Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 5 aprile 2007
Protocollo di intesa per l'individuazione dei contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi nel comune di Poggibonsi, stipulato in data 23 novembre 2006. (pos. 26083). (Deliberazione n. 07/182).

LA COMMISSIONE su proposta del Commissario avv. Marco Baldassarri, delegato per il settore,
Premesso che nell'ambito dei comparto regioni e autonomie locali la disciplina dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990, e successive modifiche e integrazioni, e' disciplinata dall'Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 19 settembre 2000 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo, DICCAP dipartimento enti locali, Camere di commercio - Polizia municipale e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE - e valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2002;
che il predetto Accordo, all'art. 5, stabilisce che con appositi protocolli di intesa da stipularsi in sede di negoziazione decentrata tra gli Enti e le organizzazioni sindacali, devono essere individuati per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili;
che a tale scopo, in data 27 novembre 2006 il comune di Poggibonsi (Siena) ha trasmesso a questa Commissione un «protocollo di intesa» siglato in data 23 novembre 2006 tra lo stesso comune di Poggibonsi e le Segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl (atto prevenuto in data 12 dicembre 2006) con il quale sono stati individuati i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili;
che, inoltre, il comune di Poggibonsi e le OO.SS. interessate hanno sottoscritto in data 20 settembre 2006 anche un «Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza» con il quale hanno determinato il contingente di personale dirigenziale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili;
che in data 21 dicembre 2006 la Commissione ha inviato i due suddetti documenti alle Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
che in data 10 gennaio 2007 e' pervenuto il parere dell'Unione consumatori la quale ha fatto presente di non avere osservazioni sul contenuto degli accordi di cui sopra;
Considerato che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi, delle prestazioni indispensabili, delle modalita' di proclamazione ed effettuazione degli scioperi, il protocollo di intesa di cui trattasi e' conforme alla regolamentazione attualmente vigente nel settore regioni e autonomie locali;
che, in particolare, ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di astensione dal lavoro, l'Allegato «A» del protocollo di intesa stabilisce per ciascuno dei servizi individuati come essenziali il contingente di personale da esonerare dallo sciopero;
che, inoltre, il «Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza» individua il contingente di personale dirigenziale da esonerare dallo sciopero;
che, infine, il protocollo di intesa in esame, stabilisce espressamente che i contingenti di personale dettaglia-tamente indicati nell'Allegato «A» al citato protocollo, devono essere assicurati anche nel caso di assemblea sindacale durante il cui svolgimento deve comunque essere garantita la continuita' delle prestazioni indispensabili;
Valuta idoneo il «protocollo di intesa» siglato in data 23 novembre 2006 tra lo stesso comune di Poggibonsi (Siena) e le Segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl avente ad oggetto l'individuazione dei contingenti di personale di diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, esonerati dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, nonche' il «Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza» sottoscritto tra lo stesso comune di Poggibonsi e le Segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl in data 20 settembre 2006 avente ad oggetto l'individuazione del contingente di personale dirigenziale addetto ai servizi minimi essenziali, esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili;
Dispone la trasmissione della presente delibera alle segreterie territoriali delle OO.SS. Fp Cgil e Fps Cisl, al comune di Poggibonsi, al Ministro degli interni, nonche' la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Dispone altresi' la pubblicazione del verbale di intesa, dell'allegato Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2007
Il presidente: Martone
 
Allegato
COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di personale di diverse categorie e profili professionali, addetti ai servizi minimi essenziali, esonerati dallo sciopero per garantire la
continuita' delle prestazioni indispensabili.
A seguito della deliberazione G.C. n. 132 del 14 novembre 2006, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi d'intesa raggiunta in data 9 novembre 2006 tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale del Comune di Poggibonsi, il giorno 23 novembre 2006, alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

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Visti:
la legge n. 146/1990, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dei comparto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002.
Ritenuto di dover procedere alla riformulazione dei termini dei precedenti accordi intervenuti sulla materia tra l'Amministrazione comunale di Poggibonsi e le OO.SS., alla luce della normativa sopra richiamata, nonche' delle modifiche apportate alla struttura-organizzativa dell'Ente comunale nel tempo e dei nuovo inquadramento professionale del personale in servizio in ottemperanza al C.C.N.L. del 31 marzo 1999.
Ai sensi dell'art. 5 del sopracitato accordo collettivo quadro del 19 settembre 2002.
Formalizzano e sottoscrivono, il seguente protocollo d'intesa con la finalita' di:
- dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, individuando i contingenti di personale, le cui prestazioni sono da ritenere indispensabili, e pertanto devono essere garantite, nei singoli settori/unita' organizzative di staff dell'Amministrazione comunale di Poggibonsi.
Art. 1.
Campo di applicazione
Le norme del presente protocollo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Art. 2.
Preavviso e modalita' di effettuazione degli scioperi
Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al prospetto allegato, sono tenute a darne comunicazione all'ente, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare:
la durata dell'astensione dal lavoro e le categorie di lavoratori interessati;
le modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita' o di calamita' naturale.
In ogni caso, riguardo alle modalita' di effettuazione degli scioperi, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 6 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002.
Art. 3.
Contingenti di personale che devono astenersi dallo sciopero
Il contingente di personale di ogni servizio essenziale normalmente erogato da questo Ente che deve astenersi dallo sciopero e' individuato nell'allegato «A» al presente accordo.
In occasione di ogni sciopero, ciascun dirigente individuera' in base alle statuizioni del presente protocollo d'intesa, con apposito ordine di servizio, i nominativi dei propri dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili e percio' esonerati dall'effettuazione dello sciopero. Lo stesso dirigente provvedera' inoltre alla comunicazione dei suddetti nominativi alle OO.SS. ed ai dipendenti contingentati entro il quinto giorno precedente allo sciopero. Qualora lo sciopero cada di giorno festivo, domenicale o infrasettimanale, tale comunicazione verra' effettuata entro il sabato della settimana antecedente. Il criterio di scelta sara' quello dell'ordine alfabetico - a rotazione - tra i dipendenti con profilo professionale e categoria necessarie per ciascun servizio da garantire. Al momento della ricezione della comunicazione, il dipendente potra' esprimere al proprio dirigente la volonta' di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
Qualora uno dei dipendenti contingentati si assenti dal servizio per infortunio o malattia, il dirigente competente potra' sostituirlo immediatamente con altro dipendente, che verra' quindi a far parte del personale esonerato dallo sciopero.
Art. 4.
Clausole di salvaguardia nei contratti di servizio o di appalto
L'Amministrazione avra' cura di prevedere che nei contratti di servizio o di appalto siano inserite clausole di salvaguardia che garantiscano in ogni caso, anche in costanza di situazioni di conflittualita' che non interessano il settore del pubblico impiego, le prestazioni minime individuate con il presente accordo.
Art. 5.
Assemblea
Durante lo svolgimento delle assemblee sindacali deve essere garantita la continuita' delle prestazioni indispensabili di cui all'Allegato «A» al presente protocollo d'intesa, cosi' come disciplinato dall'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
Pertanto in occasione dell'assemblea i dirigenti competenti individueranno in analogia a quanto previsto al punto 3 del presente protocollo d'intesa, i nominativi dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili e percio' esonerati dallo sciopero.
Per il personale insegnante ed educativo, le ore di assemblea usufruite in orario di erogazione del servizio verranno incluse nel computo delle ore individuali di cui al punto 10 dell'allegato «A» al presente protocollo d'intesa, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina nell'ipotesi di superamento del limite delle 40 ore individuali per anno scolastico. Il suddetto personale sara' pertanto contingentato in caso di assemblea solo se, complessivamente, nel corso dell'anno scolastico vengono superate 40 ore individuali di assenza per sciopero o assemblea. Le OO.SS. si impegnano a tal fine a convocare le assemblee in orari che riducano al minimo l'interruzione dei servizi educativi e in tempi utili a dare la dovuta informazione all'utenza (con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, escluso il sabato).
Art. 6.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme contenute nella legge n. l46/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000, nell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del compatto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002.
Art. 7.
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Anteriormente alla proclamazione dello sciopero dovranno essere espletate le procedure di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, di cui agli articoli 7 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali del 19 settembre 2002, con le modalita' indicate nei medesimi articoli.

