Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 giugno 2007
Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. (Deliberazione n. 157/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007.
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge n. 73/2007);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/2004;
la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2004, n. 134/2006;
la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006;
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/2007.
Considerato che:
l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/2007 dispone che l'Autorita' definisca le modalita' con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
l'accessibilita' dei suddetti dati a partire dal 1° luglio 2007 e' essenziale per l'apertura del mercato;
e' stata avviata la procedura di cooperazione con il Garante della protezione dei dati personali prevista dalla legge per la determinazione degli aspetti modali concernenti il rispetto delle garanzie per il trattamento dei dati personali.
Ritenuto opportuno:
provvedere, in esecuzione del decreto-legge n. 73/2007, con urgenza e immediata efficacia, alla definizione della disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
rinviare a successivo provvedimento la definizione di norme per la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica o di gas naturale per l'attuazione di tale disciplina;
rinviare a successivo provvedimento la specificazione di limiti e obblighi per i venditori per il corretto utilizzo dei dati di base dei consumi, in conformita' all'esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali;

Delibera:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/2007, la seguente disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:
a) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) «cliente finale» e' un soggetto che acquista l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso proprio;
c) «cliente finale domestico» e' un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/2004, ovvero un cliente finale di gas naturale identificato ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2004, n. 134/2006;
d) «dati di base» sono i dati relativi al cliente finale domestico necessari per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale; i dati di base sono costituiti da:
(i) cognome e nome;
(ii) indirizzo civico del punto di utenza;
(iii) consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale;
(iv) potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale;
e) «consumo totale annuo» e' il consumo di energia elettrica di cui al comma 15.1 dell'Allegato A della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/2006, ovvero il consumo di gas naturale comunicato al venditore per la fatturazione nell'arco di un anno solare;
f) «distributore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale;
g) «posta elettronica certificata» e' ogni sistema di posta elettronica nel quale, con le modalita' previste dalla legge, e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici da un gestore iscritto all'elenco pubblico del CNIPA;
h) «venditore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di vendita dell'energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.
 
Art. 2.

Ambito e periodo di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori e ai venditori, limitatamente ai dati di base dei clienti finali domestici, fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni dell'Autorita', e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
 
Art. 3.

Richiesta di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici

3.1 Il venditore invia al distributore la richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza dello scambio dei dati (ad esempio portale internet o sistema application to application).
3.2 Il venditore, nella richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici:
a) indica la ragione sociale e partita IVA del venditore;
b) specifica se i dati di base di clienti finali domestici sono richiesti con riferimento alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas naturale o ad entrambe le forniture;
c) indica il comune o il gruppo di comuni a cui si riferisce la richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici;
d) si impegna formalmente a garantire il pieno rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6, sia direttamente sia indirettamente.
3.3 Con riferimento al dato di consumo totale annuo del cliente finale domestico, il distributore e' tenuto a rendere accessibili:
a) i consumi totali annui relativi all'anno solare precedente a quello in cui e' avvenuta la richiesta, nel caso di richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici pervenuta dopo il 31 marzo di ogni anno;
b) i consumi totali annui relativi all'ultimo anno solare disponibile, nel caso di richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici pervenuta entro il 31 marzo di ogni anno.
 
Art. 4.

Tempi di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici

4.1 Il distributore e' tenuto ad inviare i dati di base dei clienti finali domestici richiesti in formato elettronico con uno dei mezzi telematici indicato al precedente comma 3.1 entro il termine perentorio di venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
4.2 Il distributore registra al fine di successivi eventuali controlli e documenta al richiedente i casi in cui non sia stato in grado di rispettare il termine di cui al comma precedente per cause di forza maggiore o di terzi.
 
Art. 5.

Utilizzo dei dati di base dei clienti finali domestici

5.1 Il venditore utilizza i dati di base a cui ha avuto accesso esclusivamente per l'invio in formato cartaceo di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
 
Art. 6.

Informativa ai clienti finali domestici in merito al trattamento dei
dati di base

6.1 Il distributore e' tenuto a informare la propria clientela in conformita' al disposto di legge, anche a mezzo di avviso pubblicato sul proprio sito internet. Il contenuto minimo dell'avviso sara' specificato all'esito dalla procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 7.

Disposizione finale

7.1 Con successivo provvedimento, saranno specificati i limiti e gli obblighi per i venditori per garantire il corretto utilizzo dei dati di base del consumo in conformita' all'esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 8.

Disposizione transitoria

8.1 In fase di prima attuazione, per tutte le richieste di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici pervenute al distributore di energia elettrica dal 1° luglio al 30 settembre 2007, il termine di cui al comma 4.1 e' elevato a quaranta giorni lavorativi.
2. Di inviare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della procedura di cooperazione avviata, affinche' possa assumere le determinazioni di propria competenza.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal 1° luglio 2007.
Roma, 27 giugno 2007
Il presidente: Ortis
 
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