Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 giugno 2007
Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali. (Deliberazione n. 159/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007.
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005);
la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006);
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007);
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalita' di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006, recante determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/03;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2007, recante revisione delle modalita' di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2006, recante proroga degli stati di emergenza in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, recante proroga degli stati di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
i dispositivi di sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) n. 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del 9 maggio 2007;
le sentenze del TAR Lombardia n. 2300/07 del 3 maggio 2007, n. 4694/07 del 28 maggio 2007 e n. 4695/2007 del 28 maggio 2007.
Viste:
le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06), 28 dicembre 2006, n. 321/06, 29 marzo 2007, n. 76/07 (di seguito: deliberazione n. 76/07);
la deliberazione dell'Autorita' 4 novembre 1998, n. 134/98 (di seguito: deliberazione n. 134/98);
la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2000, n. 181/00 (di seguito: deliberazione n. 181/00);
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 197/02 (di seguito: deliberazione n. 197/02);
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02;
la deliberazione dell'Autorita' 23 gennaio 2003, n. 5/03 (di seguito: deliberazione n. 5/03);
la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 64/03 (di seguito: deliberazione n. 64/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
la deliberazione dell'Autorita' 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione n. 8/04);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04;
la deliberazione dell'Autorita' 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione n. 101/05);
la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 144/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 luglio 2005, n. 163/05;
la deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05;
la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2006, n. 40/06;
la deliberazione dell'Autorita' 24 maggio 2006, n. 99/06;
la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2006, n. 123/06;
la deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2006, n. 162/06 (di seguito: deliberazione n. 162/06);
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 174/06;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2006, n. 190/06;
la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2006, n. 203/06;
la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/06;
la deliberazione dell'Autorita' 15 dicembre 2006, n. 288/06;
la deliberazione dell'Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06;
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2006, n. 318/06;
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2006, n. 319/06;
la deliberazione dell'Autorita' del 23 aprile 2007, n. 95/07;
la deliberazione dell'Autorita' del 24 aprile 2007, n. 97/07;
la deliberazione dell'Autorita' del 9 maggio 2007, n. 110/07 (di seguito: deliberazione n. 110/07);
la deliberazione dell'Autorita' 16 maggio 2007, n. 117/07;
la deliberazione dell'Autorita' 29 maggio 2007, n. 121/07;
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2007, n. 122/07;
la deliberazione dell'Autorita' 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione n. 135/07);
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);
il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/2007, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria.
Visti:
la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 18 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15125 del 21 giugno 2007;
la comunicazione della Cassa del 18 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15001 del 20 giugno 2007;
la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) dell'11 giugno 2007, prot. Autorita' n 14192 del 12 giugno 2007;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 21 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15460 del 25 giugno 2007;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 21 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15629 del 27 giugno 2007;
la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 19 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15062 del 20 giugno 2007;
la comunicazione di Terna del 19 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15480 del 25 giugno 2007;
la comunicazione di Enel S.p.a. del 20 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15072 del 20 giugno 2007;
la comunicazione del GSE del 18 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15118 del 21 giugno 2007;
la comunicazione di Terna del 18 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15017 del 20 giugno 2007;
la comunicazione del GSE del 22 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15542 del 26 giugno 2007;
la comunicazione di Terna del 17 aprile 2007, prot. Autorita' n. 9817, del 18 aprile 2007;
la comunicazione dell'Autorita' a Terna del 4 maggio 2007, prot. EF/M07/2022/dmeg;
la comunicazione di Terna del 21 maggio 2007, prot. Autorita' n. 12553, del 23 maggio 2007;
la comunicazione di Terna del 4 giugno 2007, prot. Autorita' n. 13821, del 7 giugno 2007;
