Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 giugno 2007
Revoca della concessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003 per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Occhiobello S.r.l., in Ferrara.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
Visti, in particolare, il paragrafo 2 del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la gestione del bingo, il quale stabilisce che «la sala di gioco dovra' assicurare almeno 300 postazioni di gioco ed avere una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle singole postazioni», l'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione il quale stabilisce che il concessionario e' obbligato «a garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana,compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno», l'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 286, il quale stabilisce che «le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento», e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, il quale stabilisce che «il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;
Vista la convenzione di concessione n. 314/03, stipulata in data 8 settembre 2003, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Occhiobello S.r.l., per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferrara, via F. Beretta, 23;
Visto il verbale in data 18 dicembre 2002 redatto dalla Commissione incaricata di eseguire le operazioni di collaudo della sala-bingo sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, dal quale risulta, tra l'altro, che la superficie della sala adibita al gioco e' di mq 451,21, che le postazioni di gioco sono 300 e il personale addetto e' di 50 unita';
Vista la lettera raccomandata a/r del 12 febbraio 2007, prot. n. 2007/5177/giochi/BNG, con la quale, poiche' la Occhiobello S.r.l. non ha dato riscontro alle richieste di trasmissione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assegnazione delle concessioni della specie, e' stata rinnovata la richiesta di trasmissione di tale documentazione ed e' stato comunicato che, in caso di ulteriore inadempimento, sara' dato avvio al procedimento di revoca della concessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003;
Vista la lettera del 29 marzo 2007, prot. n. 2311/GE.mv, con la quale l'Ufficio regionale per l'Emilia-Romagna ha comunicato che, nel corso del sopralluogo effettuato in data 22 marzo 2007, presso la sala-bingo sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, e' stato riscontrato che la superficie della sala risulta ridotta a mq 394, le postazioni rilevate risultano 204 e che la Occhiobello S.r.l. non dispone di personale addetto alla sala;
Vista la lettera raccomandata a/r del 17 aprile 2007, prot. n. 2007/13630/giochi/BNG, con la quale, facendo seguito alla sopraindicata lettera del 12 febbraio 2007, prot. n. 2007/5177/giochi/BNG, e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio dei procedimenti di revoca della con-cessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003 e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in quanto la Occhiobello S.r.l. non ha trasmesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in quanto la superficie e le postazioni di gioco della sala-bingo sono state diminuite e risultano inferiori ai parametri minimi stabiliti dal bando di gara;
Vista la lettera del 7 aprile 2007, con la quale la Occhiobello S.r.l. nel trasmettere parte della documentazione richiesta con la sopraindicata lettera del 12 febbraio 2007, prot. n. 2007/5177/giochi/BNG, ha comunicato che la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «e' stata sottoscritta ad eccezione di due punti»;
Considerato che la Occhiobello S.r.l., con la lettera del 7 aprile 2007, non ha trasmesso la certificazione relativa alla regolarita' contributiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 286;
Considerato che la Occhiobello S.r.l., a seguito della stipula, in data 8 settembre 2003, della convenzione di concessione, ha esercitato l'attivita' di gioco per un brevissimo periodo di tempo, vendendo un esiguo numero di cartelle (circa 45.000) e non esercita l'attivita' da oltre tre anni;
Considerato che la Occhiobello S.r.l., a fronte di n. 50 unita' dichiarate in sede di collaudo della sala-bingo sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, non dispone di personale per assicurare la continuita' del servizio, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione, e che tale violazione comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Occhiobello S.r.l. medesima, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 314/03, stipulata in data 8 settembre 2003, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 8 settembre 2009 e che la Occhiobello S.r.l. ha cessato l'attivita' fin dal mese di febbraio 2004;
Considerato che il danno derivante dal comportamento della Occhiobello S.r.l. e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di febbraio 2004 al mese di settembre 2009, e cioe' per un periodo di oltre cinque anni;
Considerato che non riesce possibile quantificare il danno erariale sulla base dell'entrata erariale derivante dall'attivita' di gioco nella sala sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, in quanto tale attivita' e' stata esercitata per un brevissimo lasso di tempo e che, pertanto, occorre far riferimento all'entrata media assicurata da una sala-bingo su base annua, che e' pari a circa Euro 1,7 milioni, essendo le sale attive a livello nazionale pari a circa 250 e le entrate erariali annue pari a circa 418 milioni;
Considerato che il danno erariale, come sopra determinato, risulta di gran lunga superiore all'importo di Euro 516.456,90 garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e che pertanto se ne rende escutibile l'intero importo;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Occhiobello S.r.l., la concessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferrara, via F. Beretta, 23.
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. 22441350/RM rilasciato dalla Finroma S.p.a. in data 8 settembre 03, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Occhiobello S.r.l.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 28 giugno 2007
Il dirigente: Zarrilli
 
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