Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 25 maggio 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
Viste le deliberazioni assunte, nelle adunanze del 23 febbraio e del 28 marzo 2007, dal Senato accademico Integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli Statuti e dei Regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore n. 10930 del 5 aprile 2007 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalle suddette delibere, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 1659 del 18 maggio 2007 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Gli articoli 3.4, 3.10, 3.12, 5.1, 5.2, dello Statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:

Titolo III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 3.4
Il Consiglio di facolta'

1. Il Consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, e dai professori incaricati stabilizzati della facolta', nonche' da una rappresentanza degli studenti.
Il Regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
Per la validita' delle sedute del Consiglio di facolta' e' richiesta la partecipazione della meta' piu' uno degli aventi titolo a comporre il Consiglio di facolta', dopo aver detratto le assenze giustificate in misura non superiore al 30% degli stessi aventi titolo.
Il Consiglio di facolta' puo' delegare al Consiglio di Presidenza di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria amministrazione con modalita' previste dal proprio Regolamento.
2. Il Consiglio di facolta', avvalendosi dei pareri espressi dai Consigli dei corsi di studio e, per le parti di loro competenza, dai Dipartimenti, esercita i seguenti compiti:
a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli Organi di governo dell'Universita';
b) propone al Senato accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;
c) propone modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
d) programma annualmente l'attivita' didattica;
e) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
f) procede, su parere dei Consigli di corso di studio i, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere di almeno uno dei Dipartimento presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;
h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
l) delibera l'attivazione di corsi integrativi;
m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera;
o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;
p) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica predisposta dal preside;
q) elabora i piani di sviluppo della facolta';
r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle facolta';
s) delibera il regolamento di facolta'.
Per gli argomenti relativi ai punti g, h, i, o il Consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del chiamato.
Alle deliberazioni relative al punto i non partecipano le rappresentanze degli studenti.
Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti g, h, i, o, r e' obbligatorio il parere di almeno uno dei Dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato, secondo le previsioni di cui al successivo art. 7.4.
3. Laddove non siano costituiti i Consigli dei corsi di studio, al Consiglio di facolta' sono altresi' attribuiti i compiti di cui all'art. 3.6 del presente Statuto.
4. Il Consiglio di facolta' puo' organizzare i propri lavori anche costituendo Commissioni istruttorie permanenti o temporanee.
Compiti, attribuzioni, composizione e modalita' di funzionamento di tali Commissioni sono contenute nel regolamento di facolta'.
Il regolamento di facolta' definisce anche le norme relative alle articolazioni della facolta', le modalita' per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonche' tempi e modi per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti.
Art. 3.10
Il Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.
Esso promuove e coordina le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.
Ai Dipartimenti fanno capo i Corsi di dottorato di ricerca.
Il Dipartimento inoltre:
concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di facolta' dai Consigli di Corso di corso di studio;
esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.
2. Al Dipartimento afferiscono:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
c) i professori a contratto;
d) i ricercatori;
e) i titolari di assegni di ricerca;
f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
h) gli studenti che ne fanno richiesta.
3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.
Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo.
5. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) la Giunta;
c) il Consiglio di Dipartimento.
6. Il direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della Giunta promuove le attivita' del Dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Universita'; esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.
Il direttore e' eletto tra i professori di I fascia del Dipartimento e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi.
In mancanza di professori di I fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato accademico, la Direzione del Dipartimento e' affidata al professore di II fascia eletto con le stesse modalita'.
Il direttore e' nominato dal rettore.
La durata del mandato e' di quattro anni accademici.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
Le modalita' delle votazioni sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.
Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore.
L'incarico di segretario amministrativo ha durata quadriennale ed e' attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, ad un Funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari.
7. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca. La consistenza delle rappresentanze, le modalita' di elezione delle stesse e di funzionamento del Consiglio sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Le modalita' di funzionamento del Consiglio e di elezione delle rappresentanze sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Nello stesso Regolamento dovranno essere indicati i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento. Il Senato accademico, su parere del Comitato di coordinamento e programmazione, decide nei casi eventualmente controversi.
Il Consiglio puo' delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta.
8. La Giunta coadiuva il direttore, dura in carica quattro anni e la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Le modalita' di elezione e di funzionamento della Giunta sono definite dal regolamento di Dipartimento.
9. I Dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del presente Statuto sono indicati nella Tabella E.
10. A ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta' di scegliere il Dipartimento al quale intende afferire.
Nel Regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la disattivazione dei Dipartimenti nonche' le modalita' per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.

Titolo III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 3.12
Scuole superiori e di Alta formazione

1. L'Universita' istituisce Scuole superiori e di Alta formazione post-laurea incardinate nelle facolta'.
2. Le Scuole sono strutture di gestione con autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Alle stesse si applicano le norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' in ogni altro regolamento dell'Universita' nel quale la Scuola sia annoverata tra le strutture destinatarie.
Le Scuole superiori e di Alta formazione sono indicate nella Tabella G dello Statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria.

Titolo V
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. 5.1
Organizzazione amministrativa

1. L'Universita' definisce nella sua autonomia, la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilita' di risorse, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'organizzazione amministrativa dell'Universita', nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, e' disciplinata dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni e dai provvedimenti di carattere generale.
3. La struttura organizzativa prevede il direttore amministrativo, i dirigenti ed il personale tecnico e amministrativo.
4. L'Universita' riconosce, promuove e valorizza la professionalita' del personale tecnico e amministrativo assicurandone la formazione permanente nel rispetto delle specifiche professionalita'.
Art. 5.2
Il direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo coincide con il mandato del rettore; viene attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore ad un dirigente dell'Universita' oppure, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra Amministrazione dello Stato o anche a persona di comprovate capacita' manageriali. L'incarico puo' essere rinnovato.
2. Il direttore amministrativo svolge i compiti assegnatigli dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
3. Il direttore amministrativo conferisce gli incarichi dirigenziali. Allo stesso compete anche la eventuale revoca. I dirigenti ai quali non sia affidata una specifica responsabilita', su incarico del direttore amministrativo, svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca od altri incarichi.
4. In particolare:
a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi di governo dell'Universita', secondo le specifiche linee indicate dagli stessi;
b) provvede all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
c) procede, in base ai criteri definiti dagli Organi di governo dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale agli uffici centrali e alle strutture dell'Ateneo;
d) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di governo dell'Universita' svolge le procedure per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;
e) indirizza, coordina, verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita'; puo' avocare atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati;
f) pone in essere gli atti di gestione relativi al personale tecnico e amministrativo dell'Universita';
g) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Universita';
h) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica;
i) stipula i contratti e le convenzioni, ad eccezione di quelli di competenza del rettore o di altri soggetti;
l) promuove e resiste alle liti correlate con gli atti di gestione posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti, nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione, propone eventuali transazioni;
m) puo' formulare proposte al rettore ed agli Organi accademici in ordine al funzionamento dell'Ateneo;
n) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali;
o) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
p) fornisce consulenze di tipo tecnico-amministrativo agli Organi di governo dell'Universita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavata di Rende, 25 maggio 2007
Il rettore: Latorre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone