Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 luglio 2007, n. 94
Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, del Consiglio, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro dell'ossigeno disciolto, di per se' considerato, non hanno mai rilevato pericoli per la tutela della salute pubblica e che, conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e' stato piu' volte derogato per tale parametro;
Considerato che la citata direttiva 2006/7/CE non include piu', diversamente da quanto previsto nella direttiva 76/160/CEE, l'ossigeno disciolto tra i parametri necessari per la valutazione della balneabilita' delle acque;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento anticipato e parziale della citata direttiva 2006/7/CE, garantendo comunque la salvaguardia della salute pubblica attraverso, in particolare, il controllo della crescita algale e l'informazione al pubblico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione della qualita' delle acque di balneazione.
2. Ai fini del giudizio di idoneita' per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base della vigente normativa, e l'informazione al pubblico.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della legge
6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 2007, n. 40, supplemento Ordinario, cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente
comma e' ridotto a sei mesi.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.».

«Allegato B

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e
recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere
delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza
dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
a una procedura specificamente concepita per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza
dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli
investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita'
delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei
controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche
artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli
enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).
La direttiva 2006/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. del
4 marzo 2006, n. L 64.
La direttiva 76/160/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
L 31 del 5 febbraio 1976.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 1982, n. 203.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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