Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 30 maggio 2007
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da applicarsi nella provincia di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Lucca

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994), recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;
Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;
Vista la circolare del Ministero del lavoro - direzione generale dei rapporti di lavoro divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
Vista la richiesta di determinazione della tariffa minima di facchinaggio pervenuta a questo Ufficio dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;
Visto il decreto del 21 giugno 2004, con cui la direzione provinciale del lavoro di Lucca ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il successivo biennio, nel territorio provinciale;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;
Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonche' le associazioni di rappresentanza del settore cooperativo in data 16 maggio 2007;
Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi fatti dalle parti interessate presenti alla riunione del 29 maggio 2007;
Tenuto conto che a partire dal 1° novembre 2007 dovra' esservi l'adeguamento da parte delle societa' cooperative ai livelli salariali previsti dal C.C.N.L. di categoria nella misura dell'80% e dal 1° gennaio 2008 nella misura del 100%;
Decreta:

Art. 1.
La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio che dovra' essere applicata nel territorio della provincia di Lucca e' la seguente:
a) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi Euro 17,51 a decorrere dal 1° giugno 2007 fino al 31 dicembre 2007;
b) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi Euro 19,22 a decorrere dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
La predetta tariffa e' relativa all'utilizzo di personale generico, nel caso di personale specializzato addetto alla movimentazione merci con mezzi meccanici, la tariffa, ad esclusione del costo del mezzo meccanico utilizzato, e' la seguente:
Euro 19,98 dal 1° giugno al 31 dicembre 2007;
Euro 22 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
Vengono inoltre stabilite le seguenti maggiorazioni:
1) lavoro straordinario (oltre le otto ore) + 30%;
2) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) + 40%;
3) lavoro festivo + 50%.
 
Art. 2.
Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Lucca, 30 maggio 2007
Il direttore provinciale: Sarti
 
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