Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 luglio 2007
Estensione all'autorizzazione, all'IMQ S.p.a., ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'IMQ S.p.a. della somma di Euro 6847,80 sul capitolo 3600, capo 18, come disposto dal decreto sopra citato;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di autorizzazione all'IMQ S.p.a. ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Vista l'istanza del 14 maggio 2007, protocollo n. FT-00123/07, prot. MISE n. 28955 del 18 maggio 2007 con il quale l'IMQ S.p.a. con sede a Milano, via Quintiliano 43, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;
Vista la convenzione con il quale l'IMQ S.p.a. ha stipulato con l'Institut National de L'Environnement Industriel et Des Risques - Ineris, organismo notificato per la direttiva 94/9/CE ATEX n. 0080, con sede a Verneuil-en-Halatte (Francia), un contratto per il servizio di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative al modo di protezione «d»;
Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;
Decreta:

Art. 1.
L'IMQ S.p.a. e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:
gruppo di apparecchi I, categoria M 1;
gruppo di apparecchi II, categoria 1.
materiale elettrico;
materiale non elettrico;
componenti;
dispositivi di sicurezza, controllo e di regolazione;
sistemi di protezione con funzione autonoma.
Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione;
Allegato V - Verifica su prodotto;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto
gruppo di apparecchi I, categoria M2;
gruppo di apparecchi II, categoria 2 e 3.
materiale elettrico;
materiale non elettrico;
componenti;
dispositivi di sicurezza, controllo e di regolazione;
sistemi di protezione con funzione autonoma.
Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato VI - Conformita' al tipo.
Art. 8.1 (b) II - Controllo di fabbricazione interno-Ricevimento del fascicolo tecnico.
Allegato VII - Garanzia qualita' prodotti;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.
 
Art. 2.
L'IMQ S.p.a. e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' pari all'autorizzazione del decreto ministeriale 23 marzo 2004.
2. Entro il periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2007
Il direttore generale: Bianchi
 
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