Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 maggio 2007
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante «Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi controlli»;
Vista la domanda presentata dalla regione Lazio, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 267 del 16 gennaio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea con nota n. 7086 del 15 marzo 2007, in merito a diritti di impianto utilizzati per i vigneti che producono vini con le denominazioni «Terracina» o «Moscato di Terracina», a seguito di apposita istanza ministeriale;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Terracina» o «Moscato di Terracina» e, all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire gia' dalla vendemmia 2007, il vino con la denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2007, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
I codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, sono i seguenti:

=====================================================================
Posizioni codici |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11|12|13|14 ===================================================================== Terracina o Moscato di Terracina | | | | | | | | | amabile |B390 |X|281 |1|X |X |A |0 |C --------------------------------------------------------------------- Terracina o Moscato di Terracina | | | | | | | | | passito |B390 |X|281 |1|D |X |A |0 |X --------------------------------------------------------------------- Terracina o Moscato di Terracina secco|B390 |X|281 |1|X |X |A |0 |A --------------------------------------------------------------------- Terracina o Moscato di Terracina | | | | | | | | | spumante secco |B390 |X|281 |1|X |X |B |0 |A --------------------------------------------------------------------- Terracina o Moscato di Terracina | | | | | | | | | spumante dolce |B390 |X|281 |1|X |X |B |0 |D
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «TERRACINA» O «MOSCATO DI TERRACINA»

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante (secco o dolce).
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1, escluso la tipologia «spumante» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Moscato di Terracina»: minimo 85%.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo del 15%.
Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, ne' l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere, per tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
In deroga a quanto sopra, e' consentito che le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione di cui all'art. 3, purche' in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate producevano vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La deroga di cui al comma precedente e' concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione Lazio.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,5% vol.
La tipologia «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui lieviti per almeno un mese; la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a tre mesi.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40%.
Art. 6.
I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
colore: dal paglierino al lievemente dorato;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11% vol. effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: da 0 a 4 g/l; «Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile:
colore: dal paglierino al lievemente dorato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11% vol., effettivo;
zuccheri riduttori residui: da 12 a 45 g/l;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l; «Terracina» o «Moscato di Terracina» passito:
colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
odore: caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;
zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l; «Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui svolto compreso nei limiti del 9% vol. per la versione «dolce» e del 10,50% vol., per la versione «secco»;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidita' totale minima e estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' alle normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 0,750 litri.
E' consentito, solamente per le tipologie «spumante», l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,5 litri.
Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie spumante» devono essere utilizzati tappi di sughero a fungo; per gli altri vini e' obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o di materiale consentito dalla normativa vigente.
E' consentita per i recipienti di capacita' da 0,250 litri la chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla normativa vigente.
 
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