Gazzetta n. 155 del 2007-07-06
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 giugno 2007
Modifiche del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia delle finanze), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione e' subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;
Visto il proprio decreto 30 giugno 1998 con il quale sono stati approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare;
Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;
Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997 che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la delibera del 17 novembre 2006, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF le modifiche relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del regolamento operativo del Fondo medesimo, al fine di coordinare dette disposizioni con la la nuova disciplina delle procedure concorsuali introdotta con il decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006;
Vista la delibera del 12 aprile 2007, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le predette modifiche del regolamento operativo, previa acquisizione della preventiva approvazione del MEF resa con lettera del 5 aprile 2007, a seguito del ricevimento dei pareri della CONSOB e della Banca d'Italia, rispettivamente e in data 24 e 12 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia approvate dal Comitato di gestione in data 12 aprile 2007, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 14 novembre 1997, n. 485.
Art. 2.
Il presente decreto e le modifiche del regolamento operativo, approvato con decreto 30 giugno 1998, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2007
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
Allegato
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

Regolamento operativo

Art. 1.
1. Ai fini del presente «Regolamento operativo» si intendono per:
a) «Fondo»: il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
b) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
d) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
e) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione europea;
g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;
h) «societa' di intermediazione mobiliare»: l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e Direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;
i) «societa' fiduciaria»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF;
l) «societa' di gestione del risparmio»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del medesimo TUF;
m) «societa' di gestione del risparmio armonizzata»: la societa' avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) del TUF;
n) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lettera c), del medesimo TUF;
o) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;
p) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;
q) «intermediari»: le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie, le societa' di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del TUF; le succursali degli «intermediari» insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio armonizzate;
r) «succursale»: sede di attivita', che costituisce parte priva di personalita' giuridica di un intermediario definito dalla lettera q), che fornisce i «servizi di investimento» ai quali l'intermediario medesimo e' autorizzato;
s) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
t) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera a), b), b-bis), c), d), e), del TUF;
u) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera f), g), h), i), j), del TUF;
v) «operazioni di investimento»: i «servizi di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e il «servizio accessorio» definito dall'art. 1, comma 6, lettera a), del medesimo TUF;
w) «investitori»: i soggetti che affidano agli intermediari definiti dalle lettere p), q) e r) denaro e/o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di investimento definite dalla lettera v).
Art. 2.
1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera h), i), l), m), n), o), p), q), r), derivanti dalla prestazione:
i) dei seguenti «servizi di investimento»:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini, nonche' mediazione;
ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:
a) succursali di banche italiane, di societa' di intermediazione mobiliare, di societa' fiduciarie, di societa' di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non puo' eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente «sistema di indennizzo» dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un «sistema di indennizzo» ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo e' limitato all'importo previsto dall'art. 8;
b) succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione del risparmio armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine ed e' limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8;
c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti «sistemi di indennizzo», qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.
Art. 3.
1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari aderenti al Fondo, ad esse autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1, effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 1, o la cessazione dell'adesione dell'intermediario al Fondo.
Art. 4.
1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:
a) banche, societa' di intermediazione mobiliare, societa' fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del TUB, societa' di gestione del risparmio, societa' di gestione del risparmio armonizzate, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
c) societa' appartenenti allo stesso «gruppo» dell'intermediario;
d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il cinque per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di altre societa' del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
f) soci della societa' di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre societa' del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h).
Art. 5.
1. Gli interventi del Fondo di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.
2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli articoli 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo e' calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
Art. 6.
1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;
b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione o impugnazione ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
Art. 7.
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei «servizi di investimento» e del «servizio accessorio» indicati agli articoli 2 e 3.
Art. 8.
1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.
Per le procedure per le quali lo stato passivo e' stato depositato e reso esecutivo anteriormente al 1° gennaio 2002, l'indennizzo del Fondo e' calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.
2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o piu' investitori.
3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o piu' investitori nella qualita' di soci di una societa' o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.
5. Nessun investitore puo' ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.
Art. 9.
1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-bis del TUB.
Art. 10.
1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'istanza deve pervenire al Fondo:
a) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97, comma 2, L.F.;
b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro 180 giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;
e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.
La scadenza del termine non e' opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.
3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 16, comma 1, devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17.
Art. 11.
1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi e' o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:
a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;
b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;
c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D., di ammissione del credito allo stato passivo;
e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;
f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;
g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli articoli 2 e 3;
h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), b), c), f) e g) puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.
Art. 12.
1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.
2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.
3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), e per le istanze di cui al comma 2, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.
4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento e' disposto entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), c), d) ed e), subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.
Art. 13.
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo puo', con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.
Art. 14.
1. Le disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono.
Art. 15.
1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilita' finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 14.
2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilita' finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 14.
Art. 16.
1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:
a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;
b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o no assoggettato a vincoli di indisponibilita';
c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se siano state fatte o no ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura;
d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), b) e c), puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.
3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 4.
Art. 17.
1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF il Fondo e' surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.
Art. 18.
1. A norma dell'art. 59, comma 6, del TUF, per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi e' competente il Foro di Roma.
Art. 19.
1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica se esso derivi dall'esercizio dei «servizi di investimento» indicati agli articoli 2 e 3 sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo, inoltrate al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), e il termine di 190 giorni di cui all'art. 12, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.
La scadenza del termine di 180 giorni non e' opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nella impossibilita' di rispettarlo.
3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni di cui al comma 2, procede all'accertamento delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8.
4. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 3, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 3, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.
5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 8, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al Fondo.
6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:
a) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4;
b) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 20.
1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente «Regolamento operativo» si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
Art. 21.
1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente «Regolamento operativo» sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 22.
1. A norma dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente «Regolamento operativo» e le sue integrazioni e modificazioni sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.