Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 maggio 2007, n. 79
Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito «decreto n. 252 del 2005»;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», determina, con proprio decreto, i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998), da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il quale non sussistano le cause di incompatibilita' e di decadenza, cosi' come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3;
Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' e decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3;
Visto l'articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica residuale istituita presso l'I.N.P.S. devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 468, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa' di intermediazione mobiliare, societa' di gestione del risparmio e societa' a capitale variabile;
Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito «decreto n. 211 del 1997», adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra l'altro, norme sui requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti dei fondi pensione;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiornamento del decreto n. 211 del 1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito «legge n. 400 del 1998»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 19 marzo 2007;
Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto stesso;
b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;
d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005;
e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, dotate di soggettivita' giuridica;
f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente;
g) ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5, commi 2 e
4, dell'art. 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - (Omissis).
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
all'art. 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte della COVIP dell'istanza e della prescritta
documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio
regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i
documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non
superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu'
decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli
elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con
particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del
responsabile della forma pensionistica complementare,
facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art.
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da
graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalita' dei protocollo di
autonomia gestionale.».
«Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo e responsabilita). - (Omissis).
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma
pensionistica complementare nomina il responsabile della
forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' e per il quale non sussistano le cause di
incompatibilita' e di decadenza cosi' come previsto dal
decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria
attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando
direttamente all'organo amministrativo della forma
pensionistica complementare relativamente ai risultati
dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico
di responsabile della forma pensionistica puo' essere
conferito anche al direttore generale, comunque denominato,
ovvero ad uno degli amministratori della forma
pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli
articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma
pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli
amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e'
incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i
soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le
societa' da queste controllate o che le controllano.
(Omissis).
4. Ferma restando la possibilita' per le forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi
di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al
comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione
di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due
membri, in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita', per i quali non sussistano le cause di
incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui
all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i
predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei
fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La
partecipazione all'organismo di sorveglianza e'
incompatibile con la carica di amministratore o di
componente di altri organi sociali, nonche' con lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di
prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti
istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le
societa' da questi controllate o che li controllano. I
componenti dell'organismo di sorveglianza non possono
essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri
diritti, anche indirettamente o per conto terzi,
relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da
questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
disposizione deve essere attestata dal candidato mediante
apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del
mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati
determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del
comma 9.».
«Art. 9 (Istituzione e disciplina della forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS). - 1.
Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e' costituita la forma pensionistica complementare a
contribuzione definita prevista dall'art. 1, comma 2,
lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla
quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi
prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale
forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle
norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo
e' amministrata da un comitato dove e' assicurata la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticita'. I
membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e restano in carica per quattro
anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con
decreto di cui all'art. 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma
pensionistica di cui al presente articolo puo' essere
trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del
termine di cui all'art. 14, comma 6, ad altra forma
pensionistica dallo stesso prescelta.».
- Il testo dell'art. 13, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
seguente:
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio,
SICAV devono possedere i requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 3.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
- Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468
(Regolamento recante norme per l'individuazione dei
requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del
risparmio e SICAV), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 1999, n. 7.
- Il decreto 14 gennaio 1997, n. 211 (Regolamento
recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli
elementi essenziali statutari, sui requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei
fondi pensione gestori di forme di previdenza
complementare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 1997, n. 160.
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il
seguente:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - (Omissis).
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e'
subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della
commissione di cui all'art. 16, la quale trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica l'esito del procedimento amministrativo relativo
a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il
rilascio del provvedimento che concede o nega
l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal
ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della
prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza;
la commissione puo' determinare, con proprio regolamento,
le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da
allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il
rilascio dell'autorizzazione. Con uno o piu' decreti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo:
a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli
elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il
rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli
elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con
particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei
responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di
cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da
graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalita' del protocollo di
autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal
datore di lavoro.».
- Il decreto ministeriale 20 giugno 2003 (Aggiornamento
del regolamento approvato con decreto ministeriale
14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di
professionalita' richiesti per i componenti degli organi
dei fondi pensione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 luglio 2003, n. 155.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g), e
comma 2, dell'art. 4, comma 1, degli articoli 12, 13 e 20
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, e' il
seguente:
«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
di tali forme pensionistiche complementari con legge
regionale nel rispetto della normativa nazionale in
materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della
gestione separata, sia direttamente sia secondo le
disposizioni di cui alle lettere a) e b);
(omissis).
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
da loro associazioni.».
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai
sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalita' giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.».
«Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e all'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e
gestire direttamente forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti
alle adesioni dei destinatari del presente decreto
legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione
aperti puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche
su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive
autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di
partecipazione secondo le norme di cui al presente
decreto.».
«Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1,
lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui
all'art. 4, comma 3, recante disposizioni circa le
modalita' di partecipazione, il trasferimento delle
posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali
nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte
integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
risorse delle forme pensionistiche individuali
costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli
effetti di cui all'art. 4, comma 2. La gestione delle
risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1,
lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 5-bis,
lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente
variato, i lavoratori possono destinare a tali forme anche
le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le
contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano
diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
regime obbligatorio di base.».
«Art. 20 (Forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al
comma 2, alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli
articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto
previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai
sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente
dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere
dotate di strutture gestionali amministrative e contabili
separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle
suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per
l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente
comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui al
comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di
cui all'art. 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche
di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di
attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle
predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al
riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile
1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente
decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), non possono essere previste
prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero
a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite
in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano
gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata
una situazione di squilibrio finanziario derivante
dall'applicazione del previgente decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare,
sotto la propria responsabilita', a derogare agli
articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono
presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche'
documentazione idonea a dimostrare il permanere della
situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con
cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le
condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento
alle norme generali del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo parere della
COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al
comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse
le modalita' di presenza previste dall'art. 20 e dall'art.
21 del codice civile.».
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
del 2005 si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
ordinario.



