Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 luglio 2007
Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., nonche' modalita' di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto l'art. 530 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 luglio 2004, n. 1118, concernente le modalita' di calcolo del canone di concessione;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizione
1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalita' di assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. nonche' le modalita' di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) canone di concessione, il canone previsto dalla convenzione di concessione a carico del concessionario, il cui importo e' quantificato nella misura dello 0,3% delle somme giocate con riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre 2004 ed il 31 dicembre 2006 e nella misura dello 0,8% delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 530, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) convenzione di concessione, l'atto di affidamento in concessione delle attivita' e funzioni pubblicheper l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse;
d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
e) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
f) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui e' tenuto il concessionario di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
g) periodo/i contabile/i, i periodi individuati dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2007;
 
Art. 2.
Determinazione della base di calcolo del canone di concessione
1. Il concessionario, a decorrere dal 1° settembre 2007, sulla base delle comunicazioni correttamente inviate ad AAMS, come disciplinate dal decreto 23 aprile 2007, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, secondo i criteri e le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007.
 
Art. 3. Termini e modalita' di versamento del canone di concessione e di
utilizzo dell'eventuale credito annuale
1. Il concessionario assolve il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile mediante versamenti da effettuarsi entro il giorno 22 del mese solare successivo a quello di chiusura di ciascun periodo contabile.
2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del canone di concessione dovuto a titolo di eventuale conguaglio entro il 16 marzo dell'anno successivo.
3. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento dell'eventuale conguaglio relativo all'anno solare sono effettuati con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise.
4. Nel caso in cui l'importo del canone di concessione dovuto per l'anno solare, calcolato con le modalita' definite all'art. 2, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui e' suddiviso lo stesso anno, ladifferenza a credito e' utilizzata dal concessionario, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di canone di concessione. Qualora il rapporto concessorio sia cessato, il concessionario puo' chiedere il rimborso dell'eventuale differenza a credito.
 
Art. 4.
Verifiche in ordine al versamento del canone di concessione
1. AAMS verifica per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e' suddiviso che:
a) il canone di concessione dovuto dal concessionario, in applicazione del decreto 12 aprile 2007 e del decreto 23 aprile 2007, sia stato da quest'ultimo correttamente determinato;
b) il canone di concessione sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalita' individuati dall'art. 3.
2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS comunica l'esito della verifica al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal canone di concessione, ove dovuto, nonche' dagli interessi e dalle eventuali penali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2007
p. Il direttore generale: Alemanno
 
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