Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 17 maggio 2007
Trasporto pubblico locale. Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovi', concluso in data 22 gennaio 2007, cosi' come modificato dall'accordo del 23 febbraio 2007, tra l'azienda e le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL e FIT-CISL di Cuneo e R.S.U. (pos. 26512). (Delibera n. 07/291).

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
Premesso:

che la azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovi' (Cuneo) svolge attivita' di trasporto pubblico;
che, in data 22 gennaio 2007, la azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovi' (Cuneo), le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL di Cuneo e R.S.U. hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 8 febbraio 2007, la Commissione ha chiesto alle parti sociali di modificare il contenuto del predetto accordo laddove stabilisce che «le corse iniziate durante le fasce stabilite devono essere portate a termine anche se superano le fasce stesse nel limite di mezz'ora per il servizio urbano e di un'ora per il servizio extraurbano compreso l'eventuale rientro. Vengono soppresse le corse che non possono essere portate a termine nel limite sopra indicato. Dovra' essere garantito il servizio nella fascia successiva», non apparendo detta formulazione conforme alle prescrizioni di cui all'art. 11, lettera b), della predetta regolamentazione, in base alla quale durante le fasce la garanzia deve essere assicurato il «servizio completo»;
che, con nota del 5 marzo 2007, la Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovi' (Cuneo) ha comunicato di aver provveduto a sostituire, con verbale di accordo del 23 febbraio 2007, il punto B, paragrafo 2, del precedente accordo del 22 gennaio 2007, stabilendo, in conformita' all'art. 11, lettera b), della predetta regolamentazione, che: «le corse iniziate durante le fasce stabilite devono essere portate a termine anche se superano le fasce stesse»;
che, in data 16 marzo 2007, tale accordo e' stato trasmesso nella sua veste modificata alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
che, in data 19 marzo 2007, l'unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto dei predetti accordi;
Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono cosi' individuate: dalle 5 alle 8,30 e dalle 12 alle 14,30;
che, alla luce delle modifiche intercorse, al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno stabilito che «le corse iniziate durante le fasce stabilite devono essere portate a termine anche se superano le fasce stesse»;
che, ai sensi dell'art. 15 della regolamentazione provvisoria, le parti hanno altresi' previsto che, in occasione di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto collettivo, vengano garantiti «i servizi di trasporto dei disabili e dei mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari»;
che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovi' (Cuneo), concluso tra l'azienda e le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL di Cuneo e R.S.U. in data 22 gennaio 2007 come modificato dall'accordo 23 febbraio 2007;
Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovi' (Cuneo), alle segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL di Cuneo e R.S.U., al Prefetto di Cuneo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento nel sito Internet della Commissione.
Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2007
Il presidente: Martone
 
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