Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 89
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visti gli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni;
Visti gli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visti gli articoli 8, 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante disposizioni per la riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 settembre 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante, tra l'altro, disposizioni per la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della commissione per la cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e della giuria per i premi di qualita';
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Consulta per lo spettacolo

1. Il Comitato per i problemi dello spettacolo gia' istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, acquisisce la denominazione di Consulta per lo spettacolo. La Consulta svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.
2. La Consulta e' divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
3. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la presiede, ed e' composta da non piu' di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato.
4. Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attivita' istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso ne' a trattamenti di missione o gettoni di presenza.
5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' le modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo degli articoli da 190 a 195 della legge
22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166,
e' il seguente:
«Art. 190. E' istituito presso il Ministero della
cultura popolare un comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.».
«Art. 191. Il comitato e' composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la
cultura popolare;
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle
professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e
stampa;
e) di un rappresentante del p.n.f.;
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari
esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle
finanze, delle corporazioni, e di due rappresentanti del
Ministero della educazione nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la
cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per
la radiodiffusione e la televisione del Ministero della
cultura popolare e, del capo dell'ufficio della proprieta'
letteraria scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei
professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre
rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette
particolarmente competenti in materia di diritto di autore,
nonche' di un rappresentante della confederazione dei
lavoratori dell'industria, designato dalla federazione
nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore
designati dal Ministro per la cultura popolare.
I membri del comitato sono nominati con decreto del
Ministro per la cultura popolare e durano in carica un
quadriennio.».
«Art. 192. Il comitato si riunisce in sessione
ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la
cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che
ne sara' richiesto dal Ministro stesso.».
«Art. 193. Il comitato puo' essere convocato:
a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del
comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo
studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies,
comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta
da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto
d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera h), ed i
rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della
commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei
Ministeri.
Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del
presidente del comitato, puo' invitare alle riunioni anche
persone estranee al comitato, particolarmente competenti
nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
«Art. 194. La segreteria e' affidata al capo
dell'ufficio della proprieta' letteraria, scientifica e
artistica presso il Ministero della cultura popolare.
194-bis. 1. La richiesta di conciliazione di cui
all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta
dall'associazione o dall'ente proponente, e' consegnata al
comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato
nomina la commissione speciale di cui all'art. 193,
comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata
o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente
le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento
della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
controparte, deposita presso la commissione predetta
osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per
il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente
della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione formula una proposta per la definizione della
controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche
d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di
conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui
ai precedenti commi o che la domanda giudiziale e' stata
promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni
dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato
quest'ultimo o decorso il termine di novanta giorni, il
processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio
di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la
disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura
civile.».
«Art. 195. Ai membri del comitato sono corrisposti
gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi
delle disposizioni in vigore.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per
l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1. Disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni,
interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza
televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata.
1. In attesa della riforma complessiva del sistema
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel
rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale
con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di
consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che
legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data
del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e
locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la
legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia
entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una
Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in
applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i regolamenti per
l'attuazione:
a) della direttiva n. 95/51/CE, riguardante l'uso di
reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni gia' liberalizzati;
b) della direttiva n. 95/62/CE sull'applicazione del
regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia
vocale;
c) della direttiva n. 96/19/CE, che modifica la
direttiva n. 90/388/CEE, al fine della completa apertura
alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i
regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la
soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto
di ciascuna impresa di svolgere servizi di
telecomunicazioni e di installare reti di
telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad
autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I
regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il
rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro
durata, onerosita', obblighi di interconnessione, di
accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi
di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere
delle commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del
parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura
prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico
della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il
sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione, il canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in conto
competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in
corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli
articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi
noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove
occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi
alle attivita' di cui all'art. 5, comma 3, della predetta
convenzione tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro
venti giorni, al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni eventuali attivita' che possano arrecare
pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio
concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla
Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5 - 7. (Abrogati).
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche,
culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la
cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed
industriale, con particolare riguardo ai processi di
convergenza multimediale, la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, puo' realizzare
trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via
satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a), dell'art. 19 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione
stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli
obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n.
206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
10. - 13. (Abrogati).
14. Sono consentite durante il periodo di validita'
delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito
locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o
di societa' cooperative a responsabilita' limitata, che
intendano operare in ambito locale, di concessionarie
costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha
efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di
concessione.
15. - 21. (Abrogati).
22. E' abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23. - 24. (Abrogati).
25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente
norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo
modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione da
parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico
ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione
del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a
centrali non numerizzate puo' avvenire solo previa
richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di
servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino
all'emanazione del predetto regolamento si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali
che presentino forme o contenuti di carattere erotico,
pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to
one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra
le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di
propagandare servizi audiotex, in programmi
radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro
tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del
servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti
radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai
commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500
milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
determina con propri provvedimenti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le modalita' e i
termini di comunicazione e con un anticipo di almeno
novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati
contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i
soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano,
in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' di
radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a
trasmettere al suo ufficio, nonche' i dati che devono
formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di
cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i
gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non
aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali,
che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno
di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico
distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero
di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che
i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino
piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o
che siano titolari di una sola concessione per la
radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono
tenuti ad inviare annualmente al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su
carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o
dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del
sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione
nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della societa'
editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonche'
eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del
codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con
indicazione del soggetto proprietario delle testate se
diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome
dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei
giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite,
abbonamenti e pubblicita', nonche', per le concessionarie
di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facolta' del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la
trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di
cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi
previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto
riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto
economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice
civile, tenendo conto delle competenze allo stesso
attribuite dalla legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si
applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano,
ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge
5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge
6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di
cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice
civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a
redigere i propri bilanci di esercizio secondo le
disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo,
numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono
pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale
e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato
da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio
relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28,
29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e
il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di
appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34 ...
35 ...
36 ...
37 ...
38 ...
39 ...
40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
che abbiano maturato i requisiti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art.
3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli amministratori
dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non
provvedono alla comunicazione, nei termini e con le
modalita' prescritti, dei documenti, dei dati e delle
notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui
ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni
di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28
che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi
indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e
con le modalita' prescritti, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
42. Competente alla contestazione ed all'applicazione
della sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che
nelle comunicazioni richieste dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o
fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non
rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite
dall'art. 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai
fini dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi
della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con
le facolta' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai
provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
1997.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18,
commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1983, n. 73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, nonche' l'art. 1, commi 4 e 5,
dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono,
come requisiti essenziali per il rilascio e per la
validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la
presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti
i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n.
223»;
h) l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle
disposizioni di cui alla lettera b).
47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48 ...
49. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente
autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo
Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi
per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali
sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle
azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per
conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il
risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare continuita' al pieno
funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del
Teatro comunale dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente
autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di
lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni
fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per
l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione
del Fondo stesso.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si
provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6
miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno finanziario 1994.
52 ...
53 ...
54 ...
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a
decorrere dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4, dell'art. 17 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440,
si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione e'
ripristinata a norma del comma 2 dell'art. 17, legge
6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art.
5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene
fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'applicazione della
disciplina prevista dal presente comma e' cessionario chi
ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.
58. (Abrogato).
59. - 70. (Abrogati). 71 ...».
Il testo dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
«Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a), del comma 1, dell'art. 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono
alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.».
- Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, e' il
seguente:
«Art. 3. Il Ministro. - 1. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro», e'
l'organo di direzione politico-amministrativa del
Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i
programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati
conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
costituiscono organi di consulenza del Ministro il
Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi
dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la
Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art.
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e'
presieduta dal segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle
commissioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli
interventi nel settore dei beni culturali, sentito il
Consiglio di cui all'art. 4. Il programma e' aggiornato
annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la
tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto
5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e
ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di
controllo interno.».
«Art. 4. Organi consultivi. - 1. Sono organi consultivi
del Ministero:
a) il consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici;
b) i comitati tecnico-scientifici;
