Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2007, n. 76
Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperto, purche' lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUCE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione e il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica autorizzando l'esercizio della podesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo, Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio e' pari al 99,0%, espresso come massa;
2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o piu' metalli, ove l'alluminio e' presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;
3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro materiale.
 
Art. 3.
Requisiti di purezza
1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di cui all'articolo 1 deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell'allegato I al regolamento.
 
Art. 4.
Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti
1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono rispondere alle caratteristiche di composizione riportate negli allegati I, II e III del regolamento.
2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture e' consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale, quali coadiuvanti tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea.
 
Art. 5.
Condizioni d'uso
1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni:
a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;
b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento.
 
Art. 6.
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o piu' istruzioni indicanti:
a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.
2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la seguente dicitura «alluminio».



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7.
Controlli
1. L'idoneita' a venire a contatto con gli alimenti dei materiali ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata con la verifica della composizione di cui gli allegati I, II e III.
 
Art. 8.
Obblighi dei produttori
1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme vigenti.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
 
Art. 9.
Obblighi degli utilizzatori
1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento e' subordinata all'accertamento della loro conformita' alle norme vigenti nonche' della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorita' sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.
 
Art. 10.
Mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74
 
Allegato I
(Articolo 3, comma 1)

Requisiti di purezza dell'alluminio.
|Tenore massimo % (espresso come Metallo |massa) --------------------------------------------------------------------- Ferro + Silicio |1,0 --------------------------------------------------------------------- Rame |0,10 (se Cr e/o Mn > o = 0,05) ---------------------------------------------------------------------
|0,20 (se Cr < e/o Mn < 0,05) --------------------------------------------------------------------- Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, | Ni, Zn) |0,1 (ciascuno)
 
Allegato II
(Articolo 4, comma 1)

Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di
leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica.

Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%) Cromo | 0,35 Ferro | 2,0 Magnesio* |11,0 Manganese | 4,0 Nichel | 3,0 Rame | 0,6 Silicio |13,5 Titanio | 0,3 Zinco | 0,25 Zirconio | 0,30 Altri metalli** | 0,15

* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione.
** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a 0,05 %.
 
Allegato III
(Articolo 4, comma 1)

Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di
leghe di alluminio ottenuti per fusione.

Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%) Antimonio | 0,20 Cromo | 0,35 Ferro | 2,0 Magnesio* |11,0 Manganese | 4,0 Nichel | 3,0 Rame** | 0,6 Silicio |13,5 Stagno | 0,10 Stronzio | 0,2 Titanio | 0,3 Zinco | 0,25 Zirconio | 0,3 Altri metalli *** | 0,15 come totale

* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione.
** Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali caffettiere e piastre, il contenuto di rame puo' arrivare fino al 6%.
*** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a 0,05 %.
 
Allegato IV (
Articolo 5, comma 1, lettera c)

Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a contatto con materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio
per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente.

Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 Caffe' Spezie ed erbe infusionali Zucchero Cereali e prodotti derivati Paste alimentari non fresche Prodotti della panetteria Legumi secchi e prodotti derivati Frutta secca Funghi secchi Ortaggi essiccati Prodotti della confetteria Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio
 
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