Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 giugno 2007
Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attivita' materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2 comma 12, lettera m), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 141/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007;
Visti:
il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001) recante il regolamento delle procedure istruttorie dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), a norma dell'art. 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/1995;
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa come successivamente modificata ed integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2002, n. 118/02, in materia di organizzazione degli uffici, della struttura e delle qualifiche dirigenziali della Cassa;
la deliberazione dell'Autorita' 12 novembre 2003, n. 131/03, recante modifiche alla organizzazione degli uffici della Cassa;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 180/05, recante determinazioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa;
la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa;
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995 prevede, tra l'altro, che l'Autorita' «valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio»;
l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001 definisce, tra l'altro, le modalita' procedurali di svolgimento della predetta attivita' di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995;
l'attivita' di cui al precedente alinea e' una funzione complessa che involge l'esercizio di prerogative tipicamente pubblicistiche e di compiti propri dell'Autorita', richiedendo, allo stesso tempo, lo svolgimento di estese attivita' materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali ad eventuali interventi di competenza dell'Autorita' medesima;
l'apertura del mercato della vendita ai clienti finali nel settore dell'elettricita' e del gas ha comportato un considerevole incremento del contenzioso tra il cliente finale medesimo e il fornitore, nonche' l'inoltro di richieste di informazioni sempre piu' numerose da parte del cliente finale che non traggono origine da un previo contenzioso con il gestore, ne' sono destinate a essere oggetto di provvedimenti dell'Autorita';
in particolare, negli ultimi anni, il numero di reclami, istanze e segnalazioni, anche a carattere meramente informativo e non contenzioso, ha evidenziato un incremento medio annuo di circa il 35 %;
l'Autorita' ha l'esigenza di garantire la funzionalita' del sistema di gestione dei reclami ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995 anche nella delicata fase di completa apertura del mercato della vendita ai clienti finali, salvaguardando le esigenze di imparzialita' e di efficacia della funzione nonche' le garanzie dei privati interessati;
vi e' il concreto rischio che l'efficacia di tale funzione di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni sia pregiudicata dalla distrazione delle risorse e delle competenze a cio' dedicate allo svolgimento di attivita' materiali, informative e conoscitive, preparatorie e strumentali alla citata attivita' di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995;
per evitare tale rischio, occorre avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente alinea di una organizzazione pubblica che assicuri idonee garanzie di competenza ed efficienza;
Considerato, inoltre, che:
nella sua attivita', l'Autorita' tiene conto di criteri di economicita' e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri puo' avvalersi dell'attivita' di altri organi o enti;
per queste ragioni, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per il prossimo triennio, l'Autorita' ritiene opportuno, ai fini dello svolgimento delle attivita' materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995, avvalersi della Cassa;
la Cassa, infatti, ai sensi del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, esercita attivita' funzionali agli interessi generali curati dall'Autorita' ed in particolare le attivita' richieste dall'Autorita' medesima nel quadro generale di collaborazione prevista dall'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995;
la Cassa e' altresi' un soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attivita' dell'Autorita';
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui alla presente deliberazione, l'Autorita' esercita sulla Cassa, quale ente strumentale, un'attivita' di vigilanza;
sia opportuno che le attivita' di cui ai precedenti alinea e il loro svolgimento siano regolate da criteri appositamente individuati in un regolamento organizzativo;
Ritenuto opportuno:
affidare le attivita' materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'esercizio della funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995 alla Cassa in quanto soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attivita' dell'Autorita';
predisporre, sentita la Cassa, un Regolamento che definisca i criteri e le modalita' operative per lo svolgimento da parte della Cassa medesima delle predette attivita';
definire le modalita' di copertura degli oneri economici sostenuti dalla Cassa per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita';

Delibera:

1. di avvalersi, in via sperimentale e per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2008, della Cassa al fine dello svolgimento di attivita' materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali per l'esercizio della funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995 con riguardo ai clienti finali;
2. di adottare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e sentita la Cassa, un Regolamento che definisca i criteri e le modalita' operative per lo svolgimento da parte della Cassa delle predette attivita';
3. di definire, mediante un successivo provvedimento, la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa per le attivita' di cui alla presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita';
4. di prevedere che le attivita' oggetto di avvalimento, previa adozione del Regolamento di cui al precedente punto 2, siano svolte dalla Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2008;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione e contestualmente trasmetterne copia alla Cassa per i seguiti di competenza.
Roma, 22 giugno 2007
Il presidente: Ortis
 
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