e) i comitati regionali di coordinamento;
d) gli altri organi istituiti in attuazione delle
vigenti disposizioni di legge.
2. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei
membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi
dell'art. 11, comma 1.».
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi
collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10,
e' il seguente:
«Art. 2. Commissioni di esperti. - 1 ...
2. L'art. 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e'
abrogato.».
«Art. 3. Commissione per i lungometraggi, i
cortometraggi ed i film per ragazzi. - 1 ...
2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, sono abrogati.
3 ...
4 ...».
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,
recante «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi 18 novembre 1997, n. 426, d.lgs. 8 gennaio
1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e decreto
legislativo 23 aprile 1998, n. 134» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 gennaio
1999, n. 16.
- Il testo degli articoli da 52 a 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
e' il seguente:
«Art. 52. Attribuzioni. - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
«Art. 53. Aree funzionali. - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.».
«Art. 54. Ordinamento. - 1. Il Ministero si articola in
non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e
in diciassette uffici dirigenziali generali periferici,
coordinati da un segretario generale, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.
Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di
livello generale presso il collegio di direzione del
servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, e' il seguente:
«Art. 10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui
all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei
lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del
comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse
finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19, dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6,
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
servizio. Il limite massimo di cui al comma 1, dell'art. 6
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19, dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6, dell'art. 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7. - 9. (Abrogati).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza,
costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi
dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400
del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa
vigente.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 10. Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore. - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e, limitatamente alla
lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative
in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a), del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis), del comma 1,
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1,
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto
dovra' assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli
editori e degli altri soggetti creativi negli organi
dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei
proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra
gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa
alla produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal
presente decreto e il testo degli articoli 13 e 17 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante
«Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 2004, n. 29:
«Art. 8. Commissione per la cinematografia. - 1. Presso
il Ministero e' istituita la Commissione per la
cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La
Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
a) la sottocommissione per il riconoscimento
dell'interesse culturale, che provvede, con apposite
sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in
fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e
seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della
quota massima di finanziamento assegnabile, anche in
relazione alla comprovata valenza artistica degli autori,
nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui
all'art. 13, comma 6;
b) la sottocommissione per la promozione e per i film
d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime
parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art.
19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la
rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto
gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla
lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1;
provvede all'individuazione dei film d'essai.
2. Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di
valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in
due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il
30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento
dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con
audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa
di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della qualita' artistica, in relazione
ai diversi generi cinematografici;
b) valutazione della qualita' tecnica del film;
c) coerenza delle componenti artistiche e di
produzione con il progetto filmico;
d) qualita' dell'apporto artistico del regista e
dello sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o
della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli
riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi
dell'art. 13, comma 6, ed a quelli destinati alla
realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere
letterarie.
3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore
generale competente, e sono composte da un numero di membri
da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra
esperti altamente qualificati nei vari settori delle
attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al
comma 1, lettera b), relative alla promozione delle
attivita' cinematografiche, un rappresentante delle
regioni, un rappresentante delle province ed un
rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza
unificata, particolarmente qualificati in materia di
promozione cinematografica. Alle sedute della medesima
sottocommissione, relative alla promozione all'estero,
partecipa un rappresentante del Ministero degli affari
esteri.
Il trattamento economico spettante ai componenti delle
sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli
indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e
dei relativi valori percentuali, per un'incidenza
complessiva non superiore al 50 per cento della valutazione
finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del
criterio stesso e la composizione e le modalita' di
organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di
cui al comma 1.
5. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle
valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di
adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di
pubblicita' definite con il decreto ministeriale di cui al
comma 4.
6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse
la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione
per il credito cinematografico di cui al decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film
per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre
1998, n. 492.».
«Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione).
- 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in
cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e'
attribuita al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori
e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3,
per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in
caso di mancata presentazione del corrispondente progetto
filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
restituito in caso di concessione dei contributi previsti
ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro,
provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui
all'art. 17.».
«Art. 17 (Premi di qualita). - 1. A valere sul fondo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti,
previa valutazione della giuria di cui all'art. 13,
comma 7, i premi di qualita' di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione
della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli
elenchi di cui all'art. 3 puo' presentare istanza al
Direttore generale competente, per il rilascio
dell'attestato di qualita' dei lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita'
italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di
qualita' previsto dal comma 2, ed effettivamente
programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati
premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto
del Ministro.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote
percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3
tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista;
autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del
commento musicale; autore della fotografia cinematografica;
autore della scenografia; autore del montaggio.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del
diritto d'autore, e altre misure urgenti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno
2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2005, n. 146, e' il seguente:
«Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di
diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle
funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
proprieta' intellettuale di cui all'art. 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
e le attivita' culturali previsti dall'art. 6, comma 3,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica" sono sostituite dalle
seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
3. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i
beni e le attivita' culturali esercita" sono inserite le
seguenti: "congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei Ministri".
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n.
233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
164, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.".
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
"programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione".
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo
il principio di" fino a: "politica industriale" sono
sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale".
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma e' sostituito dal seguente: "Partecipa
alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri".
2-quinquies. L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2005, n. 109, e' abrogato.
3. E' istituito il Ministero del commercio
internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle attivita'
produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e
comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla
lettera a), le competenze svolte in relazione al livello
internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono
soppresse.
6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo
comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
personale in servizio presso il soppresso dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle
altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle
quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.
7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508.
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
articolano in dipartimenti. Le direzioni generali
costituiscono le strutture di primo livello del Ministero
della solidarieta' sociale e del Ministero del commercio
internazionale.
9. Le funzioni di cui all'art. 1 della legge 6 marzo
1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la medesima disposizione si applica
anche ai consorzi agrari in stato di concordato,
limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.
Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica
provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
degli organi statutari e cessano, in pari data,
dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007.
9-ter. All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole
da: ", ivi compresi la registrazione a livello
internazionale" fino a: "specialita' tradizionali
garantite" sono soppresse.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
11. La denominazione: "Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero
delle politiche agricole e forestali".
12. La denominazione "Ministero dello sviluppo
economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione "Ministero delle attivita' produttive" in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. La denominazione "Ministero del commercio
internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero delle attivita'
produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
14. La denominazione "Ministero delle infrastrutture"
sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione "Ministero dei trasporti"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione "Ministero della pubblica
istruzione" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" in relazione alle
funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione "Ministero dell'universita' e
della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" in relazione alle
funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione "Ministero della solidarieta'
sociale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche
sociali" in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per
quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione
esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque
presente, dalla denominazione "Ministero del lavoro e della
previdenza sociale".
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'art.
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum
nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di' interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato
il Ministero della solidarieta' sociale della relativa
attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente al Ministero della solidarieta' sociale,
fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto
in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge
25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198.
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
19-ter. All'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in dipartimenti;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti
parole: «di cui all'art. 53»;
c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) turismo".
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni
strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attivita'
produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento
previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e'
assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri
decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri delle risorse finanziarie della soppressa
Direzione generale del turismo iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche'
delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa
derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare
all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in
carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali
contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38,
commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del
1983.
20. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente:
"b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;".
21. All'art. 8, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "Ministro per gli
affari regionali" sono inserite le seguenti: "nella materia
di rispettiva competenza".
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del
Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture
organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione
del personale puo' avvenire mediante avvalimento ovvero
nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale
dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro,
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. Per il funzionamento dell'unita' si utilizza
lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge
6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi',
all'unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
"2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 19-quater.
24. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri»
sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».
24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro".
24-ter. Il termine di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto
al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le
assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al
17 maggio 2006.
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
di personale pari a quello previsto per le segreterie dei
Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli
uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun
Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive
a tal fine previste.
24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare
complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il
vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo
del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo
della spesa per il personale degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi
dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico,
che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto
nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale
coordina l'attivita' del personale di supporto, un
segretario particolare, un responsabile della segreteria
tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un
portavoce nonche', ove necessario in ragione delle
peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti
alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto
e dell'ufficio legislativo del Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le
nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i
commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo
effettuati, sono revocati di diritto ove non siano
utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi
ultimi.
24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio
2002, n. 137.
24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le
seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero".
24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del
mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica, nonche' di consigliere regionale" sono
soppresse.
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto
devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa
con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva
la rideterminazione degli organici quale risultante
dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei
Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione
tecnica e sottoposti per il parere alle commissioni
parlamentari competenti per materia e alle commissioni
bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati
agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve
essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione
del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e
Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e
19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno
2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro
375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella
corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla
corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge
9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno
2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli organi di direzione, amministrazione e
controllo.».
- Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302,
e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 67 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.
Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo

1. Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresi' in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche.
2. Ogni commissione e' composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione e' designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro e' designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono definite le modalita' di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 3. Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, Giuria per i premi di qualita', Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente
per il diritto d'autore.

1. Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; la Giuria per i premi di qualita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; le Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film, rispettivamente previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161; il Comitato permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633.



Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 8 e 13 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' il seguente:
«Art. 4 (Consulta territoriale per le attivita'
cinematografiche). 1. Presso il Ministero, e' istituita la
Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche,
d'ora in avanti indicata "Consulta".
2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento
per lo spettacolo e lo sport o dal direttore generale
competente appositamente delegato, ed e' composta dal
presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal
presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri
designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative
nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle
regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre
rappresentanti degli enti locali, designati dalla
Conferenza Stato-citta'.
3. La Consulta provvede alla predisposizione di un
programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro",
contenente:
a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree
geografiche di intervento per la realizzazione delle opere
di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente
decreto;
b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle
aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16,
comma 3;
c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione
delle attivita' cinematografiche di cui all'art. 19,
comma 3.
4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta
attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1.
5. La Consulta esprime parere sulle richieste di
autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art.
22, comma 5.
6. Con successivo decreto ministeriale e' definita
l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede
nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di
previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e'
a titolo gratuito.».
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile
1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori
teatrali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile
1962, n. 109, e' il seguente:
«Art. 2 (Composizione della commissione di primo
grado). - La commissione di primo grado, alla quale e'
demandato il parere per la concessione del nulla osta per
la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni,
il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.
L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del
Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta
da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che
la presiede, da un docente di psicologia dell'eta'
evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare
competenza nei problemi della comunicazione sociale, in
servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura
cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da
due rappresentanti dei genitori designati dalle
associazioni maggiormente rappresentative, da due
rappresentanti designati dalle categorie di settore
maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame
delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli
animali, da un esperto designato dalle associazioni per la
protezione degli animali maggiormente rappresentative.
I componenti della commissione sono nominati con
decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e
durano in carica due anni.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo,
appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non
superiore a quella di direttore di divisione.».
«Art. 3 (Composizione della commissione di secondo
grado). - La Commissione di secondo grado e' composta di
due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse
da quella che ha emesso il primo parere e designate ad
inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.
Esplica le funzioni di segretario il segretario avente
qualifica piu' elevata od, a parita' di qualifica, il piu'
anziano delle due sezioni.».
- Per il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile
1941, n. 633, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. E' confermato il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, e' il seguente:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».



 
Art. 5.
Disposizioni finanziarie

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i trattamenti economici relativi agli organi collegiali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ferma restando l'esclusione di compensi o trattamenti di missione o gettoni di presenza, ove non siano gia' previsti dalle norme vigenti.
2. La spesa complessiva per i compensi di cui al comma 1, ivi compresa quella per i trattamenti economici relativi al periodo intercorrente dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, e' contenuta ad un livello non superiore al sessanta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2005.
3. Ai fini della determinazione dei compensi dei componenti il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999 recante Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati nel precedente comma 2, nel decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascun organo collegiale, il limite massimo di spesa per gettoni di presenza e per trattamento economico di missione erogabili per ciascun esercizio finanziario. Nell'ambito di ciascun esercizio finanziario e della medesima Direzione generale cui fanno riferimento gli organi collegiali di cui al presente articolo, e' possibile utilizzare il limite di spesa relativo ad un organo collegiale per le esigenze di un diverso organo collegiale della medesima Direzione generale, fermo restando il limite complessivo di spesa relativo agli organi collegiali di pertinenza di ciascuna Direzione generale.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 si veda la nota all'art. 4.



 
Art. 6.
Altri organismi confermati

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 1 a 5, restano confermati i seguenti organismi:
a) il Comitato per le pubblicazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
b) la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali prevista all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1997, n. 420;
c) la Commissione per l'esame delle proposte di cessione di beni culturali offerti in pagamento di imposte di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;
d) il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto all'articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78;
e) l'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio previsto all'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
f) il Comitato per i premi agli esportatori del libro previsto all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010;
g) la Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale prevista all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme
relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre
1963, n. 285 e' il seguente:
«Art. 11 (Comitato per le pubblicazioni). - In seno al
Consiglio e' costituito un Comitato per le pubblicazioni
composto da:
a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali
presiede;
b) i componenti di diritto di cui al terzo
comma dell'art. 5;
c) tre consiglieri designati dal Consiglio.
Del Comitato fa altresi' parte il capo dell'Ufficio
studi e pubblicazioni della Direzione generale degli
archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di
segretario.
E' compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni
che sono edite a cura dell'Amministrazione degli Archivi di
Stato.
Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare
alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone
particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche
estranee al Consiglio.
Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro
mesi.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1997, n.
420, recante «Istituzione della Consulta dei comitati
nazionali e delle edizioni nazionali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1997, n. 284, e' il seguente:
«Art. 1 (Istituzione e composizione della Consulta). -
1. E' istituita presso il Ministero per i beni culturali e
ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle
edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta",
avente la finalita' di individuare le celebrazioni o le
manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonche'
le edizioni nazionali da realizzare.
2. La Consulta e' composta da:
a) tre esponenti di chiara fama del mondo della
cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;
b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i
beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con
funzioni di vice presidente;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica
istruzione, del tesoro, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
d) il presidente del coordinamento degli assessori
regionali alla cultura.
3. Il presidente della Consulta, in relazione ai
singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai
lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i
responsabili dei comitati di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, nonche'
rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle
amministrazioni interessate. I componenti della Consulta
sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti
della Consulta esterni alla pubblica amministrazione
compete il trattamento economico di missione in base alla
normativa generale vigente per i dirigenti generali di
livello C dello Stato.».
- Il testo dell'art. 42-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante
«Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, e' il seguente:
«Art. 42-bis (Pagamento dell'imposta mediante cessione
di beni culturali). - Gli eredi e i legatari possono cedere
allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di
successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali,
degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni
indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,
gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole
interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione
risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui
lo Stato sia interessato all'acquisizione.
La proposta di cessione, contenente la descrizione
dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea
documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita'
da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al
Ministero per i beni culturali e ambientali ed al
competente ufficio del registro, nei termini previsti dai
precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte
di successione.
L'amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalla vigente legislazione di
tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il
bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione
risalga ad epoca inferiore al cinquantennio l'interesse
dello Stato alla loro acquisizione e' dichiarato dal
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali.
Le condizioni ed il valore della cessione sono
stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze,
sentita una apposita commissione nominata con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta
dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da
due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle
finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro.
Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di
essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo
di un suo delegato.
La proposta di cessione interrompe i termini per il
pagamento della imposta.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali,
ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne
gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione
trovansi i beni culturali offerti in cessione per
acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati,
la commissione di cui al quarto comma e' integrata da un
rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli
enti richiedenti.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda
acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i
beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del
precedente quarto comma.
L'interessato puo' revocare la propria proposta di
cessione all'atto dell'audizione presso la commissione,
ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato
al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei
mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione
ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi
successivi dalla data di notifica del decreto, il
proponente notifica al Ministero per i beni culturali e
ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono
essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla
notifica dell'accettazione. La consegna comporta il
trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento
dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della
dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto
comma e la dichiarazione di accettazione, con firma
autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del
trasferimento sui registri immobiliari.
Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli
eredi devono produrre al competente ufficio del registro,
entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione,
le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto
recante la indicazione del valore dei beni ceduti.
Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo
dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete
alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni
ceduti sia inferiore all'importo della imposta e degli
accessori, il cedente e' tenuto al pagamento della
differenza.
Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede e' tenuto
al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori
previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive
modificazioni, senza applicazione di penalita'. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione all'ufficio del registro della mancata
cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione
iniziano a decorrere i termini per il pagamento della
imposta e dei relativi accessori.».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 7 marzo
2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico della
Prima guerra mondiale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 marzo 2001, n. 75, e' il seguente:
«2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico
speciale per il patrimonio storico della Prima guerra
mondiale.».
- Il testo dell'art. 132, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45,
e' il seguente:
«4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche
di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati
dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio,
istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli
Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime
finalita'.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n.
1010, recante «Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n.
1311 e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per
la diffusione della cultura italiana all'estero»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1970, n. 4,
e' il seguente:
«Art. 4. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei
premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Il comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore
generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria
artistica e scientifica, da lui delegato, ed e' composto
da:
1) il direttore generale dei Servizi informazioni e
proprieta' letteraria, artistica e scientifica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) un funzionario di qualifica non inferiore a
direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
3) un funzionario designato dal Ministero degli
affari esteri;
4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato
dal Ministero della pubblica istruzione;
6) un funzionario designato dal Ministero del
commercio con l'estero;
7) cinque esperti bibliografici designati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti,
rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni
degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli
scrittori e dei grafici.
Qualora se ne presenti la necessita', il Presidente ha
facolta' di far partecipare alle riunioni del comitato, a
titolo consultivo, specialisti di particolari materie
letterarie, artistiche e scientifiche.
Il comitato puo' eleggere nel proprio seno dei
sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad
esso demandati.
Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a
un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono
corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di
presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5
giugno 1967, n. 417.».
- Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n.
416, recante «Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215, e' il seguente:
«Art. 25 (Pubblicazioni di elevato valore culturale). -
A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni
periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state
nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine
complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di
elevato valore culturale per il rigore scientifico con il
quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono
concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire
quattro miliardi in ragione d'anno.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti
delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi
di cui al primo comma ed e' istituita una commissione
incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai
contributi stessi e di predisporre i relativi piani di
ripartizione.».



 
Art. 7.
Disposizioni finanziarie per gli altri organismi confermati

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la spesa complessiva sostenuta nel 2005 per il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 6 del presente decreto e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento. Per l'anno 2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto al periodo di tempo intercorrente fra il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore di detto decreto. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 29 ed i riferimenti al
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e per il testo del
comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 9.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 durano in carica due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle Commissioni indicate, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6, che durano in carica tre anni a decorrere dalla medesima data.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, per un periodo di tempo corrispondente a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli organismi medesimi.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10.
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Sono abrogati i commi da 59 a 70 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni.
2. E' abrogato il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Il quinto periodo del medesimo comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 112



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545 e dell'art. 8 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse.



 
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