Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 aprile 2007
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 45 e l'Allegato V, sezione B.;
Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e, in particolare, gli articoli 20 e 43 nonche' l'Allegato XIII;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, gli articoli 8, 10, comma 3, 14, comma 8, e 34;
Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1969, inerente il rivelatore da addizionare ai mosti con gradazione complessiva inferiore agli otto gradi ad ai vini aventi acidita' volatile superiore a quella stabilita;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n. 106, recante regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare comune;
Considerato che l'art. 45 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'art. 43 del regolamento (CE) n. 1622/2000 prevedono che, nel caso di prodotti che non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, gli Stati membri hanno la facolta' di procedere all'aggiunta di denaturanti e indicatori onde meglio identificarli;
Considerato che i citati articoli 8, 10, e 34 della legge n. 82/2006 prevedono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute, siano stabilite le sostanze rivelatrici con cui denaturare i mosti con titolo alcolometrico volumico inferiore all'8 per cento in volume vinificati per l'invio alla distillazione, i vini con acidita' volatile superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, i vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica, destinati agli acetifici o alle distillerie, ed i quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina da avviare alla distillazione, nonche' le modalita' da osservare per l'impiego di tali sostanze;
Ritenuto necessario stabilire le sostanze rivelatrici con cui denaturare i mosti con titolo alcolometrico volumico inferiore all'8 per cento in volume vinificati per l'invio alla distillazione, i vini con acidita' volatile superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, i vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica, destinati agli acetifici o alle distillerie, ed i quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina da avviare alla distillazione, nonche' le modalita' da osservare per l'impiego di tali sostanze;
Decreta:
Art. 1.
1. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 82/2006, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono denaturati, all'atto del loro ottenimento, con il cloruro di litio.
2. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di mosto oggetto della denaturazione, deve essere perfettamente sciolto in una parte del mosto, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla partita stessa.
3. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di denaturazione, e' presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.
 
Art. 2.
1. Il responsabile legale della distilleria ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3.
2. E' fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.
 
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano:
a) ai vini la cui acidita' volatile supera i limiti previsti dalla sezione B dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, qualora il produttore o il commerciante intenda destinare tali prodotti ad una distilleria;
b) ai vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica, di cui all'art. 10 comma 3, della legge n. 82/2006, qualora il produttore o il commerciante intenda destinare tali prodotti ad una distilleria;
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina o, in ogni caso, ai quantitativi di prodotto corrispondenti per qualita' e quantita' alle eccedenze riscontrate, avviati alla distillazione senza la possibilita' di beneficiare di alcuna forma di aiuto, purche' la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dallo stabilimento.
 
Art. 4.
1. I vini, la cui acidita' volatile supera i limiti previsti dalla sezione B dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, ed i vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica, di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 82/2006, sono denaturati con il sale alimentare comune di cui al decreto del Ministro della sanita' del 31 gennaio 1997, n. 106, qualora il produttore intenda destinarli ad un acetificio.
2. Il sale alimentare comune, da addizionare ai vini di cui al comma 1 all'atto dell'alterazione, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte di prodotto.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, il sale alimentare comune e' presente nei vini di cui al comma 1 nella misura pari a 50 grammi per ogni 100 litri di prodotto.
 
Art. 5.
I. Il responsabile legale dell'acetificio ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica che il sale alimentare comune sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 4, comma 3.
2. E' fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.
 
Art. 6.
I. Il decreto interministeriale del 16 ottobre 1969 e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Castro Il Ministro della salute
Turco

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 29
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone