Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 19 aprile 2007
Trasporto pubblico locale. Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Sapo S.p.a. di Voghera, concluso in data 15 dicembre 2006 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA. (pos. 14551). (Delibera n. 07/222).

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
Premesso:

che l'azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia) svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
che, in data 15 dicembre 2006, l'azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia) e le segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA. hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 19 gennaio 2007, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
che, in data 23 gennaio 2007, l'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto dell'accordo;
che, in data 2 febbraio 2007, l'ADOC ha espresso parere favorevole sul contenuto del predetto accordo;
Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono cosi' individuate: dalle 6 alle 8 e dalle 13,15 alle 17,15;
che le parti hanno, altresi', previsto che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti e dei lavoratori (un responsabile del movimento; un responsabile officina);
che il richiamo contenuto nei punti e) ed f) all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, del resto, le parti hanno espressamente riconosciuto in premessa che la materia dello sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' regolata dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' dalla predetta regolamentazione provvisoria, ai sensi della quale e' stato raggiunto l'accordo in valutazione;
che, ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi il riferimento contenuto nel punto b) dell'accordo all'ipotesi di uno sciopero di 48 ore, considerato che la durata massima di un'astensione dal lavoro nel settore del trasporto pubblico locale e' fissata in 24 ore dall'art. 11, lettera a), della regolamentazione provvisoria;
che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia), concluso in data 15 dicembre 2006 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA., con esclusione:
della previsione di sciopero di 48 ore di cui alla lettera b);
dei riferimenti all'accordo nazionale del 7 febbraio 1991, di cui alle lettere e) ed f);
Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonche' alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia), alle segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA., al Prefetto di Pavia, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento nel sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2007
Il presidente: Martone
 
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