Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 13 giugno 2007
Tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007. (Deliberazione n. 135/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2007;
Visti:
la direttiva europea 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/2007);
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 novembre 1998, n. 134/98 (di seguito: deliberazione n. 134/98);
la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 264/01;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 197/02 (di seguito: deliberazione n. 197/02);
la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2002, n. 199/02;
la deliberazione dell'Autorita' 23 gennaio 2003, n. 5/03 (di seguito: deliberazione n. 5/03);
la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 64/03 (di seguito: deliberazione n. 64/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/06;
la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2007, n. 203/06;
la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);
la deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 2007, n. 24/07;
la deliberazione dell'Autorita' 3 maggio 2007, n. 106/07 (di seguito: deliberazione n. 106/07);
il documento per la consultazione 18 gennaio 2007 recante «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dal 1° luglio 2007»;
il documento per la consultazione 21 maggio 2007 recante «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dal 1° luglio 2007 - Proposta finale».
Considerato che:
la direttiva europea 2003/54/CE prevede che a valere dal 1° luglio 2007, tutti i clienti finali siano clienti idonei;
il sistema tariffario per l'erogazione del servizio elettrico per le utenze domestiche in bassa tensione prevede tuttora l'applicazione di tariffe differenziate D2 e D3 che, includendo una sovvenzione incrociata tra clienti relativamente alla componente a copertura dei costi acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica (componente tariffaria CCA e componente tariffaria CAD), risulta incompatibile con il completamento del processo di liberalizzazione previsto per il 1° luglio 2007;
le tariffe D2 e D3 non prevedono attualmente la separata evidenza di un corrispettivo, corrispondente all'elemento \sigma 1 \,(cov), a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
la struttura delle attuali tariffe D2 e D3 garantisce una tutela generalizzata per i clienti domestici con non piu' di 3 kW di potenza e consumi medio bassi, nell'abitazione di residenza anagrafica;
non si e' ancora completato il processo di definizione del quadro normativo di riferimento per la riforma del sistema di tutela sociale, destinato a subentrare alla tutela generalizzata di cui al precedente punto;
il decreto legislativo n. 26/2007 ha confermato i criteri di tassazione per le utenze domestiche, in particolare mantenendo una scaglionatura dei corrispettivi e la distinzione tra i clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW e gli altri clienti domestici;
la componente tariffaria UC1, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, e' attualmente applicata ai soli clienti del mercato vincolato;
i costi a carico di Terna per l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, sono coperti tramite l'applicazione della componente tariffaria UC5 per i clienti del mercato vincolato e tramite l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 47 della deliberazione n. 111/06, per i clienti del mercato libero;
con deliberazione n. 275/06 l'Autorita' ha previsto che la validita' delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche terminasse al 30 giugno 2007;
le deliberazioni n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03 ha disposto l'applicazione di tariffe speciali destinate alle popolazioni colpite da eventi sismici e dall'attivita' vulcanica dell'Etna di cui alle medesime deliberazioni; e che il periodo di applicazione di tali tariffe speciali e' collegato alla durata dello stato di emergenza dichiarato dalle autorita' competenti;
nell'ambito del processo di consultazione di cui al richiamato documento del 21 maggio 2007, e' stata segnalata da un operatore la necessita' di precisare le modalita' applicative delle citate tariffe speciali successivamente al 1° luglio 2007;
Ritenuto opportuno:
procedere ad una revisione della struttura della tariffa di fornitura dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche che ne garantisca la compatibilita' con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico del 1° luglio 2007, prevedendo una piu' chiara distinzione tra le componenti tariffate, relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le componenti relative alla vendita dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;
prevedere che la revisione attuata con il presente provvedimento abbia carattere transitorio, in attesa della definizione di un nuovo sistema di tutela sociale, sostitutivo della tutela generalizzata garantita attualmente dalla tariffa D2;
prevedere che la riforma non comporti modifiche radicali della attuale struttura tariffaria per l'utenza domestica, cosi' da renderla compatibile con i tempi necessari per l'adattamento dei sistemi di fatturazione da parte delle imprese distributrici di energia elettrica;
per la medesima ragione di cui al precedente punto, mantenere la componente UC6 inglobata nelle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura applicate ai clienti domestici, rinviando la sua esplicitazione all'intervento di riforma complessiva del sistema tariffario domestico che si accompagnera' alla richiamata revisione del sistema di tutela sociale;
prevedere una rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle componenti A2, A3, A4, A5 e UC4 tale da contenere la variazione di spesa per la generalita' dell'utenza domestica dovuta alla revisione della struttura tariffaria;
rinviare ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/07, la definizione della disciplina sostitutiva dell'attuale regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, riferita ai costi attualmente coperti tramite le componenti CCA/CAD, \sigma 1 \,(cov) e UC1;
eliminare la possibilita' di proporre opzioni ulteriori domestiche successivamente al 1° luglio 2007, anche in coerenza con quanto gia' previsto per le utenze non domestiche;
attendere la definizione dell'assetto normativo dell'attivita' di vendita dell'energia elettrica successivamente al 1° luglio 2007, prima di definire strutture tariffarie destinate ai clienti domestici, articolate su due o piu' raggruppamenti orari;
raccogliere maggiori informazioni sull'attuale estensione dell'ambito di applicazione dei benefici tariffari di cui alle deliberazioni n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03, prima di procedere ad emanare le eventuali disposizioni applicative che si rendessero necessarie a partire dal 1° luglio 2007;

