Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2007 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DECRETO 3 aprile 2007
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
della giustizia tributaria

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto l'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 575;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1999;
Visto l'art. 29 del regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997;
Visto il regolamento interno approvato nella seduta del 1° aprile 2003, con il quale sono state apportate le modifiche al regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Vista l'autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
Considerata la necessita' di provvedere ad identificare, in conformita' agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con atto di natura regolamentare i trattamenti di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici della giustizia tributaria nell'ambito dell'ordinaria attivita', per il perseguimento di finalita' di rilevante interesse pubblico specificate per legge;
Rilevato che per «dati sensibili» si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale mentre i «dati giudiziari» sono quelli riferibili ai dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti web, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
Ritenuto necessario di indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Organo di autogoverno ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;
Ritenuto altresi' di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 14 marzo 2006;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 febbraio 2007, reso ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
E m a n a:
il seguente regolamento
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente regolamento e' adottato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di garantire la raccolta e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, acquisiti dal Consiglio riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri conformi alla normativa in materia di tutela dei predetti dati.
2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari, non vengono identificati nel presente regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
Art. 2.
Individuazione dei trattamenti
Le schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3, identificano:
a) la denominazione del trattamento;
b) la fonte normativa;
c) la finalita' di rilevante interesse pubblico perseguita dal trattamento;
d) la tipologia dei dati interessati (sensibili e giudiziari);
e) la descrizione del trattamento;
f) le operazioni eseguite ed il luogo della raccolta (presso gli interessati o presso terzi);
g) le comunicazioni ad uffici od enti.
2. I dati sensibili e giudiziari indicati nelle schede sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di comunicazione, descritte nelle schede, sono indispensabili per lo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
 
Art. 3.
Raccolta e trattamento dei dati
La raccolta e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono consentiti solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
Sono ammissibili la raccolta e il trattamento di dati sensibili e giudiziari, per il reclutamento del personale della magistratura tributaria, per l'accertamento di cause di incompatibilita' o decadenza o a fini disciplinari e per la formazione del personale stesso, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
I dati sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento, acquisiti dal Consiglio devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti, e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 
Art. 4.
Pubblicita'
1. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne e' data diffusione nell'ambito degli uffici della giustizia tributaria nel modo piu' ampio e, all'esterno, mediante l'inserimento nel sito web della giustizia tributaria: www.giustizia-tributaria.it.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 3 aprile 2007.

Roma, 3 aprile 2007

Il presidente: Gargani
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 40 della G.U. <----
 
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