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Allegato «A»
elenco dei Servizi pubblici essenziali e contingenti di personale
da mantenere in servizio in caso di sciopero 1) Stato civile. Attivita' garantite:
Ricevimento delle denunce delle nascite e delle morti. Personale da mantenere in servizio:
un istruttore amministrativo (cat. C) oppure un collaboratore amministrativo cat. B.
In caso di sciopero per l'intera giornata il suddetto personale sara' contingentato per tre ore, dalle ore 9 alle ore 12. Nell'ipotesi di sciopero parziale, non si procede al contingentamento purche' siano garantite almeno tre ore di apertura al pubblico. 2) Servizio elettorale. Attivita' garantite:
tutte le attivita' prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti. Personale da mantenere in servizio:
un addetto da individuare tra i profili di: istruttore amministrativo cat. C, collaboratore amministrativo cat. B, o istruttore direttivo cat. D, per l'intero orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero. Nel periodo elettorale nei venti giorni che decorrono dall'ottavo giorno antecedente la votazione il suddetto contingente viene integrato con un ulteriore unita' di personale, tra i profili sopra individuati, e verra' garantita l'apertura dell'Ufficio elettorale per dodici ore giornaliere. 3) Polizia municipale. Attivita' garantite:
devono essere garantite le seguenti prestazioni minime riguardanti la tutela della liberta' della persona e della sicurezza pubblica:
a) attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attivita' di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
c) attivita' di pronto intervento;
d) attivita' della centrale operativa;
e) vigilanza alla casa municipale;
f) assistenza al settore opere pubbliche in caso di sgombero della neve. Personale da mantenere in servizio:
in ciascuno dei due turni diurni, sia in caso di sciopero per l'intera giornata, sia in caso di sciopero breve, si provvedera' a contingentare:
un «Istruttore direttivo di vigilanza» cat. D;
due «Istruttori di vigilanza» cat. C.
Il numero dei dipendenti contingentati non potra' comunque essere superiore e quello ordinariamente previsto in servizio per lo specifico giorno in cui cade lo sciopero. 4) Protezione civile.
Da presidiare con personale in reperibilita':
a) nell'ipotesi in cui sia gia' stato attivato il servizio di pronta reperibilita' e di pronto intervento con provvedimento assunto per finalita' di protezione civile, nonche' per la pubblica incolumita', in caso si sciopero, verra' stabilito, sotto forma di contingentamento, il mantenimento in servizio del personale individuato con l'atto di cui sopra in base alle categorie ed ai profili professionali necessari per fronteggiare l'emergenza;
b) nell'ipotesi in cui non sia stato attivato il servizio di cui sopra, qualora sopraggiungano, da parte dei competenti organi, avvisi o comunicazioni di un possibile stato di emergenza, sara' attivato un servizio di pronta reperibilita' nella giornata dello sciopero, da assicurare con un contingente di personale cosi' costituito:
un. «Istruttore direttivo tecnico» cat. D;
un «Collaboratore professionale specializzato» cat. B. sup;
un «Collaboratore professionale specializzato - segnaletica stradale» cat. B-sup;
un «Esecutore addetto manutenzione e supporto» cat. B.
Al suddetto personale, ferma restando la ritenuta corrispondente alla durata dello sciopero, verra' corrisposta l'indennita' di reperibilita' secondo le vigenti norme contrattuali. 5) Servizio cimiteriale. Attivita' garantite:
Trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme. Personale da mantenere in servizio:
un operatore di cat. B con profilo professionale di esecutore o collaboratore professionale specializzato. 6) Rete stradale. Attivita' garantite:
per quanto attiene al servizio di «rete stradale» verra' valutato dal Dirigente del Settore opere pubbliche al momento dell'indizione dello sciopero, se ricorrano le particolari condizioni di particolare tutela dei cittadini tali da imporre il contingentamento di personale. Personale da mantenere in servizio:
un «Istruttore direttivo tecnico» cat. D;
un «Collaboratore profess. specializzato o esecutore» cat. B.
7) Cantieri. Attivita' garantite:
per quanto attiene al servizio «cantieri» limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonche' alle misure di prevenzione per la tutela dei cittadini, verra' valutato dal Dirigente del Settore opere pubbliche al momento dell'indizione dello sciopero, se ricorrano le condizioni tali da imporre il contingentamento di personale. Personale da mantenere in servizio:
un «Istruttore direttivo tecnico» cat. D;
un «Collaboratore profess. specializzato o esecutore» cat. B. 8) Servizio nettezza urbana.
Servizio esternalizzato, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 4 del presente protocollo d'intesa. 9) Attivita' assistenziali.
Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 4 del presente protocollo d'intesa. 10) Attivita' educativa nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido.
