Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2007
Disciplina tecnica della schedina concernente la formula di scommessa a totalizzatore denominata «Big Match».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento generale delle scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi che ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, previste in scadenza al 30 giugno 2007 e stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione alla quale e' stata data evidenza con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;
Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match»;
Considerata l'opportunita' di utilizzare, per la schedina di gioco, un supporto cartaceo per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Match»;
Ritenuto, altresi', necessario dover aggiornare la schedina di gioco, quale strumento di supporto fondamentale per informare la rete distributiva ed i giocatori, in funzione delle novita' introdotte e dover stabilire formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze tecnologiche degli stessi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonche' i contenuti delle ricevute di partecipazione.
 
Art. 2.
1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1 e 2. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco per giocate semplici e le schedine di gioco per giocate sistemistiche. Il concessionario puo' predisporre, per entrambe le tipologie di schedina, versioni contenenti il palinsesto di gioco oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto.
2. Il concessionario nel caso utilizzi prevalentemente schedine omnia, avra' cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il palinsesto di ciascuna scommessa «Big Match».
3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 3.
1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, cosi' come definiti all'art. 4 del decreto direttoriale prot. n. 2004/64770/COA/UDC di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match», sono uguali per tutti i concessionari.
2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, cosi' come definiti all'art. 5 del decreto direttoriale prot. n. 2004/64770/COA/UDC di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match», devono essere uguali per tutti i concessionari.
3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il direttore generale: Tino
 
----> Vedere Allegati da pag. 8 a pag. 10 della G.U. <----
 
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