiva italiana ed europea.

5. La programmazione, nel rispetto piu' rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto, come indicato nelle Linee guida approvate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:
a) informazione politica e di attualita', compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale ed internazionale, informazione locale;
b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettivita' e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualita' della vita, ai diritti e doveri civili, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della societa' civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori;
c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica ed umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza;
d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;
e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'articolo 7.
Articolo 3
Qualita' dell'offerta e valore pubblico

1. La Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione.

2. La Rai sviluppera' in un tempo massimo di sei mesi dalla costituzione del Comitato scientifico di cui al comma 8 un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualita' dell'offerta contenuti nel presente articolo e nell'articolo 2. Tale sistema, oltre ad avvalersi di indicatori derivanti da ricerche e monitoraggi gia' presenti, quali quelli di misurazione dei rating e quelli di monitoraggio dell'offerta, sara' costituito da due distinti strumenti:
- una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualita' della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta;
- una ricerca di monitoraggio della corporate reputation intesa come la capacita' di competere, di innovare e di incrementare il proprio valore di servizio pubblico nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale e dei criteri di correttezza e di lealta'.

3. Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualita' della programmazione inteso come valore pubblico dovra':
- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicita' di misurazione quotidiana;
- riguardare le principali piattaforme su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il presente Contratto;
- pervenire alla misurazione con precisione statistica adeguata di almeno il 60 per cento dell'offerta delle piattaforme rilevate;
- ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialita';
- avvalersi delle piu' avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via web e le interviste effettuate in sovrimpressione attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il televideo;
- rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacita' di coinvolgimento, l'arricchimento culturale e civile personale degli spettatori, il rispetto della sensibilita' sociale del pubblico, il grado di novita' editoriale;
- rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo, l'imparzialita', l'indipendenza e l'obiettivita' per i generi informativi, la capacita' di attrazione per il genere intrattenimento, il grado di originalita' per il genere fiction.

4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovra':
- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicita' di misurazione trimestrale;
- rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacita' innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico.

5. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti ai commi 3 e 4 verranno sintetizzati in tre macro indicatori:
- un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento dell'offerta e della qualita' percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti medi visti;
- un macro indicatore di valore pubblico, che rappresentera' una sintesi degli indicatori elementari di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilita' degli spettatori, di innovazione, di imparzialita', di pluralismo, di indipendenza, di obiettivita', di capacita' di intrattenimento, di originalita';
- un macro indicatore di corporate reputation che rappresentera' una sintesi degli indicatori elementari relativi all'immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualita' e accettabilita' sociale dei personaggi, modernita', ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacita' di raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all'emittenza commerciale, copertura dei principali eventi.

6. La concessionaria dovra' raggiungere adeguati obiettivi di valore pubblico dei programmi e di corporate reputation misurabili secondo le metodologie e i criteri definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. Il Comitato deliberera' in tal senso entro novanta giorni dalla sua costituzione.

7. I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicita' regolare e con un adeguato risalto comunicativo.

8. Per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, e' costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni un Comitato scientifico composto da sei membri, scelti tra personalita' di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalita', di cui tre designati dalla Rai, uno designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, uno designato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e uno designato dal Ministero, con funzioni di Presidente del Comitato. Il Comitato delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' decide il voto del Presidente del Comitato. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto. In caso di mancata designazione di alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei due terzi dei componenti. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di presiedere all'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. L'assegnazione delle attivita' operative per la realizzazione del sistema descritto e' decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti.

9. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico:
- tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002;
- avvalendosi dei servizi di una societa' esterna scelta attraverso procedure trasparenti e pubbliche che risponda ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacita' tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo politico, culturale, religioso e sociale da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle modalita' di svolgimento.
10. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo.
CAPO II - L'OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI
Articolo 4
L'offerta televisiva

1. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale delle reti generaliste terrestri, fatta salva l'ulteriore articolazione editoriale dei programmi trasmessi sulle diverse piattaforme, ai generi di seguito indicati:
a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare;
b) Approfondimento: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche, rubriche tematiche di rete o di testata, inchieste e dibattiti, talk show, reportage attinenti ai temi dell'attualita' interna ed internazionale, ai fenomeni sociali del nostro tempo e ai temi delle innovazioni tecnologiche; rubriche e contenitori sulle condizioni della vita quotidiana del Paese, sui temi del benessere e della salute, della giustizia e della sicurezza dei cittadini; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici basati anche sul contraddittorio delle opinioni e delle posizioni; rubriche di approfondimento sul dialogo interculturale e sulla societa' della convivenza; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso e sul dialogo interreligioso; celebrazioni liturgiche;
c) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita': trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettivita', alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della societa' civile; trasmissioni dedicate all'inclusione sociale, alla cittadinanza, alla societa' interculturale; trasmissioni finalizzate a comunicare e a valorizzare una piu' moderna rappresentazione delle donne, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella societa' civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilita' in ambito nazionale e regionale;
d) Promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la societa' italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto letterario e scientifico; alfabetizzazione circa l'uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche a partire da internet; interazione multimediale con i programmi della didattica e dell'aggiornamento scolastico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema scolastico; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; trasmissioni sui fenomeni sociali legati alla condizione giovanile, anche con riferimento ai fenomeni del disagio giovanile, e a quella della popolazione anziana;
e) Turismo e qualita' del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per eta', per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione delle produzioni tipiche locali; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con riferimento alla rappresentazione dell' "Italia nel mondo", valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale; valorizzazione della tradizione artigiana e del fenomeno del "made in Italy";
f) Spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate anche alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione ai nuovi artisti emergenti;
g) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; rafforzando, anche con programmi dedicati, l'informazione sulle competizioni diverse dal calcio e sulle manifestazioni relative agli sport olimpici; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici e minori;
h) Minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalita' formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;
i) Promozione dell'audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi, ecc.) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche italiane ed europee, dell'audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici.

2. La Rai e' tenuta a destinare ai generi indicati dalla lettera a) alla lettera i) non meno del 65 per cento della programmazione annuale delle tre reti generaliste terrestri nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 24 e non meno dell'80 per cento sulla terza rete. La programmazione deve essere distribuita sulle diverse reti generaliste terrestri in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di prime time.

3. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa dei programmi trasmessi da ciascuna rete generalista terrestre raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, con l'indicazione della loro collocazione oraria, del volume di ore trasmesse, della percentuale rispetto alla programmazione complessiva. La Rai e' altresi' tenuta a comunicare ogni 6 mesi al Ministero ed alla Commissione parlamentare la lista completa dei programmi di servizio pubblico trasmessi sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria.

4. La Rai e' tenuta a inserire nel servizio Televideo e sul proprio portale internet la guida completa dei programmi quotidiani in onda sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria; sviluppare la diffusione di dati relativi ad informazione, cultura, spettacolo, sport, economia e comunicazioni di servizio; raddoppiare i sottotitoli per non udenti, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8, e triplicarli per le comunita' straniere; implementare i servizi regionali e locali.
Articolo 5
L'offerta radiofonica

1. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale dei tre canali radiofonici terrestri nazionali ai generi di seguito indicati:
a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria;
b) Approfondimento: programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico; confronti su temi politici, sociali ed economici assicurando, di norma, la parita' di trattamento tra le diverse posizioni e il contraddittorio delle opinioni; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline sportive;
c) Lavoro, societa', comunicazione sociale: programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo giovanile e realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; programmi dedicati ai bisogni della collettivita', di specifiche fasce sociali (minori, anziani, disabili), all'integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera;
d) Cultura, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto letterario, umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi;
e) Musica ed intrattenimento: fiction radiofonica di elevato valore culturale o su temi di rilevante attualita'; riduzioni teatrali dei grandi classici; rievocazioni storiche basate anche su elaborazioni di materiali di archivio; documentari radiofonici; trasmissioni dedicate alle riprese, dal vivo o differite, di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare; programmi musicali dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;
f) Servizio: notiziari, rubriche e servizi sull'attivita' degli organi istituzionali; programmi e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; programmazione per non vedenti (audiodescrizioni TV);
g) Pubblica utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la sicurezza stradale, le condizioni meteo, dedicati in particolare all'utenza mobile; bollettini sulle condizioni del mare e della neve; messaggi di emergenza e altre comunicazioni di protezione civile; segnale orario.