Delibera:

Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato.
 
Art. 2.
Ambito oggettivo

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi previsti dalle tariffe destinate ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione di cui al comma 2.2, lettera a) del Testo integrato, a partire dal 1° luglio 2007, per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilita':
a) trasmissione dell'energia elettrica;
b) distribuzione dell'energia elettrica;
c) misura dell'energia elettrica.
 
Art. 3.
Tariffe D1T, D2T, D3T

----> Vedere Tariffe a pag. 7 <----
 
Art. 4. Perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2T
e D3T per il secondo semestre dell'anno 2007

4.1 Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera f) del Testo integrato, e' pari a:

RD(base)T = RA(base)T - RE(base)T

dove:
RD(base)T e' l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe D2T e D3T, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007;
RA(base)T rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della tariffa D1(base)T, di cui al comma 3.1 del presente provvedimento, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2(base)T e D3(base)T con riferimento al numero medio di punti di prelievo, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione; tali ricavi sono calcolati al netto di una quota parte dell'elemento (sigma)1(mis), pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno, destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 275/06;
RE(base)T rappresenta il livello dei ricavi effettivi, relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, che l'impresa distributrice ha conseguito dall'applicazione delle tariffe D2T e D3T, senza sconti o abbuoni, con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione.
 
Art. 5

Esazione delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e UC4

5.1 Con decorrenza 1° luglio 2007, ai clienti finali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a) del Testo integrato, le componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e la componente UC4 sono applicate con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, differenziate per scaglioni di consumo. Gli scaglioni di consumo sono riportati nella tabella 5 allegata al presente provvedimento.
 
Art. 6.
Disposizioni finali

6.1 A valere dal 1° luglio 2007, sono abrogate le disposizioni di cui ai commi da 24.1 a 24.7 del Testo integrato, all'art. 25 e all'art. 48 del Testo integrato, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con il presente provvedimento.
6.2 Gli esercenti che alla data del presente provvedimento applicano a uno o piu' clienti finali le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorita' n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03, forniscono all'Autorita', entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
a) informazioni aggiornate relative al numero e alla tipologia di appartenenza delle utenze a cui vengono riconosciute le tariffe speciali di cui a ciascuno dei richiamati provvedimenti;
b) copia della documentazione attestante il titolo dei clienti di cui alla precedente lettera ad ottenere le richiamate tariffe speciali.
6.3 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (http://www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 13 giugno 2007
Il presidente: Ortis
 
----> Vedere Allegato a pag. 8 <----
 
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