Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 maggio 2007
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Axial», registrato al n. 12845.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata il 30 luglio 2004, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 6 luglio 2006, dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 239 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato AXIAL, contenente la sostanza attiva pinoxaden e l'antidoto agronomico cloquintocet mexyl;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 22 giugno 2005 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni;
Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;
Vista la nota dell'Ufficio del 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 2 maggio 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre anni, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, e' autorizzata, in via provvisoria, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AXIAL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Per la sostanza attiva pinoxaden sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati |
all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) ===================================================================== frumento, orzo | 0,05

Per l'antidoto agronomico cloquintocet mexil sono approvati i seguenti limiti massimi di redui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati |
all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) ===================================================================== frumento, orzo | 0,05

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-5-10-20.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano);
importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese: Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera); Syngenta Agro SAS - Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Hellas SA Enofyta-Ag Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia); Syngenta Chemicals BV - Senefre (Belgio);
confezionato nello stabilimento dell'impresa Schirm GmbH Division Hermanio - Schoenebeck (Germania).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12845.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2007
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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