2. La concessionaria inoltre, tenendo conto della specificita' del mezzo radiofonico e del suo ascolto anche in condizioni di mobilita', e' tenuta a:
a) ampliare il contenuto dell'offerta anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;
b) sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialita'.

3. La Rai si impegna a destinare non meno del 70 per cento della programmazione annuale dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due, e non meno del 90 per cento per Radio Tre, ai programmi indicati al comma 1.

4. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 1.
Articolo 6
L'offerta multimediale

1. La Rai si impegna a definire una strategia di valorizzazione della propria produzione editoriale e i propri diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive, comprendenti l'offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet, in coerenza con il proprio posizionamento di mercato e la propria natura di servizio pubblico generale radiotelevisivo.

2. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri siti al fine di estendere l'attuale produzione di contenuti personalizzati per internet e dare crescente visibilita' all'offerta di specifici contenuti Rai, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

3. La Rai si impegna, per quanto riguarda l'offerta di contenuti sui propri siti, a:
a) stabilire, coerentemente con la definizione strategica di cui al comma 1, linee guida di pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente e accessibile la navigazione dell'utenza, facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito internazionale;
b) rendere disponibili, compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 direttamente dal portale Rai.it agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale e risultano in regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica;
c) rendere progressivamente disponibili, ai sensi della lettera b), entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, i programmi trasmessi dalla televisione e dalla radio non appena terminata la trasmissione;
d) destinare una quota crescente di risorse finanziarie all'acquisizione di diritti per la diffusione sul web di contenuti tratti dall'offerta radiotelevisiva della Rai, con l'impiego delle piu' opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti, fatto salvo il principio della neutralita' tecnologica;
e) offrire una produzione di contenuti specifica;
f) sperimentare, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilita' per gli utenti di scaricare, modificare e ridistribuire una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5;
g) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilita', inclusa la possibilita' di commentare l'intera programmazione radiotelevisiva Rai, e a valutare la possibilita' di pubblicare, previa adozione di apposite linee guida, contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;
h) promuovere i propri siti attraverso i programmi radiotelevisivi, con l'obiettivo di incrementare il numero di utenti unici;
i) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato;
l) sviluppare contenuti prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze delle comunita' di Italiani residenti all'estero e la promozione economico, culturale e turistica del Paese all'estero;
m) rendere accessibili i propri contenuti audiovisivi on line nei formati tecnologici e di fruizione piu' diffusi nel Paese:
n) favorire la distribuzione dei propri contenuti Internet attraverso gli altri siti e portali operanti sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori, ovviamente nel rispetto dei criteri commerciali gia' adoperati dall'azienda e di servizio pubblico cosi' come stabiliti dal presente Contratto.

4. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.
CAPO III - L'OFFERTA: PROFILI SPECIFICI
Articolo 7
Programmazione televisiva per i minori

1. La programmazione della Rai e' rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La Rai tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 20 sulle reti televisive generaliste terrestri va realizzata una quota di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le 7 e le 22,30.

4. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicita'. Nella pubblicita' diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Nelle fasce orarie 7-9 e 16-20 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalita' di cui al comma 6.

