Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 aprile 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Valenti Eleonora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Valenti Eleonora, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Valenti Eleonora e' risultata idonea;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:

1. Il titolo di «Medica» rilasciato in data 14 agosto 2000 dalla «Universidad Nacional de La Plata» (Republica Argentina), alla sig.ra Valenti Eleonora, nata a La Plata (Buenos Aires - Argentina) il 16 giugno 1975, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. La dott.ssa Valenti Eleonora e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2007
Il direttore generale: Leonardi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone