Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 giugno 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Onysko Mariya, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Onysko Mariya, nata il 30 dicembre 1978 a Truskaviez (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quadriennale in «Pedagogia sociale» conseguito nel giugno 1999 a Kiev (Ucraina) presso l'«Universita' nazionale della cultura e delle belle arti», ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il titolo accademico in possesso della richiedente e' «condizione necessaria e sufficiente» per l'esercizio della professione di assistente sociale in Ucraina, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Kiev;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 12 aprile 2007;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «assistente sociale - sezione B» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di un anno;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/1998 - e successive modifiche - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la sig.ra Onysko possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Napoli, in data 30 marzo 2004, rinnovato in data 11 febbraio 2003 con validita' fino al 6 aprile 2006, rinnovato fino al 17 giugno 2008 per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Onysko Mariya, nata il 30 dicembre 1978 a Truskaviez (Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

Il tirocinio di adattamento e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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