Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 giugno 2007
Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007. (Deliberazione n. 156/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/1999;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 4/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/2004);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006, e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006;
la deliberazione dell'Autorita' 3 maggio 2007, n. 106/2007, recante avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dal 1° luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 106/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 13 giugno 2007, n. 135/2007, recante tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 135/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/2007;
il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/2007, recante «Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria».
Considerato che:
la direttiva prevede che, a partire dal 1° luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie «cliente vincolato»;
l'art. 3 della direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio universale ed al servizio pubblico, prevedendo:
a) al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinche' tutti i clienti civili e, ove ritenuto necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli;
b) al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;
gli articoli 15 e 30 della direttiva stabiliscono che le imprese distributrici, qualora alimentino attraverso le loro reti piu' di 100.000 clienti finali e che non si trovino nella condizione di piccoli sistemi isolati, sono obbligate ad una separazione societaria tra attivita' di distribuzione ed attivita' non connesse ad essa, in particolare quella di vendita di energia elettrica; e che l'emanazione della conseguente normativa nazionale per l'attuazione del citato obbligo non puo' essere posposta oltre il 1° luglio 2007.
Considerato, inoltre, che:
l'art. 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 stabilisce misure immediate con decorrenza 1° luglio 2007 per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, in attesa del completo recepimento della direttiva ancora da implementare nell'ordinamento nazionale;
tra le predette misure immediate si dispone, superando il precedente assetto del mercato vincolato, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dal 1° luglio 2007 sino al completo recepimento della direttiva, che prevede:
a) al comma 1, la separazione societaria tra, da un lato, l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e, dall'altro, l'attivita' di vendita di energia elettrica ai diversi settori di mercato al dettaglio, vale a dire ai clienti nel mercato libero ed a quelli controparti di contratti di fornitura di energia elettrica conclusi al di fuori di esso in qualita' di clienti oggetto di specifiche tutele, nonche' i diversi obblighi di separazione societaria ricadenti sulle imprese distributrici in ragione della numerosita' dei clienti connessi alle proprie reti e le relative tempistiche attuative;
b) al comma 2, che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un fornitore diverso dalla impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale;
c) al medesimo comma 2, un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connessi in bassa tensione che viene istituito come servizio specifico di vendita ai clienti finali (di seguito: servizio di maggior tutela), contemplando altresi' che l'erogazione del servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici, anche attraverso apposite societa' di vendita se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria di cui alla precedente lettera a); e che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica oggetto di tale servizio continui ad essere svolta dalla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico);
d) al comma 3, che l'Autorita' regoli le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, tra cui quelle economiche e di qualita' commerciale, in linea con le previsioni della direttiva che sancisce il diritto dei clienti di cui alla precedente lettera c) a fruire del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli; e che tali condizioni siano obbligatoriamente proposte dalle imprese di distribuzione o di vendita nelle offerte commerciali ai medesimi clienti;
e) al medesimo comma 3, accanto alle condizioni di erogazione del servizio di cui alla precedente lettera d), siano anche definiti dall'Autorita' ed indicati ai clienti finali prezzi di riferimento delle forniture di maggior tutela, individuati rispetto ai costi effettivi di erogazione del servizio;
f) al comma 4, un regime di salvaguardia per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero (di seguito: servizio di salvaguardia);
g) al medesimo comma 4, che una prima fase transitoria del servizio di salvaguardia venga assicurata transitoriamente dalle imprese distributrici o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese a garanzia della continuita' della fornitura ai clienti finali, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori; e che tale fase transitoria trovi il suo superamento con l'aggiudicazione del medesimo servizio attraverso procedure concorsuali per aree territoriali disposte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita';
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali.
Considerato, inoltre, che:
il TIT disciplina l'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica ai clienti finali, nonche' la vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, per il periodo di regolazione 2004-2007; e che tale mercato non puo' essere mantenuto in operativita' oltre il 30 giugno 2007;
la deliberazione n. 135/2007 definisce le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007; e che con la medesima deliberazione vengono operati una chiara distinzione tra, da un lato, le componenti oggetto di «tariffa», relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e, dall'altro, le componenti relative ad acquisto, commercializzazione e dispacciamento dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono invece da dinamiche di mercato, garantendo la compatibilita' con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico all'1 luglio 2007;
la medesima deliberazione n. 135/2007 rinvia ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/2007, la definizione della disciplina sostitutiva della regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato o del segmento di mercato sostitutivo del mercato vincolato dal 1° luglio 2007.
Considerato, inoltre, che:
la deliberazione n. 106/2007 ha avviato un procedimento per l'emanazione di provvedimenti dell'Autorita' aventi ad oggetto la disciplina, a partire dal 1° luglio 2007, dei regimi di tutela previsti per i clienti civili e gli altri clienti finali e le relative condizioni economiche di erogazione; e che tale procedimento deve ora essere ri-orientato per tener conto delle misure immediate rivenienti da disposizioni di normativa primaria emanata a seguito di necessita' ed urgenza per rendere effettivo il nuovo assetto della vendita di energia elettrica dal 1° luglio 2007;
conseguentemente, i provvedimenti dell'Autorita' in esito al predetto procedimento assumono carattere di urgenza e devono essere resi operativi entro il 1° luglio 2007.
Considerato, inoltre, che:
ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, le imprese distributrici o le societa' di vendita collegate alle medesime, se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria, possono approvvigionarsi di energia elettrica liberamente sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
relativamente all'erogazione del servizio di salvaguardia ai clienti finali che al 1° luglio 2007 risultano sprovvisti di un venditore nel mercato libero possono insorgere criticita' o impossibilita' di natura tecnica quanto al loro passaggio al nuovo regime di fornitura, anche in ragione dell'imminenza del 1° luglio 2007, data in cui l'erogazione del servizio deve avere inizio; e che tali criticita' riguardano, in particolar modo, le difficolta' riscontrabili dagli esercenti la salvaguardia in ordine all'approvvigionamento autonomo di energia elettrica all'ingrosso, la capacita' di formulare corretti programmi di prelievo di energia elettrica relativo ai clienti finali e la possibilita' di attivare contratti di dispacciamento per i clienti in salvaguardia.
Considerato, infine, che:
l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 dispone che l'Autorita' definisca le modalita' con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
in considerazione dell'estinzione del mercato vincolato e della costituzione del servizio di maggior tutela, la destinazione dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della deliberazione n. 34/2005 va adeguata per tener conto del mutato assetto degli esercenti e delle condizioni economiche a presidio del servizio di maggior tutela;
le disposizioni relative al servizio di maggior tutela e al servizio di salvaguardia non devono alterare la concorrenza, ne' creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi.
Ritenuto necessario:
coerentemente con la completa liberalizzazione della domanda nel settore elettrico e dei principi della direttiva, attuare una evoluzione del mercato al dettaglio in cui viene superata la nozione di tariffa di vendita dell'energia elettrica che caratterizza il prezzo massimo a tutela di utenti e consumatori praticata da un soggetto che eroga un servizio in esclusiva, quale quello sin qui previsto per i clienti del mercato vincolato;
conseguentemente, sia definito un nuovo sistema di tutele specifiche per alcune classi di clienti, tipicamente quelli dotati di minor potere contrattuale nel mercato, dove la protezione dei medesimi avviene attraverso l'erogazione di un servizio di maggior tutela a condizioni standard di prezzi e qualita' definite dall'Autorita' sulla base di criteri di mercato;
prevedere la regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1° luglio 2007, definendo altresi' le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti ammessi a tale servizio e che sono tali da:
a) assicurare ai clienti finali serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela la fornitura di energia elettrica ad una qualita' specifica ed a prezzi ragionevoli;
b) rispecchiare i costi del servizio, cosi' da non alterare la concorrenza ne' creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi;
definire, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dall'Acquirente unico agli esercenti il servizio:
a) il riconoscimento, da parte degli esercenti, dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti in maggior tutela;
b) una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell'equilibrio finanziario dell'Acquirente unico, in analogia con quanto ad oggi disciplinato per il mercato vincolato;
prevedere direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia, anche alla luce dei principi di pubblicita' e non discriminatorieta' delle condizioni economiche che gli stessi esercenti sono tenuti a offrire ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in modo tale che si pervenga ad un regime di salvaguardia in cui vigono prezzi liberamente definiti ma sorvegliati dall'Autorita' per l'espletamento delle proprie funzioni di tutela generale di utenti e consumatori disposte dalla legge n. 481/1995;
definire disposizioni in materia di misura e disponibilita' dei dati, in particolare per la gestione dei contratti di fornitura, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.
Ritenuto opportuno:
prevedere, ai fini di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia, obblighi di tipo informativo in capo agli esercenti i servizi sia nei confronti dell'Autorita' che dei clienti finali serviti;
definire un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007, durante il quale gli esercenti il servizio di salvaguardia possono approvvigionarsi dall'Acquirente unico a condizioni definite dall'Autorita' che tengono conto del carattere di temporaneita' e straordinarieta' della fornitura di tale servizio;
rinviare a successivi provvedimenti, integrativi del presente, l'adeguamento delle modalita' di ritiro dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 34/2005 e la definizione dei meccanismi relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti di maggior tutela, le modalita' di definizione dei meccanismi di conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela nonche' le modalita' di definizione dei meccanismi di conguaglio, successivamente alla determinazione dell'energia elettrica effettivamente prelevata, tra l'Acquirente unico e gli esercenti la salvaguardia che si avvalgono del diritto di cui al precedente alinea.
Ritenuto necessario:
date la complessita' della riforma dell'assetto della vendita di energia elettrica a causa dell'introduzione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia e l'esigenza di evitare soluzioni di continuita' delle forniture nei diversi segmenti di mercato al dettaglio, definire un primo insieme di misure urgenti con decorrenza luglio 2007 in vigore fino al completo recepimento della direttiva, atte ad avviare la citata riforma ma che potranno essere integrate in ragione di quanto indicato al precedente alinea e delle esigenze che si verranno a creare nei primi mesi di operativita' delle medesime;
per conferire chiarezza alla disciplina dell'Autorita' di riforma dell'assetto, provvedere a definire un Testo Integrato della Vendita di energia elettrica o TIV, anche in ragione del fatto che tali norme si rivolgono ad una clientela diffusa che, affrontando per la prima volta il mercato libero, necessita di conoscere in maniera sinottica il sistema regolatorio a presidio delle proprie tutele;

Delibera:

1. Di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, denominato Testo Integrato Vendita o TIV, al presente provvedimento di cui il medesimo Allegato forma parte integrante e sostanziale.
2. Di conferire mandato, coerentemente con il disposto della deliberazione n. 106/2007, al direttore della Direzione Mercati dell'Autorita' per:
a) monitorare l'effettiva costituzione del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica al dettaglio dal 1° luglio 2007, come riformato ai sensi del presente provvedimento, e l'ordinato svolgimento delle attivita' dei diversi operatori in tale contesto nei riguardi dei clienti finali, anche ai fini di istruire eventuali provvedimenti di manutenzione, di integrazione e di consolidamento di tale assetto;
b) avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, con l'obiettivo di identificare opportuni indicatori per il monitoraggio del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti dotati di minore forza contrattuale;
c) assicurare, in collaborazione con la Direzione Tariffe dell'Autorita', un adeguato raccordo tra i meccanismi del sistema tariffario per il mercato vincolato operativo sino al 30 giugno 2007 compreso e la disciplina regolatoria del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica introdotta dal TIV con decorrenza 1° luglio 2007.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico ed al Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee.
4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 27 giugno 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA
DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI
CLIENTI FINALI Al SENSI DEL DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 2007 N. 73/07

- DECORRENZA 1 LUGLIO 2007 -
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, ed all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonche' le seguenti definizioni:
- ambito territoriale e' l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
- cliente avente diritto al servizio di maggior tutela e' il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- cliente avente diritto al servizio di salvaguardia e' il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- cliente del mercato libero e' il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
- cliente in maggior tutela e' il cliente finale cui e' erogato il servizio di maggior tutela;
- cliente in salvaguardia e' il cliente finale cui e' erogato il servizio di salvaguardia;
- componente UC1 e' il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) e' il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela;
- corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento) e' il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) e' il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- elemento PD (prezzo dispacciamento) e' l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- elemento PE (prezzo energia) e' l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- esercente la maggior tutela e' il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela;
- esercente la salvaguardia e' il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di salvaguardia;
- parametro PD(deponente)F (prezzo dispacciamento per fascia) e' la stima della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- parametro PD(deponente)M (prezzo dispacciamento monorario) e' la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- parametro PE(deponente)F (prezzo energia per fascia) e' la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- parametro PE(deponente)M (prezzo energia monorario) e' la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- piccole imprese sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- prezzo di riferimento e' il prezzo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- servizio di maggior tutela o maggior tutela e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- servizio di salvaguardia o salvaguardia e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007.
- Direttiva 2003/54/CE e' la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- legge n. 481/95 e' la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- decreto-legge 18 giugno 2007 e' il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- deliberazione n. 158/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 ottobre 1999, n. 158/99;
- deliberazione n. 78/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 27 maggio 2004, n. 78/04;
- deliberazione n. 111/06 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- deliberazione n. 152/06 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06;
- deliberazione n. 292/06 e' la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2006, n. 292/06;
- deliberazione n. 144/07 e' la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/07;
- TIT (Testo integrato trasporto) e' il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- TIV (Testo integrato vendita) e' il presente provvedimento.
Articolo 2
Ambito oggettivo

2.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in attesa del completo recepimento della Direttiva 2003/54/CE, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto:
a) la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia;
b) alcune delle modalita' con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la gestione dei contratti di fornitura.

2.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresi' disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali.

2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, lettera a), si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:
a) punti di prelievo nella titolarita' di clienti finali domestici, da cui e' prelevata energia elettrica per alimentare:
i) applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;
ii) applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purche' l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui e' prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi o provvedimenti;
c) punti di prelievo in bassa tensione per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui e' prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi o provvedimenti;
e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;
f) punti di prelievo in alta ed altissima tensione.
Articolo 3
Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

3.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.

3.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma 3.1. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
Articolo 4
Attivazione del servizio di maggior tutela
e del servizio di salvaguardia

4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:
a) l'esercente la maggior tutela e' titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
b) l'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.

4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti ai clienti in salvaguardia l'esercente la salvaguardia e' titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento, salvo quanto disposto all'articolo 23.

4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o piu' punti di prelievo nella propria titolarita', l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2;
b) nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2 e a darne tempestiva comunicazione rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.

4.4 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela puo' richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio e si puo' avvalere dell'esercente la maggior tutela per l'inoltro della comunicazione del recesso con le modalita' di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 144/07.

4.5 A partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, e' attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale e' servito al di fuori del mercato libero.

4.6 L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente e' servito nel servizio di maggior tutela, definito all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorita' nel TIV.

4.7 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando:
a) che il cliente e' servito nel servizio di salvaguardia, definito all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni e prezzi liberamente determinati dall'esercente medesimo previamente resi pubblici e non discriminatori;
b) che l'esercente la salvaguardia e', ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, l'impresa distributrice o la societa' di vendita collegata a tale impresa e che, successivamente agli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, il servizio di salvaguardia sara' definito attraverso procedure concorsuali per aree territoriali;
c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia, secondo quanto disposto dal comma 15.1, lettera b).
TITOLO 2

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI
CLIENTI FINALI
Articolo 5
Ambito di applicazione

5.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela e' tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 5.2 almeno le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.

5.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:
a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
b) le piccole imprese, purche' tutti i punti di prelievo nella titolarita' della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

5.3 Ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, l'esercente richiede a ciascun cliente appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, se soddisfa i requisiti di cui alla definizione di piccola impresa.
Articolo 6
Registrazione degli esercenti la maggior tutela

6.1 L'Autorita' pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli esercenti la maggior tutela.

6.2 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente, diverso dall'impresa distributrice, e' tenuto a comunicare all'Autorita' le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici: ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;
b) i riferimenti per il contatto da parte del cliente, indicando il numero di telefono e, se disponibili, i numeri di fax e l'indirizzo e-mail;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale in cui eroga il servizio.

6.3 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente e' altresi' tenuto a comunicare all'Autorita' se il medesimo sia:
a) una societa' di vendita collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice;
b) una societa' di vendita non collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice, della quale tuttavia l'impresa distributrice stessa si avvale per l'erogazione del servizio di maggior tutela.

6.4 Nei casi di cui al comma precedente, la societa' di vendita e' tenuta ad indicare altresi' la ragione sociale della relativa impresa distributrice.

6.5 L'esercente la maggior tutela comunica all'Autorita' le variazioni delle informazioni di cui ai commi 6.2, 6.3 e 6.4 entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.
Articolo 7
Condizioni economiche

7.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 5.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
a) il corrispettivo PED;
b) il corrispettivo PCV, i cui valori sono fissati nella tabella 1;
c) il corrispettivo PPE;
d) la componente UC(deponente)1.

7.2 Il corrispettivo PED e' fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
a) PE;
b) PD.

7.3 L'elemento PE di cui al comma 7.2, lettera a), e' pari a:
a) il prodotto tra il parametro (lambda) ed il parametro PE(deponente)M per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
b) il prodotto tra il parametro (lambda) ed il parametro PE(deponente)F, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3.

7.4 L'elemento PD di cui al comma 7.2, lettera b), e' pari a:
a) il prodotto tra il parametro (lambda) ed il parametro PD(deponente)M per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
b) il prodotto tra il parametro (lambda) ed il parametro PD(deponente)F, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3.
a)

7.5 I valori del parametro (lambda) sono fissati nella tabella 10 del TIT. Gli elementi PE, PD ed i corrispettivi unitari PED e PPE sono pubblicati dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun trimestre.
Articolo 8
Condizioni contrattuali e livelli di qualita'

8.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano, le disposizioni dell'Autorita' in tema di condizioni contrattuali e le prescrizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione in vigore al 30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato.

8.2 Gli esercenti la maggior tutela applicano i livelli di qualita' commerciale di loro competenza previsti dal Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04.
Articolo 9
Prezzi di riferimento

9.1 L'Autorita' definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.

9.2 Il prezzo di riferimento e' fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 11.3 determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.
SEZIONE 2

APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA
Articolo 10
Ambito di applicazione

10.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che e' utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.

10.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonche' per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto tipo approvato ai sensi della deliberazione n. 78/04, in cui alla controparte impresa distributrice subentra l'esercente la maggior tutela.
Articolo 11
Costo di approvvigionamento da parte
degli esercenti la maggior tutela

11.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantita' di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 11.2, e' tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 11.3.

11.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela e' pari, in ciascuna ora, alla quota del prelievo residuo d'area dei clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente sulla base delle modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 118/03.

11.3 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, e' pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
a) la media, ponderata per le rispettive quantita' orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
i) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
ii) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
iii) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela.

11.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 11.3 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera
c) della deliberazione n. 111/06 si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento.

11.5 Con riferimento al comma 11.3, lettera a), punti ii) ed iii), il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese e' pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:
a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.
Articolo 12
Fatturazione e regolazione dei pagamenti

12.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela e' il mese di calendario. T pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

12.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 12.1:
a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 11.2;
b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 11.3, al netto degli oneri di sbilanciamento.

12.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruita' delle comunicazioni di cui al comma 12.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 17.1.
Articolo 13
Obblighi di informazione

13.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorita' e pubblica nel proprio sito internet, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:
a) il prezzo di cui comma 11.3 relativo al mese di competenza;
b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 11.3;
c) la quantita' di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel
mercato di aggiustamento in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
d) la quantita' di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte
del mese di competenza ed in ciascuna zona;
e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;
f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.

13.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorita', con riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalita' dalla medesima stabilite :
a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora di ciascun mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3;
b) le quantita' relative a ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;
c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.

13.3 L'Acquirente unico invia all'Autorita' con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonche' il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre.
TITOLO 3

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
Articolo 14
Ambito di applicazione

14.1 Fino all'operativita' del servizio di salvaguardia definito dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto 18 giugno 2007, ciascun soggetto esercente la salvaguardia e' tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.

14.2 1 clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 5.2.

14.3 Il cliente in salvaguardia ha diritto di recedere dal contratto per il medesimo servizio con un preavviso di un mese.
Articolo 15
Condizioni del servizio di salvaguardia

15.1 Le condizioni economiche applicate ai clienti di cui al comma 14.2 dall'esercente la salvaguardia devono essere:
a) determinate da ciascun esercente in modo tale da riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
b) comunicate a ciascun cliente di cui al comma 14.2, indicando il criterio e le modalita' di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi unitari e, se determinabile in tale momento, il livello di tali corrispettivi;
c) offerte ai clienti finali in maniera trasparente e non discriminatoria.

15.2 L'esercente la salvaguardia e' tenuto ad applicare, per i clienti con punti di prelievo in bassa tensione, le disposizioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione previste dalla deliberazione n. 152/06.

15.3 L'esercente la salvaguardia pubblica mensilmente sul proprio sito internet o, in assenza del sito, in un quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito di competenza dell'esercente e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma in cui detto ambito e' ubicato, le condizioni economiche che intende applicare nel mese successivo a quello della pubblicazione, indicando il criterio e le modalita' di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi unitari e, se determinabile in tale momento, il livello di tali corrispettivi unitari.

15.4 Ai fini della definizione e pubblicazione delle condizioni economiche, l'esercente la salvaguardia e' tenuto a determinare le condizioni economiche con riferimento, nel proprio ambito di competenza, ai clienti che potenzialmente potrebbero usufruire del servizio di salvaguardia, indicando le medesime condizioni con riferimento alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 non comprese nel servizio di maggior tutela.
Articolo 16
Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia

16.1 Ciascun esercente la salvaguardia, diverso dall'impresa distributrice, e' tenuto a comunicare all'Autorita' le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;
b) l'indicazione dell'ambito territoriale in cui eroga il servizio.

16.2 Ciascun esercente la salvaguardia e' tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 16.1 entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.

16.3 Le condizioni economiche di cui al comma 15.1 che l'esercente intende applicare per ciascun mese devono essere comunicate all'Autorita', entro il sest'ultimo giorno del mese precedente, insieme ad una relazione che evidenzi le modalita' e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi.

16.4 Nella medesima comunicazione di cui al comma precedente l'esercente e' tenuto a comunicare:
a) il numero dei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, distinti per tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, con riferimento al mese cui la comunicazione si riferisce;
b) l'energia elettrica prelevata dai punti di cui alla precedente lettera a), riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;
c) le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione.
TITOLO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA
E DISPONIBILITA' DEI DATI
Articolo 17
Comunicazioni per l'energia elettrica destinata
ai clienti in maggior tutela

17.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalita' definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonche' ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 12.3.
Articolo 18
Disposizioni relative alla disponibilita'
delle misure nei punti di prelievo

18.1 L'impresa distributrice e' tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica distinti, nei casi in cui i misuratori lo consentano, per fascia oraria per tutti i punti di prelievo non trattati orari:
a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW;
b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW.

18.2 Per i punti di prelievo trattati orari in bassa tensione si applicano le disposizioni relative alla disponibilita' delle misure previste all'articolo 36 del TIT con riferimento ai punti di prelievo in media tensione.

18.3 L'impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilita' dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dal tentativo di rilevazione di cui al comma 18.1, i dati di cui alla Tabella 2, per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel relativo contratto identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.

18.4 In caso di mancata rilevazione, l'impresa distributrice deve comunicare, ai sensi del comma 18.3, i dati stimati utilizzati ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.
Articolo 19
Disposizioni in materia di programmazione dei misuratori

19.1 Le imprese distributrici sono tenute a predisporre un programma per la modifica dei parametri dei misuratori al fine di pervenire alla piena applicazione dello stesso, entro la fine del mese di ottobre 2007, che consenta, ove compatibile con le caratteristiche dei medesimi misuratori, la rilevazione dell'energia elettrica prelevata separatamente per le fasce orarie F1, F2 e F3 nei punti di prelievo come indicato nel presente articolo.

19.2 Per i misuratori elettromeccanici la modifica dei parametri deve consentire la rilevazione dell'energia elettrica prelevata separatamente per il periodo comprendente la fascia oraria F1, e per il periodo comprendente le fasce orarie F2 e F3 nei punti di prelievo indicati al comma 19.3, lettera a).

19.3 Le imprese distributrici procedono a modificare i parametri dei misuratori con il seguente ordine di priorita':
a) punti di prelievo di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate opzioni tariffarie ulteriori di cui all'articolo 25 del TIT e di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate tariffe del servizio di vendita del mercato vincolato differenziate per le fasce orarie FB1 e FB2 ai sensi del comma 23.2, lettera b), del TIT;
b) punti di prelievo di clienti non domestici diversi da quelli di cui alla lettera a).

19.4 La modifica dei parametri dei misuratori per i punti di prelievo di cui al comma 19.2, e al comma 19.3, lettera a), deve essere completata entro il 30 settembre 2007.

19.5 Le imprese distributrici procedono a modificare i parametri dei misuratori punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 19.3, su richiesta del cliente finale entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della medesima richiesta.