la comunicazione dell'Autorita' a Terna dell'8 giugno 2007, prot. EF/M07/2614/dmeg;
la comunicazione di Terna dell'11 giugno 2007, prot. Autorita' n. 14268, del 12 giugno 2007;
la comunicazione dell'Autorita' a Terna del 14 giugno 2007, prot. GB/M07/2766/ ELT/MRT/mc;
la comunicazione di Terna del 18 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15480, del 25 giugno 2007;
la comunicazione di Terna del 21 giugno 2007, prot. Autorita' n. 15339, del 25 giugno 2007.
Considerato che:
la direttiva prevede che, a partire dal 1° luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali del servizio elettrico, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie «cliente vincolato»;
il decreto-legge 18 giugno 2007 ha stabilito misure immediate per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero dell'energia elettrica anche ai clienti domestici;
con deliberazione n. 135/07, l'Autorita' ha rivisto la struttura della tariffa di fornitura dell'energia elettrica applicabile alla tipologia utenze domestiche in bassa tensione cosi' da garantirne la compatibilita' con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico del 1° luglio 2007, prevedendo una piu' chiara distinzione tra le componenti tariffate, relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le componenti relative alla vendita dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;
la citata deliberazione n. 135/07 prevede una modulazione per scaglioni di consumo delle componenti A2, A3, A4, A5 e UC4 per le utenze domestiche a cui e' applicata la tariffa D2(deponente)T;
con deliberazione n. 156/07, e' stato approvato il TIV, che definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dal richiamato decreto-legge 18 giugno 2007;
il TIV dispone l'abrogazione degli articoli 22 e 23 del TIT relativamente alla disciplina in materia di corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con il medesimo TIV.
Considerato che:
l'art. 5 del TIV individua i clienti che possono essere ammessi all'erogazione del servizio di maggior tutela;
ai sensi dell'art. 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede l'applicazione di:
a) corrispettivo PED;
b) corrispettivo PCV;
c) corrispettivo PPE;
d) componente UC1;
aggiornati e pubblicati trimestralmente dell'Autorita';
il corrispettivo PED e' determinato coerentemente con la finalita' di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui e' erogato tale servizio;
gli elementi PE e PD della componente PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;
il comma 13.2, lettera a) del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita' la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare;
ai sensi del comma 13.2, lettera c) del TIV, l'Acquirente unico e' tenuto a comunicare all'Autorita', successivamente al 1° luglio 2007, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo e che, per i mesi da gennaio a maggio 2007, tale differenza e' comunicata dall'Acquirente unico ai sensi del comma 33.3, lettera b) del TIT;
nel primo semestre dell'anno 2007 l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT per il mercato vincolato, e' stata determinata ogni trimestre in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi;
relativamente ai mesi da gennaio a maggio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica per il mercato vincolato, incluso per i mesi da gennaio ad aprile lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente inferiori ai costi stimati dall'Autorita', a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, nella determinazione dell'elemento PC per il primo semestre 2007 per un importo residuo pari a circa 105 milioni di euro;
relativamente ai mesi da gennaio a maggio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento per il mercato vincolato, inclusa per i mesi da gennaio ad aprile la quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD per il primo semestre 2007, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, per un importo residuo pari a circa 53 milioni di euro;
il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorita' nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio-dicembre 2006 per il mercato vincolato, quantificabile in circa 185 milioni di euro, e' recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del TIT;
la medesima componente UC1 deve essere dimensionata al fine di raccogliere anche il gettito necessario a coprire gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, quantificabili in circa 60 milioni di euro;
sulla base di segnalazioni di Terna, permangono elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007;
in relazione alle incertezze di cui al precedente punto, gia' con deliberazione n. 76/07 l'Autorita' aveva dato mandato alla Direzione Tariffe e alla Direzione Mercati di acquisire ulteriori elementi informativi; e che dalle informazioni acquisite sembrano emergere esigenze di rettifica circa i consumi di energia elettrica anche per gli anni antecedenti a quello in corso, con possibili ricadute positive per la clientela finale;
con deliberazione n. 162/06 l'Autorita' aveva provveduto a disporre il ripianamento del disallineamento del gettito tariffario per il servizio di trasmissione realizzatosi nell'anno 2005; e che sulla base degli elementi di cui al precedente punto va rideterminata la corretta quantificazione del richiamato disallineamento di gettito tariffario;
il punto 6 della deliberazione n. 110/07 prevede l'aggiornamento e la pubblicazione, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, dei valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorita'; e che alla luce del TIV tali condizioni economiche sono quelle del servizio di maggior tutela;
