Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2007
Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del «reverse charge», ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che disciplina le ipotesi in cui il debitore dell'imposta e' individuato nel soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni;
Visto l'art. 1 della direttiva n. 69/2006/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, trasfuso nell'art. 199 della direttiva n. 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che attribuisce agli Stati membri la possibilita' di individuare il debitore d'imposta nel soggetto nei cui confronti sono effettuate le operazioni;
Visto l'art. 1, comma 44, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha aggiunto, infine, all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un comma con il quale e' stabilito che le disposizioni di cui al quinto comma del medesimo art. 17 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva n. 69/2006/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di individuare le operazioni per le quali risulta gia' possibile estendere le disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreta:

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 25 maggio 2007
Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 22
 
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