19.6 Nel caso di installazioni successive alle scadenze indicate ai commi 19.1 e 19.4 dei misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, le imprese distributrici sono tenute a provvedere per tali misuratori alle disposizioni di cui al presente articolo al momento dell'installazione o della relativa messa in servizio.
Articolo 20
Recapito del servizio guasti

20.1 Entro il 31 luglio 2007, le imprese distributrici comunicano ad ogni utente del trasporto di punti di prelievo connessi alle proprie reti, uno o piu' recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti e provvedono a segnalarne tempestivamente ogni variazione.

20.2 Ciascun esercente il servizio di vendita riporta nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributrice competente.
TITOLO 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 21
Clienti in maggior tutela e in salvaguardia all'1 luglio 2007

21.1 All'1 luglio 2007, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22:
a) sono clienti in maggior tutela i clienti finali di cui al comma 5.2;
b) sono clienti in salvaguardia i clienti finali di cui al comma 14.2;
purche' siano serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e non abbiano esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall' l luglio 2007.
Articolo 22
Identificazione delle piccole imprese

22.1 L'esercente identifica le piccole imprese richiedendo ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) e serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e che non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall' 1 luglio 2007 le informazioni di cui al comma 5.3, con il seguente ordine di priorita':
a) clienti i cui consumi di energia elettrica nell'anno solare 2006 sono stati maggiori di 100 MWh, entro il 30 settembre 2007;
b) clienti i cui consumi di energia elettrica nell'anno solare 2006 sono risultati compresi tra 30 MWh e 100 MWh, entro il 31 dicembre 2007;
c) altri clienti successivamente al 31 dicembre 2007.

22.2 Fino all'identificazione delle piccole imprese ai sensi del comma 22.1, l'esercente la maggior tutela ammette a titolo provvisorio al medesimo servizio tutti i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) e serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e che non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall'1 luglio 2007.

22.3 Ciascun cliente ammesso a titolo provvisorio al servizio di maggior tutela che, successivamente all'identificazione di cui al comma 22.1, risulta piccola impresa viene ammesso al servizio a titolo definitivo.

22.4 Ciascun cliente ammesso a titolo provvisorio al servizio di maggior tutela che, successivamente all'identificazione di cui al comma 22.1, non risulta piccola impresa e' inserito a decorrere dall'inizio del secondo mese successivo all'identificazione nel servizio di salvaguardia.
Articolo 23
Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia

23.1 Ai fini di consentire un'attivazione del servizio di salvaguardia in grado di garantire la continuita' della fornitura di energia elettrica, per un periodo compreso dall'1 luglio fino al 30 settembre 2007, gli esercenti la salvaguardia hanno diritto a richiedere all'Acquirente unico di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia. In tal caso l'Acquirente unico e' utente del dispacciamento per i corrispondenti punti di prelievo.

23.2 L'esercente la salvaguardia che non intende avvalersi del diritto di cui al comma 23.1, ne da' comunicazione all'Acquirente unico entro la fine di ciascun mese con decorrenza dal secondo mese successivo.

23.3 L'esercente la salvaguardia che si avvale del diritto di cui al comma 23.1, e' tenuto ad approvvigionarsi dell'energia elettrica complessivamente destinata ai clienti in salvaguardia dall'Acquirente unico secondo le medesime modalita' previste al precedente Titolo 2, sezione 2 e pagando un prezzo di salvaguardia determinato dall'Autorita'.

23.4 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica destinata ai clienti in salvaguardia, le imprese distributrici comunicano all'Acquirente unico, con le medesime modalita' e tempistiche di cui al comma 12.2:
a) la quota del prelievo residuo d'area dei clienti in salvaguardia non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente sulla base delle modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 118/03;
b) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia trattati su base oraria serviti dall'esercente, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui al TIT.
Articolo 24
Obblighi di comunicazione ai clienti finali

24.1 Con la prima fatturazione successiva all'1 luglio 2007 ogni esercente la maggior tutela comunica ai clienti in maggior tutela alla medesima data che:
a) sono clienti idonei;
b) non avendo scelto un venditore nel mercato libero, sono serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, definito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel TIV;
c) possono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con venditori del mercato libero diversi dal medesimo esercente la maggior tutela, esercitando la facolta' di recesso, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 144/07.