e' in corso un processo di consultazione per la revisione dei criteri di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria, destinata ad incidere anche sulla modalita' di rilevazione dei consumi per raggruppamenti orari per i clienti in bassa tensione;
la disponibilita' di riferimenti uniformi a livello nazionale, decisi dall'Autorita', per la modalita' di rilevazione dei consumi per fasce orarie da parte delle imprese distributrici assume crescente importanza nel mercato liberalizzato per garantire la confrontabilita' delle offerte e, dunque, per la tutela dei clienti finali;
con l'art. 19 del TIV e' stato disposto un piano di riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari e, con priorita' per i clienti del mercato vincolato ai quali fino al 30 giugno 2007 sono applicate strutture di prezzo biorarie.
Considerato che:
ai sensi del comma 23.1 del TIV, ai fini di consentire un'attivazione ordinata del servizio di salvaguardia in grado di garantire la continuita' della fornitura di energia elettrica, gli esercenti la salvaguardia hanno diritto a richiedere all'Acquirente unico, limitatamente ad un periodo compreso dal 1° luglio fino al 30 settembre 2007, di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia, e che in tal caso l'Acquirente unico e' utente del dispacciamento per i corrispondenti punti di prelievo;
ai sensi del comma 23.3 del TIV, all'esercente la salvaguardia che esercita il diritto di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico applica un prezzo di salvaguardia stabilito dall'Autorita'.
Considerato che:
il comma 73.3 del TIT prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni del comma 73.1 del medesimo TIT, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:
a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;
il comma 73.5 del TIT stabilisce che, con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1, del medesimo TIT;
b) gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 del medesimo TIT, inclusi gli oneri di dispacciamento;
le sentenze del TAR Lombardia n. 1146/2005 e n. 1147/2005 del 10 maggio 2005 hanno annullato le modifiche al comma 73.5 del TIT apportate con la deliberazione n. 148/04;
in conseguenza dell'annullamento di cui al punto precedente gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), relativi al servizio di vendita, sono pari agli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1, del TIT;
le disposizioni del TIT in materia di corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, richiamate nell'art. 73.3 del medesimo TIT ai fini della fissazione della componente tariffaria compensativa per i regimi tariffari speciali, rimangono in vigore solo fino al 30 giugno 2007;
le deliberazioni n. 134/98, n. 181/00, n. 197/02, e n. 64/03 hanno disposto l'applicazione di agevolazioni tariffarie destinate alle popolazioni colpite da eventi sismici;
gli esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione n. 135/07, hanno fornito informazioni in virtu' delle quali risultano ancora attive forniture di energia elettrica destinate a utenze colpite da eventi sismici di cui alle citate deliberazioni;
l'Autorita' intende rivedere il sistema di agevolazione per le popolazioni colpite da eventi calamitosi quali quelli sopra richiamati, nell'ambito del procedimento in corso relativo alla riforma dei meccanismi di tutela sociale.
Considerato che:
con deliberazione n. 76/07 l'Autorita' ha modificato, a valere dal 1° luglio 2007, le modalita' di esazione della componente tariffaria A6 di cui al comma 52.2, lettera e), del TIT (di seguito: componente A6);
le aliquote vigenti della componente A6 sono state dimensionate per garantire la restituzione delle somme anticipate da altri conti di gestione al Conto finanziato dalla medesima componente A6 (di seguito: Conto A6), ai sensi di quanto disposto con deliberazione n. 132/06, entro la competenza dell'anno 2007;
il richiamato termine di restituzione delle somme anticipate, date le esigenze dei conti di gestione creditori verso il Conto A6, appare derogabile;
sulla base delle informazioni rese disponibile dalla Cassa, dal GSE e da Terna, l'attuale stima degli oneri in capo al Conto di cui all'art. 70 del TIT, finanziato dalla componente UC5, applicata ai clienti del mercato vincolato, e' in linea con il gettito fino ad ora raccolto;
ai sensi del comma 25.3 del TIV, l'Acquirente unico a partire dal 1° luglio 2007 e' assoggettato al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 47 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, rendendo in ogni caso non piu' necessaria l'applicazione della componente UC5 a partire dal 1° luglio 2007;
con la deliberazione n. 249/06 l'Autorita' ha aggiornato, per l'anno 2007, il prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92 (di seguito: CEC);
la deliberazione n. 249/06 ha definito il valore di acconto del CEC per l'anno 2007 e ha previsto di definire, con successivo provvedimento, il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalita';
con una serie di dispositivi di sentenza resi in data 9 maggio 2007 il TAR Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da numerose societa' avverso la deliberazione n. 249/06, disponendone l'annullamento;
ad oggi il TAR Lombardia non ha ancora reso note le sentenze complete di motivazioni, e dalla lettura dei dispositivi non e' possibile valutare l'eventualita' di presentare appello al Consiglio di Stato per la riforma di dette sentenze del TAR Lombardia;
con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05 l'Autorita' ha disposto il riconoscimento degli oneri sostenuti, rispettivamente, negli anni 2002 e 2003, dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2001 e 2002;