 
Art. 2.
Requisiti di professionalita'
1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;
b) attivita' di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
c) attivita' professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;
d) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purche' dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalita' previdenziali;
g) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonche' a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purche' le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.
2. Almeno la meta' dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la meta' dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).
3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.



Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 20 del
citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art.
1.
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto n.
252 del 2005, e' il seguente:
«Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo e responsabilita). - 1. La composizione
degli organi di amministrazione e di controllo delle forme
pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli
articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della
partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da
contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la
composizione degli organi collegiali risponde al criterio
rappresentativo di partecipazione delle categorie e
raggruppamenti interessati, i componenti dei primi organi
collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per
la successiva individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita'
e criteri definiti dalle fonti costitutive.».



 
Art. 3.
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facolta' universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e' certificata la rispondenza dell'attivita' espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.
 
Art. 4.
Situazioni impeditive
1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:
a) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
b) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nonche' l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.
5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita' assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita', l'esponente della forma pensionistica complementare e' sospeso dalle funzioni.
6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300), e' il seguente:
«2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;».
- Il testo dell'art. 19-quater, comma 3, del citato
decreto n. 252 del 2005, e' il seguente:
«3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di
maggiore gravita', possono altresi' essere dichiarati
decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali
e il responsabile della forma pensionistica.».
- Il testo dell'art. 2409 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu'
societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».



 
Art. 5. Requisiti di onorabilita', cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita'
1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.
3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilita'. E' fatto altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2382 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
- Il testo dell'art. 2399 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti
dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza
dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
- La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
la mafia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
1965, n. 138.
- Il Titolo XI del libro V (Del lavoro) dei codice
civile reca: «Disposizioni penali in materia di societa' e
di consorzi».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
- Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.
- Per ii testo dell'art. 5, commi 2 e 4, del citato
decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto del
Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento
recante norme sui criteri e sui limiti di investimento
delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in
materia di conflitto di interessi), e' il seguente:
«Art. 8 (Altre situazioni rilevanti ai fini del
conflitto di interesse). - (Omissis).
8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione,
direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le
funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione
e controllo del fondo pensione e dei soggetti
sottoscrittori medesimi. Sono altresi' incompatibili le
funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione
e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione
dei soggetti sottoscrittori.».



 
Art. 6.
Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive
1. La sussistenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, e' accertata dall'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o societa' nel cui ambito e' costituito il patrimonio di destinazione.
2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento e' effettuato dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dall'organo competente all'accertamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' dichiarata dalla COVIP.
5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto n.
252 del 2005, e' il seguente:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - (Omissis).
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo
ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione,
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli
effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.».
- Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
(Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186.



 
Art. 7.
Sospensione dalle cariche
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 6, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato.
3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro sessanta giorni in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso e' reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art 20 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
del 2005, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n.
575 del 1965, e' il seguente:
«3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.».
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69.



 
Art. 8.
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalita' introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2007

Il Ministro: Damiano

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 76



Note all'art. 8:
- Gli articoli 4, 7 e 14 del citato decreto n. 211 del
1997, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente: «Art. 4 (Requisiti di onorabilita' e
professionalita». «Art. 7 (Documentazione a corredo
dell'istanza)». «Art. 14 (Requisiti di onorabilita' e
professionalita)».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 20 giugno 2003, abrogato dal presente decreto,
recava: «Aggiornamento del regolamento approvato con
decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di
requisiti di professionalita' richiesti per i componenti
degli organi dei fondi pensione».



 
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