24.2 Entro il 15 luglio 2007 ogni esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente in salvaguardia alla medesima data le informazioni di cui al comma 4.7 indicando le condizioni economiche per i mesi di luglio e di agosto.
Articolo 25
Disposizioni finali

25.1 A valere dall'1 luglio si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorita' in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato.

2.5.2 A valere dall'1 luglio 2007, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del TIT, alla Sezione 3 del Titolo 3 del TIT nonche' ogni altra disposizione incompatibile con il presente provvedimento. Le medesime disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 luglio 2007.

25.3 All'articolo 47 della deliberazione n. 111/06 le parole "ad esclusione dell'Acquirente unico" sono soppresse.

25.4 L'Acquirente unico e' tenuto a versare alla Cassa conguaglio, con cadenza bimestrale, la differenza tra i ricavi ottenuti dagli esercenti la salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 e il livello dei ricavi che avrebbe ottenuto applicando all'energia elettrica di cui al comma 23.4 il prezzo di cessione di cui al comma 11.3. La Cassa conguaglio destina tale versamento al conto di cui all'articolo 66 del TIT.

25.5 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, le comunicazioni di cui all' articolo 6 sono inviate all' Autorita' entro il 15 luglio 2007 secondo le modalita' indicate sul sito internet dell'Autorita'.

25.6 Le comunicazioni di cui all'articolo 16 da parte degli esercenti la salvaguardia sono inviate all'Autorita' secondo le modalita' indicate sul sito internet dell'Autorita'. Le comunicazioni di cui comma 16.1 sono inviate entro il 15 luglio 2007.

25.7 Le imprese distributrici, qualora non avessero ancora provveduto, mettono a disposizione degli utenti del trasporto, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilita' dei dati trasferiti, per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW, identificandoli con il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD), i dati di cui al comma 18.3, aggiornati alle ultime rilevazioni disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del TIV.

25.8 Ai fini dell'attuazione della deliberazione n. 152/06 nei confronti dei clienti domestici del mercato libero, i 60 giorni di cui alla deliberazione 30 novembre 2006, n. 267/06 decorrono dal 31 agosto 2007.

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1 =====================================================================
¦ PCV1 ¦ PCV3
¦-------------------------
Tipologie di contratto di cui comma 2.3 ¦centesimi di ¦centesimi
per i clienti aventi diritto ¦euro/punto ¦di euro/kWh
alla maggior tutela ¦di prelievo ¦
¦per anno ¦ =====================================================================
|Punti di prelievo di clienti | | lettera a)|domestici in bassa tensione | 214,19 | - ---------------------------------------------------------------------
|Punti di prelievo in bassa | |
|tensione per l'illuminazione | | lettera b)|pubblica | - | 0,01 ---------------------------------------------------------------------
|Altri punti di prelievo in | | lettera c) |bassa tensione | 328,25 | -

Tabella 2 - Informazioni da trasferire all'utente del trasporto ai sensi del comma 18.3 ===================================================================== Punti di prelievo con potenza | disponibile non superiore a 37,5 |Punti di prelievo con potenza kW |disponibile superiore a 37,5 kW ===================================================================== Valore incrementale di energia |Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata |elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data |complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) |gg/mm/aa (lettura) --------------------------------------------------------------------- Quantita' di energia elettrica |Quantita' di energia elettrica attiva prelevata differenziale |attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) |dall'ultima rilevazione (consumo) --------------------------------------------------------------------- Valori incrementali di energia |Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per |elettrica attiva prelevata per fascia (F l, F2, F3) rilevati in |fascia (F l, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)|data gg/mm/aa (letture per fascia) --------------------------------------------------------------------- Quantita' di energia elettrica |Quantita' di energia elettrica attiva prelevata differenziale per|attiva prelevata differenziale per fascia (F l, F2, F3) dall'ultima |fascia (F l, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia) |rilevazione (consumi per fascia) --------------------------------------------------------------------- Quantita' di energia elettrica |Quantita' di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima|reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) |rilevazione (consumo) --------------------------------------------------------------------- Potenza impegnata |Potenza massima prelevata nel mese --------------------------------------------------------------------- Tensione di alimentazione |Potenza impegnata --------------------------------------------------------------------- -/- |Tensione di alimentazione --------------------------------------------------------------------- -/- |Potenza disponibile ---------------------------------------------------------------------
|Costante K di trasformazione per -/- |presenza trasformatore di corrente
 
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