5. Resta in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141.

6. La Rai e' tenuta altresi' a dedicare appositi spazi finalizzati ad informare sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche secondo le indicazioni del Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca del 13 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2006, n. 101. La Rai, previa consultazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, entro sei mesi adotta sistemi di chiara riconoscibilita' visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilita' visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, inoltre, promuove l'attivita' di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul Televideo.
Articolo 8
Programmazione dedicata alle persone con disabilita'
e programmazione sociale

1. La Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie enunciate nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, fiction e produzioni Rai.

2. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilita' e alla loro complessiva integrazione, la Rai si impegna entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a pervenire alla realizzazione di almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, e, progressivamente entro 12 mesi, di una edizione del TGR regionale in ciascuna regione, tradotte nella lingua dei segni (LIS), e con sottotitoli, su ciascuna delle sue reti generaliste.

3. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva alle persone con disabilita' sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalita' telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS).

3. La Rai:
- incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 1 e 2 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva, nonche' delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;
- amplia progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualita', di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;
- migliora la qualita' del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;
- promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilita' dell'offerta multimediale alle persone con disabilita' e con ridotte capacita' sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilita'.

4. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali che hanno un'adeguata rappresentanza territoriale delle categorie delle persone con disabilita' o un loro comitato di coordinamento.

5. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la rappresentazione delle diverse realta' sociali del Paese, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunita' con bisogni speciali. La concessionaria definisce, sentita la Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale, i criteri per la scelta dei temi e delle attivita' sociali che hanno priorita' nella programmazione.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonche' al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettivita'.

7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

8. La Rai si impegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a conferire ad una struttura che risponda al Direttore Generale con poteri di controllo, i compiti di:
- definire le linee guida di comunicazione ed i principi di riferimento per la presentazione delle problematiche sociali da parte della Rai, nell'ambito del presente Contratto;
- definire, proporre, realizzare le iniziative sulle tematiche sociali sia all'esterno che all'interno della programmazione radiotelevisiva e multimediale, anche in collaborazione con le associazioni e le istituzioni preposte;
accogliere e valorizzare le tematiche di carattere sociale rappresentate dalle associazioni e istituzioni che operano in tal senso, consultando direttamente le medesime, con l'obiettivo di sviluppare la massima attenzione del pubblico sulle problematiche sociali;
svolgere le funzioni di segreteria e supporto alla Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale.
Articolo 9
Programmazione televisiva per l'estero

1. La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresi' a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

3. La Rai potra' partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa e curera' con tempestivita' gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi contributi.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 3.

5. La Rai si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l'Italia.
Articolo 10
Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La Rai valorizza le capacita' produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualita' e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. A tal fine, la Rai adotta le necessarie modalita' operative finalizzate a privilegiare le attivita' volte allo sviluppo dei progetti produttivi: in tali attivita' la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti italiani ed europei.

2. La Rai e' tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per prodotti cinematografici (film e film di animazione), prodotti di fiction (cortometraggi, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.), cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione del cinema e dell'audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera); con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovra' essere dedicata ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per l'infanzia.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:
a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonche' quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, del Testo Unico, la Rai riserva alla opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota di diffusione sulle reti televisive generaliste terrestri non inferiore al 20 per cento. La concessionaria riserva inoltre alle opere audiovisive e ai film italiani ed europei spazi diffusivi nelle reti via satellite e nelle altre piattaforme trasmissive, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multipiattaforma".

5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna a condurre relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalita' trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritti residuali.

6. La Commissione paritetica di cui all'articolo 37 verifichera' su base annua e sulla scorta di una documentazione preventiva e di una consuntiva l'equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni del comma 6 dell'articolo 44 del Testo Unico, nonche' ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verifichera' ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.
Articolo 11 Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture
locali

1. Nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Universita' e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, cosi' come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresi' iniziative di cooperazione transfrontaliera. In particolare, al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali, la Rai promuove la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto la Commissione paritetica di cui all'articolo 37 definira' le piu' efficaci modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto in particolare della necessita' di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.
Articolo 12
Rete parlamentare

1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione pubblica, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai e' tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalita' della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato A.

3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialita' ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai e' impegnata a trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l'attivita' della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potra' essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualita' del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.

5. La Rai diffonde le trasmissioni della rete parlamentare via internet e via satellite.
Articolo 13
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilita'

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilita' al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilita' e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione.

2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicita', incentrato sui seguenti aspetti:
a) ampliamento e tempestivita' dei contenuti informativi in diretta sulla pubblica utilita' ai diversi segmenti di utenza;
b) estensione della copertura della diffusione del segnale con particolare riguardo alla rete Isoradio, che dovra' essere udibile sull'intera rete autostradale e avviata sulle altre principali vie di comunicazione;
c) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie di diffusione;
d) eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei settori di cui al comma 1;
e) sintesi periodiche dei notiziari sulla viabilita' in lingue straniere;
f) sperimentazione di un sistema di diffusione dei notiziari sulla viabilita' differenziati in tre macroaree (Nord, Centro e Sud Italia).

3. La realizzazione delle attivita' del progetto di cui al comma 2 verra' regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria. La convenzione dovra', tra l'altro, definire le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.
Articolo 14
Audiovideoteche

1. La Rai implementa il progetto di audiovideoteca gia' previsto nei precedenti Contratti proseguendo la catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola.

2. L'archivio storico radiotelevisivo, gia' aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovra' essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sara' realizzato attraverso specifiche convenzioni con universita', scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. La Rai, entro sei mesi, dispone la pubblicazione del catalogo del materiale disponibile, le modalita' per la sua consultazione e utilizzo.
CAPO IV - TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Articolo 15
Qualita' tecnica del servizio

1. La Rai riconosce la qualita' tecnica quale obiettivo strategico della missione di servizio pubblico, da perseguire su tutte le diverse piattaforme tecnologiche. A tal fine la Rai:
a) definisce indici e standard di qualita' tecnica, anche in collaborazione con le competenti istituzioni;
b) monitora costantemente la qualita' tecnica del prodotto/servizio;
c) esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi;
d) assicura un costante e diligente rapporto con l'utenza, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti per individuare soluzioni ad eventuali problematiche di qualita' tecnica;
e) collabora con Istituti di ricerca;
f) assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi

2. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati nell'allegato B.

3. La Rai assicura un grado di qualita' del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

4. Nell'ambito della disponibilita' delle frequenze il Ministero assicurera' alla Rai tutte quelle necessarie al migliore espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali piu' importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualita' del servizio.

5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualita' tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualita' di ricezione riferita ai livelli della scala di qualita' UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonche' i valori della disponibilita' del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualita' concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
Articolo 16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, la Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione. La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.

2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria, laddove sia riscontrato l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, lo estende localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonche' con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicita' degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.
Articolo 17
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La Rai, ove occorra, migliora la qualita' del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potra' estendere la sperimentazione del servizio RDSTMC (Traffic Message Channel).

4. Nel corso dell'attivita' di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, e' ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma I.

5. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato C.
Articolo 18
Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La Rai, al fine di realizzare impianti nuovi rispetto agli impianti ed ai connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione gia' in concessione, e di apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:
a) caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilita' radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, e' di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero.

4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione avendo anche cura di concludere il procedimento di coordinamento internazionale.

5. La Rai provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.
Articolo 19
Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indichera' per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indichera' al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potra' utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.
Articolo 20
Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La Rai ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia.

2. La Rai procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.

3. La Rai puo' utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purche' cio' non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.
Articolo 21
Quadro di riferimento nella transizione alla tecnologia digitale

1. La Rai, fermi i contenuti degli impegni e degli obblighi di cui al presente Contratto e ferma restando la sua diretta responsabilita' verso lo Stato concedente per il relativo adempimento, si impegna a realizzare per quanto ad essa compete il progetto generale di conversione delle reti di trasmissione dalla modalita' analogica a quella digitale sia direttamente, sia partecipando ad idonee forme associative, consortili o societarie con gli altri soggetti operanti nel mercato radiotelevisivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, e nel rispetto delle conferenti disposizioni deliberate dalle competenti Autorita' di garanzia.
Articolo 22
Transizione alla tecnologia digitale nelle Regioni all digital

1. La Rai si impegna a rispettare le date per la realizzazione dello switch off regionale nella Regione Autonoma Sardegna e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, entro la data dello switch off nelle due aree all digital, la Rai e' tenuta ad assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre coerente con gli obblighi del servizio universale.

2. Nelle aree all digital di cui al comma 1, la Rai anticipa lo spegnimento di una rete in analogico, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 giugno 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di garantire il rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, la Rai, nel periodo che precede lo switch off, realizza tutte le attivita' previste per il completamento della sperimentazione nelle suddette aree all digital.

4. La Rai realizzera' le medesime attivita' di sperimentazione nelle aree all digital che saranno successivamente individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Articolo 23
Transizione al digitale

1. In vista dell'approssimarsi della data di switch off nazionale per la completa conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale per la diffusione radiotelevisiva, la Rai attua i compiti di cui al comma 3 nell'osservanza delle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalle vigenti, nonche' future, disposizioni legislative e regolamentari.

2. Nel periodo di vigenza del presente Contratto, la Rai assicura un grado di copertura effettiva dei multiplex di cui all'art. 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non inferiore al 75 per cento della popolazione in ambito nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto e non inferiore all'85 per cento della popolazione in ambito nazionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.

3. In tale ambito la Rai:
• partecipa alle iniziative intraprese dal Ministero al fine di favorire la transizione al digitale;
• sviluppa la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione al digitale;
• adegua, in una logica di garanzia dell'utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da parte degli utenti medesimi al fine dell'effettiva possibilita' di accesso e fruizione;
• realizza, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, appropriati programmi per la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati all'innovazione e all'arricchimento della propria offerta televisiva, con particolare riferimento ai servizi interattivi di pubblica utilita' anche valorizzando le esperienze di collaborazione con le altre emittenti private nazionali e locali.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attivita' di cui al comma 3.
Articolo 24
Contenuti della televisione digitale in chiaro

1. In un'ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai attua una adeguata offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualita' gia' diffusi sulle reti nazionali terrestri o via satellite, rielaborandone specifiche edizioni appositamente per la trasmissione in esclusiva sul digitale terrestre. La Rai, in particolare, si impegna a dare adeguata promozione, in fasce di buon ascolto, alla propria offerta in digitale terrestre e piu' in generale alla nuova tecnologia trasmissiva e ai suoi contenuti, assicurando la predisposizione e la trasmissione di apposite campagne promozionali con cadenza almeno trimestrale

2. La Rai destina una quota crescente degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che implementino l'offerta televisiva.

3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli articoli precedenti relativamente alla interattivita' e maggiore fruibilita' da parte degli utenti.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilita' quanto previsto al comma 2.
Articolo 25
Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

1. La Rai verifica lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, stipulando con il Ministero un apposito Accordo di Programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, alla percentuale di copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica.
Articolo 26
Neutralita' tecnologica

1. La Rai si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l'utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali.
Articolo 27
Copertura finanziaria

1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di servizio universale, nel periodo di vigenza del presente Contratto, il Ministero si impegna a supportare, con adeguate misure e nell'ambito delle risorse disponibili, gli investimenti della Rai finalizzati alla transizione al digitale.
Articolo 28
Ricerca e Innovazione

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, 1'IPTV, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in materia di accesso alla capacita' trasmissiva in digitale terrestre.
Articolo 29
Servizi sperimentali

1. La Rai, d'intesa con il Ministero:
a) sperimenta nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
b) valorizza le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalita' di estensione dell'offerta all'estero, nonche' di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;
c) sperimenta i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della "societa' dell'informazione";
d) contribuisce alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualita' ed alle applicazioni del cinema elettronico;
e) progetta ulteriori offerte di contenuti multimediali attraverso canali "pay".