In occasione di ogni sciopero, il Dirigente del Settore Servizi alla persona, invita, in forma scritta, il personale interessato (insegnanti scuole materne ed educatori asilo nido) a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione dello sciopero.
Decorso tale termine, tenendo conto dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente valutata l'entita' della riduzione del servizio educativo e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalita' di funzionamento o la sospensione dei servizio all'utenza.
Secondo quanto disposto dagli art. 3 e 4 dell'Accordo collettivo nazionale del 19 settembre 2002, nell'ipotesi in cui non venga superato il limite delle 40 ore di sciopero per anno scolastico (pari ad otto giorni), non si procede ad alcuna forma di contingentamento; in caso contrario vengono individuati i contingenti di personale con le modalita' che seguono. 1. Sciopero di un'intera giornata.
Per garantire il servizio educativo e le connesse prestazioni indispensabili.
Per le scuole dell'infanzia:
Saranno contingentati gli insegnanti che superano il limite delle 40 ore individuali di sciopero nei corso di un anno scolastico.
Per gli asili nido comunali:
Qualora nel corso di un anno scolastico si siano susseguiti piu' scioperi che hanno / comportato la chiusura dei servizio asilo nido per otto giornate, ulteriori scioperi non possono comportare altre sospensioni del servizio. Quindi stante la necessita' di rispettare il rapporto bambini-educatori, questi ultimi dovranno essere contingentati anche nel caso in cui non abbiano superato il limite individuale delle 40 ore. 2. Sciopero breve di durata inferiore ad una giornata lavorativa.
Gli scioperi brevi sono computabili ai fini delle 40 ore di cui al punto 1. A tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.
Gli scioperi brevi potranno essere effettuati con le seguenti modalita':
Personale insegnante/educativo che presta servizio nell'ambito del turno antimeridiano, potra' scioperare solo nella prima ora di attivita'.
Personale insegnante/educativo che presta servizio nell'ambito del turno pomeridiano, potra' scioperare solo l'ultima ora di attivita'. 11) Servizio trasporti scolastici. Attivita' garantite:
Il servizio scuolabus va assicurato soltanto nei casi in cui e' obbligatorio garantire il servizio istruzione di cui al punto 10. Personale da mantenere in servizio:
nell'ipotesi in cui debba essere assicurato il servizio comunale in questione, il contingentamento riguarda gli addetti in possesso dei profilo di «Collaboratore professionale-autista scuolabus»/«Collaboratore professionale-meccanico autista», tenendo conto dei criteri di rotazione di cui all'art.3 del presente protocollo d'intesa e garantendo tutti i tipi di trasporto scolastico, ivi compresi quelli per le scuole statali.
In caso di sciopero breve di durata inferiore ad una giornata lavorativa, il personale in questione puo' scioperare solo nelle stesse fasce orarie in cui risulta consentito al personale insegnate ed educativo, cosi' come stabilito al paragrafo 10 dell'allegato al presente protocollo d'intesa. 12) Servizio personale. Attivita' garantite:
Solo se lo sciopero sia proclamato esclusivamente per i dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese, limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, mentre per il mese di dicembre (pagamento della 13ª mensilita) dal 1° al 15. Personale da mantenere in servizio:
un Istruttore direttivo amministrativo (cat. D) o un. Istruttore amministrativo (cat. C) o un Collaboratore amministrativo, solo nel caso in cui i suddetti adempimenti non siano gia' stati evasi. 13) Farmacia.
Durante i periodi di servizio ordinario. Attivita' garantite:
erogazione del servizio «a chiamata», limitatamente all'orario di apertura al pubblico. Personale da mantenere in servizio:
un Funzionario farmacista cat. D o Dirigente farmacia.
Durante i periodi di servizio in turno. Attivita' garantite:
erogazione del servizio «a chiamata», 24 ore su 24. Personale da mantenere in servizio:
tre unita' di personale con il profilo da scegliere fra i profili tecnici facenti parte dell'organico della farmacia.

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Contratto integrativo decentrato personale area della dirigenza
A seguito della deliberazione G.C. n. 113 del 19 settembre 2006, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di tale accordo, il giorno 20 settembre 2006, alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

----> Vedere a pag. 26 <----

al termine del quale le parti, come sopra costituite, hanno sottoscritto il seguente Contratto collettivo decentrato integrativo.
Preliminare
Accordo integrativo attuativo dell'Accordo collettivo nazionale del 7 maggio 2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, preliminare alla sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale.
Contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni: un dirigente individuato a rotazione tra il personale in servizio.
 
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