gli oneri di cui al precedente alinea hanno trovato copertura attraverso il Conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera m) del TIT, alimentato dall'elemento VE posto a carico dei soli clienti vincolati;
sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa, nel mese di giugno 2005 il gettito raccolto dall'applicazione dell'elemento VE fino a tutto il secondo trimestre dell'anno 2005 era sufficiente a compensare gli oneri riconosciuti con le deliberazioni n. 08/04 e n. 101/05 e pertanto, con la deliberazione n. 133/05, l'elemento VE e' stato fissato pari a zero a partire dal 1° luglio 2005;
alcuni operatori hanno richiesto un ulteriore riconoscimento degli oneri sostenuti per adempiere all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;
con le sentenze n. 2300/07 del 3 maggio 2007, n. 4694/07 del 28 maggio 2007 e n. 4695/07 del 28 maggio 2007, il TAR Lombardia ha annullato gli atti con cui l'Autorita' ha negato l'ulteriore riconoscimento di cui al precedente alinea;
l'esecuzione delle sentenze sopra citate comporta un onere di circa 120 milioni di euro a carico dei clienti finali, attualmente non disponibile presso il Conto oneri per certificati verdi;
l'Autorita' sta valutando l'eventualita' di presentare appello al Consiglio di Stato per l'annullamento delle citate sentenze del TAR Lombardia.
Ritenuto opportuno:
determinare il valore degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED in continuita' con quanto previsto in precedenza per gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT, relativamente alle tipologie contrattuali rientranti nel regime di maggior tutela in coerenza con quanto disposto dal comma 5.2 del TIV;
aggiornare la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata, a partire dal terzo trimestre 2007, alla maggior tutela, adeguando conseguentemente il valore degli elementi PE e PD;
mantenere invariato il livello della componente UC1, coerentemente con l'obbiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, di pertinenza del mercato vincolato;
fissare pari a zero il valore del corrispettivo PPE, in quanto di pertinenza della maggior tutela;
fissare il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV, su base mensile, differenziato per fasce orarie, per i mesi da luglio a settembre 2007;
sospendere transitoriamente, per il trimestre luglio-settembre 2007, le offerte di tipo biorario per le utenze in bassa tensione, in ragione della transizione verso una piu' capillare rilevazione dei consumi dei clienti finali in bassa tensione sulla base delle fasce orarie stabilite dall'Autorita', uniformemente sul territorio nazionale;
che gli esercenti siano chiamati a fornire un'adeguata informativa ai clienti in merito a quanto indicato al precedente punto;
in vista delle rideterminazioni connesse alle incertezze di attribuzione dei prelievi richiamate in premessa, prorogare cautelativamente di 4 mesi il termine di cui al punto 2 della deliberazione n. 162/06;
dare continuita' di applicazione alle condizioni agevolate previste dall'art. 73 del TIT, definendo una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui al medesimo art. 73 del TIT, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita;
che la disciplina transitoria garantisca la sostanziale continuita' di effetti anche per i clienti che beneficiano della componente compensativa di cui all'art. 73 del TIT che al 30 giugno 2007 risultino clienti del mercato vincolato e che non abbiano stipulato un contratto sul libero mercato con effetti dal 1° luglio 2007;
prevedere che, nel periodo di vigenza della disciplina transitoria di cui al precedente punto, gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita indicati alla lettera b), comma 73.3 del TIT, per il trimestre luglio-settembre 2007, siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1, del TIT in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
in attesa della riforma del sistema di tutela sociale nell'ambito del servizio elettrico, dare continuita' alle agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da eventi sismici, procedendo con una revisione della struttura di tali agevolazioni che ne garantisca la compatibilita' con le modifiche introdotte al sistema tariffario a partire dal 1° luglio 2007;
in attesa della pubblicazione delle motivazioni delle sentenze di annullamento della deliberazione n. 249/06, i cui effetti potrebbero portare ad un rilevante aumento degli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, disporre prudenzialmente un primo aumento della componente A3;
non reintrodurre l'elemento VE nel nuovo contesto del settore della vendita dell'energia elettrica in vigore dal 1° luglio 2007, soprattutto in considerazione del fatto che gli oneri richiesti sono relativi alla vendita di energia elettrica al mercato vincolato negli anni 2003 e 2004, rinviando ad un successivo provvedimento le opportune decisioni;
aggiornare la componente A6, prevedendo che la completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a favore del Conto A6 da parte di altri conti, possa essere conclusa entro il terzo trimestre 2008;
rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle eventuali modalita' di ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia n. 2300/07 del 3 maggio 2007, n. 4694/07 del 28 maggio 2007 e n. 4695/07 del 28 maggio 2007;
sopprimere la componente UC5 di cui al comma 1.1 del TIT a partire dal 1° luglio 2007 e porre pari a zero il corrispettivo di cui all'art. 47 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
aggiornare e pubblicare l'Allegato C della deliberazione n. 110/07, coerentemente con le disposizioni introdotte dal TIV.