2. La Rai puo', inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purche' non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con societa' e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi 1 e 2, la Rai trasmette al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, annualmente, una dettagliata relazione.
Articolo 30
Servizi di diffusione via satellite

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la Rai, previa autorizzazione del Ministero, potra' realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:
a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea, volti alla valorizzazione dell'immagine italiana nel mondo e delle sue attrattive storiche, culturali, ambientali e turistiche;
b) servizi che utilizzino adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi, ma privi dei diritti di diffusione, all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;
c) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

2. Per programmi di spiccata utilita' sociale del tipo dei canali "educational" o dei canali al servizio del volontariato e delle persone con disabilita', dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla Rai direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o di Istituzioni Universitarie Pubbliche, la sperimentazione potra' essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.

3. La Rai diffonde, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali gia' trasmessi dalle reti terrestri.
Articolo 31
Accessibilita' alla programmazione diffusa in simulcast

1. Al fine di garantire l'effettiva universalita' del servizio pubblico radiotelevisivo la Rai assicura agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento, e che sono impossibilitati a ricevere il segnale Rai terrestre, l'accesso gratuito all'intera programmazione Rai diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, la Rai e il Ministero stipulano uno specifico Accordo di programma nel quale saranno definite le modalita' attuative per l'adempimento di quanto previsto al comma 1.
CAPO V - IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 32
Criteri economici di gestione

1. Nella gestione economico-finanziaria la Rai e' tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilita' separata adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il finanziamento di tali attivita' e' assicurato con caratteri di certezza e congruita', per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

2. La Rai e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la Rai persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e puo' svolgere attivita' collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterra' informazioni anche in merito:
a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, internet, ecc.);
b) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai e' tenuta, altresi', a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:
a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);
b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio;
c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai si impegna a definire criteri trasparenti e meritocratici per il reclutamento e per lo sviluppo delle carriere del personale a tutti i livelli.
Articolo 33
Canone di concessione

1. 11 canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, e' disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.
Articolo 34
Canone di abbonamento

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro delle comunicazioni puo' avvalersi della Commissione di cui all'articolo 37, che provvedera' a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.
Articolo 35
Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonche' per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la Rai mettera' a disposizione dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonche' i locali occorrenti, con le modalita' ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento per le politiche fiscali provvedera' ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinche' le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.
Articolo 36
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. 11 Ministero dell'economia e delle finanze ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria e' tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.
CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 37
Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro delle comunicazioni e' istituita una apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l'obiettivo di procedere anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonche' di verificarne l'adempimento. La Commissione, tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili, proporra' gli opportuni interventi volti a superare le problematiche di applicazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
Articolo 38
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto.

2. La Sede e' composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 8, e 6 nominati della Rai. Ai lavori della Sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La Sede e' coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporra' sui temi di cui all'articolo 8, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verra' inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nonche' alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.
Articolo 39
Vigilanza e controllo

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS emanate con delibera n. 540/06/CONS, il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi degli atti eventualmente adottati in relazione all'attivita' svolta.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1, ha la facolta' di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

3. La Rai e' tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1.
Articolo 40 Sanzioni

1. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonche' negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo l° agosto
2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.
Articolo 41 Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi
parlamentari

1. La Rai fornisce la piu' ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.
CAPO VII - NORME FINALI
Articolo 42
Adeguamento del contratto nazionale di servizio

1. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 37, comma 1, qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente Contratto, a richiesta di una delle parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.
Articolo 43
Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2009. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Entro il 1° luglio 2009 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2010-2012.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

Roma, 5 aprile 2007

p. Il Ministero delle comunicazioni
Il Segretario generale
FIORI

p. La RAI- Radiotelevisione italiana s.p.a.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
PETRUCCIOLI
 
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