Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 74
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 21 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 ottobre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre
2006; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 16 gennaio 2007;
Sentito il Ministro dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;
b) nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole: ", nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 162



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 recante: Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente:
"Art. 5. (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato
detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa
del presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4,
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli
atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali
atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita',
nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i
criteri stabiliti dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi
compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di
progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i
requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che
eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalita' e procedure accelerate per la
deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari
esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per
la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 7 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) - ".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, come modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto
previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante
attivita' diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione
del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale
della lettera A) del passivo di cui all'art. 2424 del
codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di
valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali,
delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con
la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte
delle societa' di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, e' comprovata con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita'
alle direttive europee, e della relativa nota di deposito,
dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed
e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite
dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e
non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte
di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica
secondo quanto previsto dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna
delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
l'importo e' determinato secondo quanto previsto dall'art.
22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni
singola categoria oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 40% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo, non
inferiore al 65% dell'importo della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai
certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22,
comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori
pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1,
lettera b), n. 1 della legge, oppure affidati in
concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e'
altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico
composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff,
dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e'
stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla
quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese
qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di
cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o
canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta'
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di
affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da
evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano
di ammortamento precedentemente adottato per un periodo
pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo
e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti
con riferimento alla durata del piano di ammortamento
concluso.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle societa' di persone, con la
presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla
attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e
delle societa' di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%
della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40%
per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico
medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in
lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato
o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del
titolare si intende compresa nella percentuale minima
necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di
persone il valore della retribuzione del titolare e dei
soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato
con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformita' delle direttive europee dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti
con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione
sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali
attestanti i versamenti effettuati all'I.N.P.S. e all'INAIL
ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai
commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di
competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo
per il personale dipendente dei consorzi e delle societa'
di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il
requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III
classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5,
lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui
condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori
tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso
in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai
sensi del regolamento, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi
nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in
questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati
di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei
direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei
lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi.
Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui
al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei
anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal
fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di
cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la
cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono
inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e
10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d'affari cosi'
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non
congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto
alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio
ispezione del lavoro territorialmente competente.".
- Il testo dell'allegato A del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34, come
modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
"Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per
"intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di
esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere
generali, individuate con l'acronimo "OG", e' conseguita
dimostrando capacita' di svolgere in proprio o con
qualsiasi altro mezzo l'attivita' di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per
la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti
all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie
una pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione
presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa
dei fattori produttivi, specifica competenza nel
coordinamento tecnico delle attivita' lavorative, nella
gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte
le regole tecniche e amministrative che disciplinano
l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di
opere generali individua attivita' non ricomprese nelle
altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie
specializzate, individuate con l'acronimo "OS", e'
conseguita dimostrando capacita' di eseguire in proprio
l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione
di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte
del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e
necessitano di una particolare specializzazione e
professionalita'. La qualificazione presuppone effettiva
capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi
necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il
possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed
amministrative previste dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.
La qualificazione nelle categorie che risultano dalla
suddivisione di quelle previste dal decreto ministeriale n.
770/1982 e decreto ministeriale n. 304/1998 e' conseguita
qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle
vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle
declaratorie del presente allegato.
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonche'
alle categorie specializzate per le quali nell'allegata
tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" e'
prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano
indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da
realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese
aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni.
Categorie opere generali.
OG 1: Edifici civili e industriali.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture,
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le
carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli
stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli
edifici aeroportuali nonche' qualsiasi manufatto speciale
in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in
opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos
ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessita'.
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali.
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di
lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per consentire la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea",
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo
puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonche' di
tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini
di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi
sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli
svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le
opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di
interesse nazionale e locale, le metropolitane, le
funicolari e le linee tramviarie di qualsiasi
caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i
piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari,
naturali ed artificiali, nonche' i ponti, anche di
complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in
opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi
tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano
necessari per consentire la mobilita' su "gomma" e su
"ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di
qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in
sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei
pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici nonche' di armamento ferroviario
occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali,
trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari
per consentire la raccolta di acqua da effettuare per
qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini
interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici,
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari
all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonche'
delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di
materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per
trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o
liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari a fornire un buon servizio
all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli
acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete
di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati,
la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le
fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle
acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale
delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali comunque
realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono
terminali per la mobilita' su "acqua" ovvero opere di
difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le
banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese
costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche
di scarico nonche' i lavori di dragaggio in mare aperto o
in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle
acque dolci o salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica.
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque
realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua
naturali o artificiali nonche' per la difesa del territorio
dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i
canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni
di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei
fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la
sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque
superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi
arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la
stabilizzazione dei pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la produzione di energia elettrica, completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari in termini di funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate
da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari
per la distribuzione ad alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente
finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le
cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi
numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa
in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: Impianti tecnologici.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima,
di impianti idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, del
gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione, di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente
in interventi appartenenti alle categorie generali che
siano stati gia' realizzati o siano in corso di
costruzione.
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale.
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete
necessarie per la realizzazione della bonifica e della
protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche,
l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento
per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica
dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione,
nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento
delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio
all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o
di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed
al ripristino della compatibilita' fra "sviluppo
sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i
lavori necessari per attivita' botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed
il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei
bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere
necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione,
i lavori di sistemazione agraria e le opere per la
rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e
discariche.
Categorie di opere specializzate.
OS 1: Lavori in terra.
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di
terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la
natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale,
argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse
storico ed artistico.
Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione
ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni
architettonici e di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico.
OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state gia' realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi in opere generali che siano state gia'
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere
generali che siano state gia' realizzate o siano in corso
di costruzione.
OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi.
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la
manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di
qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,
legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi
tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
verniciatura, e simili.
OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica.
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la
manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e
acustici, controsoffittature e barriere al fuoco,
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico.
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione
sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per
la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario compreso
il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle
medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa.
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la
manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della
segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la
manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali,
quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e
viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: Barriere e protezioni stradali.
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione
o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new
jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili,
finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso
veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed
il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento
armato normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei
materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai
rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici
speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del
materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti
norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia
elettrica.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a
servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia
elettrica.
OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti
di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il
loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state gia' realizzate o siano in corso
di costruzione.
OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo.
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio
in opera di strutture in acciaio e di facciate continue
costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro
o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti di commutazione per reti
pubbliche o private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su
cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi
radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici,
televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi
sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state gia' realizzate o siano in corso
di costruzione.
OS 20: Rilevamenti topografici.
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici
speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione
imprenditoriale.
OS 21: Opere strutturali speciali.
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire
i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai
terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita'
tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da
prevenire dissesti geologici, di opere per rendere
antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonche'
l'esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali
di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funzionalita' statica delle strutture,
l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da
analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche,
nonche' l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere
per garantire la stabilita' dei pendii e di lavorazioni
speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed
il consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle
acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il
recupero del biogas e la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: Demolizione di opere.
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la
demolizione completa di edifici con attrezzature speciali
ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la
raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e
l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche'
la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi,
terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici.
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita'
strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali
particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a
carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via
esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica.
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione
sistematica o ristrutturazione degli impianti per la
trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o
linea tramviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le
cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e
posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di
fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera
dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici, necessari in termini di funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente
dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia' realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario.
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione
sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi
ferrovia, metropolitana o linea tramviaria nonche' degli
impianti di frenatura e automazione per stazioni di
smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati gia'
realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e
trasporto, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali
filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno.
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed
il montaggio in situ di strutture costituite di elementi
lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali.
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture
particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle
copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di
mobilita'.
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la
manutenzione e la verifica acustica delle opere di
contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria
quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o
materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o
alveolari nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
contenimento terreno o di pareti di gallerie.".



 
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