Delibera

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del TIT e all'art. 1 del TIV.
 
Art. 2. Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior
tutela

1. I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.
2. I valori del corrispettivo PED per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento.
 
Art. 3. Modificazioni del TIT e disposizioni alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico

1. La componente UC5 di cui al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, nonche' tutti riferimenti a tale componente contenuti nel medesimo provvedimento sono soppressi a far data dal 1° luglio 2007.
2. La Cassa, entro centoventi giorni dalla data del presente provvedimento, fornisce all'Autorita' informazioni dettagliate circa le risorse, raccolte e disponili, di competenza del Conto di cui all'art. 70 del TIT.
3. Il termine per la completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a favore del Conto A6 da parte di altri conti, di cui all'art. 3, comma 5, punto ii, della deliberazione n. 132/06, e' prorogato al terzo trimestre 2008.
 
Art. 4.
Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06

1. A far data dal 1° luglio 2007, il corrispettivo di cui all'art. 47 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e' fissato pari a zero. Tutti i valori di cui alla tabella 1 del medesimo provvedimento sono posti pari a zero.
 
Art. 5.
Aggiornamento delle componenti A, UC ed MCT

1. I valori delle componenti A, UC ed MCT, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007 sono fissati come indicato nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 5 allegate al presente provvedimento.
 
Art. 6.
Prezzo per il servizio di salvaguardia

1. Il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007 e' fissato nella tabella 6 allegata al presente provvedimento.
 
Art. 7.
Disposizioni transitorie in materia di regimi tariffari speciali

1. Per il trimestre luglio-settembre 2007, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 73.3 del TIT, i corrispettivi per il servizio di vendita previsti dal comma 73.5 sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella tabella 7 allegata al presente provvedimento.
2. Qualora un cliente rientrante nella disciplina di cui all'art. 73 del TIT risulti fornito in regime di salvaguardia ai sensi di quanto disposto dal TIV, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, il corrispettivo per il servizio di vendita previsti dal comma 73.5 e' pari alle condizioni economiche applicate dall'esercente il servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 14 del TIV, a condizione che il medesimo esercente la salvaguardia si avvalga del diritto di cui al comma 23.1 del TIV.
 
Art. 8. Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per le popolazioni
colpite da eventi sismici

1. A far data dal 1° luglio 2007, l'entita' delle agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da eventi sismici, disciplinate dalle deliberazioni n. 134/98, n. 181/00, n. 197/02 e n. 64/03, per tutta la durata dello stato di emergenza, e' determinata secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.
2. Per i clienti titolari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, indipendentemente dalla potenza impegnata, si applicano i corrispettivi previsti dalla tariffa D2T con:
i) componenti pgreco1(D2(deponente)T), pgreco2(D2(deponente)T), pgreco3(D2(deponente)T), di cui al comma 3.2 della deliberazione n. 135/07, poste pari a zero;
ii) componenti A2, A3, A4, A5, A6, poste pari a zero;
iii) componenti UC1, UC3, UC4 ed MCT, poste pari a zero;
iv) corrispettivo PED di cui al comma 7.1 del TIV, ridotta di 1,10 centesimi di euro/kWh;
3. I clienti di cui al precedente comma 2 sono inclusi nel servizio di maggior tutela di cui all'art. 5 del TIV.
4. Per i clienti titolari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, controparti di contratti diversi da quelli di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, si applicano:
i) i corrispettivi per il servizio di distribuzione previsti dall'opzione tariffaria applicata, ridotti a un quarto;
ii) la componente tariffaria TRAS di cui all'art. 5 del TIT, ridotta a un quarto;
iii) le componenti tariffarie MIS1 e MIS3, di cui al comma 39.1 del TIT, ridotte a un quarto;
iv) le componenti A2, A3, A4, A5, A6, poste pari a zero;
v) le componenti UC1, UC3, UC4, UC6 e MCT, poste pari a zero.
 
Art. 9.
Disposizioni finali

1. La tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07 e' sostituita con la tabella 8 allegata al presente provvedimento.
2. Il termine per l'erogazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 162/06 e' prorogato di quattro mesi.
3. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal 1° luglio 2007, salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, la cui entrata in vigore e' prevista dalla data di prima pubblicazione del presente provvedimento.
4. L'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 e l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati, successivamente al 1° luglio 2007, sul sito internet dell'Autorita'.
Roma, 27 giugno 2007
Il presidente: Ortis
 
----> Vedere Tabelle da pag. 65 a pag. 71 <----
 
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